SPECIALE RIFORMA: #1 Nascono gli enti del Terzo settore (ETS)

SPECIALE RIFORMA: #1 Nascono gli enti del Terzo settore (ETS)

In questo e nei prossimi approfondimenti dedicati alla Riforma del Terzo settore verranno illustrati i più importanti profili che caratterizzano la nuova normativa, avendo riguardo in particolare al Decreto che istituisce il Codice del Terzo settore, nel quale sono contenute le disposizioni che riguardano le associazioni e le fondazioni.

L’obiettivo è quello di fornire alcune linee guida per orientarsi in questa prima fase nella lettura di una Riforma che appare molto complessa ed articolata, e che dovrà essere necessariamente “completata” nei prossimi mesi da un numero cospicuo di decreti e circolari ministeriali.

 

Questo primo contributo è dedicato a quello che può essere considerato il vero “cuore” della Riforma, ovvero l’istituzione della categoria degli enti del Terzo settore (ETS).

 

Il nuovo “diritto del Terzo settore”

La prima fondamentale novità è rappresentata dal fatto che per la prima volta il Terzo settore viene disciplinato in modo organico ed unitario anche da un punto di vista giuridico.

Prima della Riforma vi erano infatti diverse normative speciali riguardanti ad esempio le ODV, le APS e le Onlus, alle quali veniva anche applicata una specifica disciplina fiscale, creando un quadro estremamente frammentato, incerto e lacunoso.

Con la Riforma è possibile affermare che finalmente esiste un “diritto del Terzo settore” (come vi è il diritto delle società di capitali o delle cooperative), nel cui Codice vengono disciplinati in modo unitario sia gli aspetti civilistici che quelli fiscali.

Il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni (comprese quelle di carattere tributario) relative agli enti del Terzo settore, tramite la redazione di un apposito Codice che ne rappresentasse il risultato finale, costituiva d’altronde l’oggetto più importante della Legge delega 106 del 2016, oltre che la bussola con la quale il Governo avrebbe dovuto orientarsi nella scrittura dei decreti attuativi.

 

 

La categoria generale di ente del Terzo settore e le tipologie particolari di ETS   

Il Codice del Terzo settore istituisce la categoria generale degli enti del Terzo settore (ETS), che è definita nei suoi elementi essenziali all’art. 4, c. 1, ed elenca poi le tipologie particolari di ETS, che sono:

·        le organizzazioni di volontariato (ODV);

·        le associazioni di promozione sociale (APS);

·        gli enti filantropici;

·        le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

·        le reti associative;

·        le società di mutuo soccorso;

·        le associazioni (riconosciute o non riconosciute) e le fondazioni.

Quelle appena menzionate sono le diverse tipologie di ETS alle quali si applica, in linea di principio, la normativa generale dettata dal Codice per tutti gli ETS a meno che non vi sia (sempre all’interno dello stesso Codice) una normativa specifica dettata per esse (è il caso ad esempio di alcune peculiari disposizioni dettate dal Codice solo per le ODV e le APS), che a quel punto prevale su quella generale.

Il Codice precisa inoltre che agli ETS possono applicarsi anche le norme del Codice civile (che la Riforma ha lasciato sostanzialmente immutato): l’art. 3 del Codice del Terzo settore ammette infatti l’applicazione agli ETS delle norme del Codice civile in presenza di lacune del nuovo diritto del Terzo settore e sempre che tali norme siano compatibili con la nuova disciplina del Terzo settore.      

 

La definizione di Ente del Terzo settore

Come detto, l’art. 4, c. 1 del Codice fornisce una definizione di ente del Terzo settore, la cui importanza è già stata più volte evidenziata nelle righe precedenti.

Gli elementi che accomunano gli ETS sono anzitutto lo svolgimento, in via esclusiva o comunque principale, di attività di interesse generale. L’art. 5 del Codice fornisce un elenco di tali attività: si tratta di 26 voci, le quali contengono attività tipiche e caratteristiche degli enti non lucrativi (quali gli interventi e i servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio) ma anche attività nuove ed emerse in anni più recenti (quali l’alloggio sociale, l’agricoltura sociale e la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati). Alcune di esse sembra siano abbastanza ampie da accogliere attività di diverso tipo e da coprire pressoché tutte le attività svolte da un’associazione (come esempio si può prendere la voce che riguarda “l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”).

Il secondo elemento che caratterizza gli enti del Terzo settore è il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: da ciò si evince che qualsiasi altra finalità non è ammessa. Rimane ovviamente fermo il fatto che gli ETS non possono avere scopo di lucro (l’art. 8 del Codice lo vieta espressamente); l’unica eccezione vi è per le imprese sociali nelle quali è possibile, entro certi limiti, distribuire gli utili e quindi remunerare il capitale.

La terza caratteristica comune a tutti gli ETS riguarda l’iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUN): sono infatti ETS solamente quelli che si iscrivono in tale Registro. Il Registro unico rappresenta l’altra grande fondamentale novità della Riforma, assieme alla definizione di ente del Terzo settore (ETS), e costituirà l’oggetto del prossimo approfondimento.

 

A cura di Daniele Erler

 

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