Termine di presentazione del modello EAS non perentorio

Termine di presentazione del modello EAS non perentorio

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione del modello EAS.

Si ricorda che, in base all’art. 30 del DL 185/2008, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, (ossia  la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti) a condizione che siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (art. 148 del TUIR e art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72), ma anche alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l'apposito modello EAS.

Ordinariamente il modello EAS deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel:

- entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti,

- il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

L’Agenzia evidenzia che la trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle suddette disposizioni di favore. Detto onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, di cui ai commi 3 e seguenti, dell’art. 148 del TUIR, ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell’art. 148 citato.
 

Termine di presentazione del modello EAS non perentorio

Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall’inizio dell’attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell’ente associativo, l’Agenzia rileva che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.

La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.

In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria:

-  l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello;

-  mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
 

Remissione in bonis

Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

- effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro), applicando la cosiddetta “remissione in bonis”.

A cura dello Studio del Dott. Antonino Guella

 

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