UNICO 2015 ENC - Enti non commerciali

UNICO 2015 ENC - Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2015 ENC solo se nel corso dell’anno 2014:
 
- hanno svolto stabilmente, oltre all'attività istituzionale, anche una attività commerciale
-  hanno posseduto le seguenti tipologie di redditi tassabili:
- redditi fondiari
- di capitale
- redditi diversi
Va precisato che gli enti che sono titolari di Partita Iva in quanto esercitano attività commerciali  devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.
 
Sono, invece, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione gli enti non commerciali che:
- hanno svolto solo attività istituzionale[1] e non hanno conseguito, nel periodo d’imposta alcun reddito;
- ovvero hanno conseguito esclusivamente redditi esenti da imposta e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
La determinazione del reddito complessivo
Per gli enti non commerciali il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa (attività commerciale) e diversi eventualmente posseduti.
Rimane fuori dall’area impositiva e, quindi, dagli obblighi dichiarativi, tutto ciò che attiene alla sfera istituzionale.
Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle regole di ciascuna categoria.
 

Gli enti non commerciali che esercitano solo attività istituzionali 
Sono assoggettati a tassazione Ires e, quindi, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi
solo se posseggono redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi.
 
Gli enti non commerciali titolari di Partita Iva (esercitano anche attività commerciale )
Sono obbligati a tenere separate contabilmente la sfera istituzionale da quella commerciale.
Sono assoggettati a tassazione Ires per i redditi d’impresa (attività commerciale) ed eventualmente anche per i redditi fondiari, di capitale, e diversi posseduti.
Sono, comunque, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi anche in assenza di reddito (da attività commerciale) ovvero in presenza di una perdita di esercizio
 
I prospetti da compilare del modello Unico 2015
Il possesso di ciascuna categoria di reddito comporta l’obbligo di compilazione dei seguenti quadri:
 
Redditi fondiari  
Quadro RA per i terreni
Quadro RB per i fabbricati
 
Redditi di capitale 
Quadro RL
 
Redditi diversi 
Quadro RL
 
Redditi d’impresa 
Quadro RG
Contabilità forfetaria L. n. 398/91
Contabilità semplificata
Quadro RF
Contabilità ordinaria
 
Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti 
Quadro RH
 
Soggetti obbligati alla dichiarazione unificata
Il Modello UNICO 2015 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell’IVA.
Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata gli enti non commerciali che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell’Iva;
Possono, tuttavia, presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA anche nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un saldo a debito.
I contribuenti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata ma devono presentare autonome dichiarazioni.
Non costituiscono periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare:
- il periodo d’imposta a cavallo di due anni, a prescindere dalla durata;
- il periodo d’imposta di durata inferiore a 365 giorni e che termina anteriormente al 31 dicembre dell’anno.
Si ricorda che la dichiarazione IRAP  deve essere presentata in forma autonoma.
 
Modalità di presentazione delle dichiarazioni
In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione per via telematica i seguenti soggetti:
- gli Enti non commerciali tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
- gli Enti non commerciali tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
- gli Enti non commerciali tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere assolto:
- direttamente utilizzando la rete Entratel oppure il servizio Internet;
- per il tramite degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.).
 
L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997.
 
Termini di presentazione delle dichiarazioni
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi ed IVA) scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, un ente non commerciale, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 30 settembre 2015.
Un ente non commerciale invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO 2015) per via telematica entro il 31 marzo 2016.
Si ricorda che, la dichiarazione trasmessa telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
 
Termini di versamento delle imposte
I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ossia al 16 giugno 2015[2] o al 16 luglio 2015 con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, secondo le istruzioni al Modello Unico 2015:
- gli enti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi (120 giorni) dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio/rendiconto;
- in caso di mancata approvazione del bilancio/rendiconto entro il sesto mese (180 giorni) dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello entro il quale lo stesso avrebbe dovuto essere approvato.
Esempio: In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2015 – l’ente deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2014, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015).
 
A cura dello studio del dott. Antonino Guella
 
 
Per informazioni:
Tel. 0461 916604
consulenza@volontariatotrentino.it  

[1] Sono titolari del solo codice fiscale.
[2]  È in atto di definizione la rimodulazione dei termini di versamento che dal 16 giugno prossimo dovrebbero slittare alle prime settimane di luglio per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In una prossima newsletter verrà proposto il calendario aggiornato delle scadenze.
 

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