
Le raccolte pubbliche di fondi
Le raccolte pubbliche di fondi rappresentano uno degli strumenti più importanti che qualsiasi associazione (che sia o meno dotata di Partita Iva) può utilizzare al fine di reperire risorse economiche per finanziare le proprie attività istituzionali.
Esse sono previste e disciplinate dall’articolo 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917 del 1986, il quale detta anche dei limiti al loro svolgimento.
Tali raccolte devono anzitutto:
· Inserirsi all’interno di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (si pensi, ad esempio, alle sagre paesane, oppure ad un’iniziativa svolta durante il periodo natalizio o pasquale);
· Essere aperte al pubblico.
La disposizione in esame stabilisce quindi che in occasione di tali manifestazioni è possibile effettuare “offerte di beni di modico valore” o “servizi ai sovventori”: in particolare in quest’ultima ipotesi possono ragionevolmente rientrare anche delle forme di vendita, quali ad esempio una somministrazione di alimenti e bevande oppure una vendita di oggetti (che abbiano comunque sempre un valore modico).
Le somme raccolte in tal modo sono esenti da ogni forma di tassazione, sia diretta che indiretta, a condizione però tali raccolte di fondi siano effettuate occasionalmente.
La questione centrale consiste proprio nel definire il “carattere occasionale” di tali raccolte, dato che l’articolo 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917 del 1986 non fornisce alcun chiarimento in merito.
E’ possibile fare riferimento all’articolo 37, comma 2, della Legge 342 del 2000, il quale detta però disposizioni specifiche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in regime Iva 398. Tale disposizione stabilisce che le raccolte fondi effettuate dalle ASD non sono sottoposte ad alcun tipo di tassazione quando:
· il numero di iniziative organizzate durante l’anno non sia superiore a due;
· il limite massimo dei fondi raccolti nel corso di tali eventi non superi il limite di 51645,49 euro.
Anche se come detto tale disposizione è stata dettata avendo come specifico riferimento le ASD, il rispetto di tali parametri consente anche ad associazioni diverse dalle ASD di essere ragionevolmente al riparo da eventuali contestazioni in caso di controlli fiscali.
Due è quindi il numero massimo di raccolte fondi che un’associazione può organizzare durante un intero anno.
Una volta conclusa la raccolta fondi è obbligatorio redigere un apposito rendiconto della manifestazione, dal quale devono risultare le entrate e le uscite relative alla stessa, oltre ad una breve descrizione di come si è svolto l’evento.
Tale adempimento è previsto dall’articolo 20, comma 2, del D.P.R. 600 del 1973, il quale stabilisce inoltre che tale rendiconto deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, e deve essere fatto separatamente rispetto al bilancio consuntivo annuale.
Nel caso in cui, nel corso di uno stesso esercizio sociale, l’associazione organizzi più raccolte di fondi, sarà necessario redigere specifici rendiconti separati per ognuna, riportando poi i risultati netti (incassi meno spese) degli eventi nel rendiconto economico annuale.
Qualora l’associazione non avesse redatto il rendiconto relativo alla raccolta fondi, e non fosse nemmeno possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione di quei proventi, questi ultimi saranno considerati essere ricavi di natura commerciale e quindi sottoposti a tassazione.
La mancata tenuta del rendiconto comporta inoltre l’applicabilità di una sanzione amministrativa, che va da euro 1032 ad euro 7746.
E’ possibile visionare QUI un modello fac-simile di rendiconto relativo ad una raccolta pubblica di fondi.
A cura di Daniele Erler
Per informazioni:
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