LEGGE DI STABILITA' 2016 (II° parte): pagamenti in contanti

LEGGE DI STABILITA' 2016 (II° parte): pagamenti in contanti

La legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  ha innalzato il limite per l’utilizzo del denaro contante da 999,99 a 2.999,99 euro.
In particolare, ai sensi del “nuovo” art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).
 
Si ricorda che per gli enti non commerciali in regime 398/1991 il limite delle operazioni eseguibili in contanti rimane pari a euro 1.000,00.
La legge di Stabilità 2016 ha, inoltre, anticipato, all’1.01.2016, l’entrata in vigore delle modifiche in tema di sistema sanzionatorio, introdotte dal D.Lgs. 158/2015, ossia è stata disposta  l’eliminazione della decadenza dal regime forfettario della Legge n. 398/91 in caso di omessa tracciabilità di importi superiori a euro 1.000 da parte di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e  enti non lucrativi in genere.
In concreto l’inosservanza dell'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti non causerà più la decadenza dal regime agevolato opzionale previsto dalla L. 398/1991, ma la sola applicazione delle sanzioni amministrative. L’importo delle sanzioni è stato modificato a euro 250 (anziché 258) e a euro 2.000 (anziché 2065).
 
Va ricordato che le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti non trovano applicazione in relazione a eventuali prelevamenti e/o versamenti che l’ente non commerciale dovesse effettuare sul proprio conto corrente postale o bancario. L’ente può prelevare dal proprio conto denaro contante per somme superiori ad € 3.000,00 e versare importi che superino detto limite, senza necessità di ricorrere allo strumento del bonifico.
A questo proposito va evidenziato che, come ribadito dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), nella Circolare del 4/11/2011, “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49”.
Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 3.000 non deve obbligatoriamente inviare la comunicazione al MEF.
La comunicazione di cui al citato art. 51, “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”. In tal caso gli elementi “devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”.
 
Non sono, invece, consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. Non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore ad € 3.000,00, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili.
Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore al limite (ma complessivamente di ammontare superiore), sfuggono al divieto (poichè tra loro non cumulabili) quelli relativi:
Ø  a distinte e autonome operazioni;
Ø  alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (esempio: contratto di somministrazione);
Ø  alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (esempio: pagamento rateale).
Nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 3.000,
quindi, lo stesso può essere pagato a rate in contanti soltanto se:
Ø  ’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 3.000;
Ø  la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in particolare:
Ø  l’importo complessivo da pagare;
Ø  l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze.
 
Sanzioni
In base all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione:
Ø  dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
Ø  dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000;
fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.
 
Pagamenti con strumenti telematici
Al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale, è stato inserito l’obbligo, da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, di accettare pagamenti anche mediane carte di debito e carte di credito, a prescindere dall’importo (è eliminato il riferimento agli importi minimi).
Tale obbligo potrà essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. Con un apposito D.M. saranno fissate, oltre alle modalità attuative, anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.
 
E' stata abrogata, infine, la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
  
 
A cura dello studio del dott. Antonino Guella
 
 
 
Per informazioni:
Daniele Erler
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