
In vigore l’imposta provinciale di soggiorno: anche le associazioni possono essere interessate!
La Provincia autonoma di Trento, allo scopo di garantire al turista un elevato standard dei servizi, ha istituito, a partire dal 1° novembre 2015, l’imposta provinciale di soggiorno, la quale trova la propria disciplina normativa nell’articolo 16 bis della Legge provinciale n. 8 del 2002 e nel Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg.
Anche gli enti associativi possono essere soggette a tale imposta, qualora ricorrano una serie di requisiti cha andiamo subito ad elencare.
L’imposta provinciale di soggiorno deve essere pagata da coloro che alloggiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, in:
Strutture ricettive alberghiere;
Strutture ricettive extralberghiere (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, case per ferie);
Strutture ricettive all’aperto (campeggio, campeggio-villaggio, campeggi parco per vacanze);
Esercizi di agriturismo;
Rifugi escursionistici.
Le associazioni, qualora gestiscano una o più di tali strutture, sono chiamate anch’esse a riscuotere l’imposta ed a versarla poi all’erario in qualità di sostituto d’imposta.
L’imposta dovrà essere versata dall’ospite al gestore della struttura ricettiva entro l’ultimo giorno di permanenza presso la stessa.
Come già detto in precedenza, il pagamento dell’imposta è escluso per i pernottamenti continuativi superiori ai 10 giorni. I clienti che invece soggiornano più volte nel corso dell’anno per periodi inferiori ai dieci giorni sono comunque obbligati a pagare l’imposta di soggiorno per gli interi periodi.
Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:
i minori fino al compimento del 14° anno di età;
i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ubicate in provincia di Trento;
gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di cui al punto precedente nella misura di un accompagnatore per paziente;
gli operatori della protezione civile, i vigili del fuoco e il personale appartenente alle forze di polizia e alle forze armate che alloggiano nelle strutture per esigenze di servizio;
i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza.
Affinché l'esenzione possa essere applicata i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono autocertificare la sussistenza dei requisiti compilando l'apposito modulo, reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A., nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.
L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive, i quali assumono il ruolo di sostituti d’imposta.
I gestori dovranno comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A. il numero dei pernottamenti effettuati nella struttura, e tale comunicazione dovrà essere presentata:
entro il 16 maggio, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 aprile;
entro il 16 settembre, per i soggiorni dal 1° maggio al 31 agosto;
entro il 16 gennaio, per i soggiorni dal 1° settembre al 31 dicembre.
L’ente che gestisce più strutture ricettive dovrà effettuare una comunicazione per ogni struttura ricettiva.
La comunicazione deve comunque essere presentata anche se nei periodi sopra indicati non ci sono stati pernottamenti.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta, esso dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di comunicazione: per la comunicazione effettuata entro il 16 maggio, il versamento dovrà avvenire entro il 16 giugno.
Si ricorda che la prima dichiarazione, riferita eccezionalmente al solo bimestre novembre-dicembre 2015 (dato che, come detto, l’imposta è entrata in vigore il 1° novembre di quest’anno), dovrà essere effettuata entro il 16 gennaio 2016 e il pagamento dovrà essere fatto entro il 16 febbraio 2016.
Per maggiori informazioni relative all’imposta, ed in particolare alle diverse fasi della registrazione, comunicazione e versamento della stessa, è possibile visitare il sito web di Trentino Riscossioni S.p.A., alla sezione dedicata all’imposta di soggiorno.
A cura di Daniele Erler
Per informazioni:
Daniele Erler
Tel. 0461 916604
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