
Le novità del 2017 per gli enti non commerciali (II° parte)
La nuova contabilità semplificata “per cassa”
All’interno della Legge di Bilancio 2017 (commi da 17 a 23 dell’art. 1 della Legge 11.12.2016, n. 232) è stata inserita un’importante novità che interesserà tutti i contribuenti in contabilità semplificata dal 1° gennaio 2017. Viene, in pratica, riformata la disciplina fiscale e contabile delle c.d. “imprese minori”, vale a dire le imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 del DPR 600/73), prevedendo, l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito e l’adozione del principio di cassa.
Per esplicito richiamo formulato dal comma 1, articolo 20, D.P.R. 600/1973 anche gli enti non commerciali possono, in relazione alle attività commerciali esercitate, applicare le disposizioni in argomento.
Si ricorda che la possibilità, da parte di un’impresa commerciale o di ente non commerciale (per le attività commerciali eventualmente esercitate) di tenere la contabilità semplificata è collegata all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
Attività Limite ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi Ricavi non superiori a € 400.000
Altre attività Ricavi non superiori a € 700.000
Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi percepiti).
Ai fini in esame si evidenzia che:
- i ricavi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;
- in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo.
Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei sopra citati limiti di ricavi (400.000 euro per attività consistenti in prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività) il regime contabile “naturalmente” applicabile.
Il cambiamento nelle modalità di determinazione del reddito per i soggetti in regime di contabilità semplificata (il principio di competenza viene sostituito con il principio di cassa) comporterà l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.
In alternativa i contribuenti potranno optare per il regime di contabilità ordinaria .
Delibera Coni n. 1566 del 20 dicembre 2016
Il Consiglio nazionale del Coni, svoltosi il 20 dicembre 2016, ha adottato la delibera n. 1566 avente a oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - Elenco discipline sportive ammissibili”.
Nel documento si legge che tale misura è dettata allo scopo della “corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”.
Pertanto, l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche “che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni potrà essere conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”.
In pratica la Delibera individua 396 discipline che possono ritenersi attività sportive riconosciute, e, prevede che possano essere iscritte al registro Coni soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.
Ciò al fine di eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive.
Gli enti che esercitano un’attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non potendo ottenere e/o mantenere l’iscrizione al registro, non potranno più usufruire della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148, del Tuir, nonché della possibilità di applicare le agevolazioni previste per i compensi agli sportivi ex art. 67, primo comma, lettera m, del Tuir (regime dei 7.500 euro in esenzione d’imposta).
Ciò comporterà, sotto il profilo pratico, che, al fine di poter ottenere e/o mantenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni, sarà necessario, in maniera vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata e, solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà procedere all’iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti.
È stato fissato al primo marzo 2017 il termine ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi, per la cancellazione delle iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco.
Diritto CCIAA 2017 per enti iscritti al Rea
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n. 359584 dell’11 novembre 2016, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli importi del diritto annuale 2017 per le imprese iscritte al Registro Imprese e annotate al Rea saranno ridotti in misura pari al 50%.
Si ricorda che il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è stato istituito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese, non previste a suo tempo dal Codice Civile, e nel quale trovano posto quei soggetti collettivi non iscritti nelle sezioni del Registro ordinario delle Imprese.
La circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato, ha individuato i soggetti che devono iscriversi al REA. Precisa la citata circolare che: “i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi”).
a cura dello studio del dott. Antonino Guella


