
La ripresentazione del Modello EAS: alcuni chiarimenti in merito alle Associazioni soggette a tale obbligo
Viste le numerose domande che hanno fatto seguito all’ultima newsletter giuridica (la numero 7), relativa alla ripresentazione del Modello EAS entro il 31 marzo, sembra opportuno riprendere e specificare alcuni profili del tema in oggetto, ed in particolare quello relativo ai soggetti obbligati e non obbligati all’invio di tale Modello.
Fra le Associazioni già costituite, sono esonerate dall’invio del Modello EAS:
· Le Organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte all’Albo provinciale del volontariato;
· Le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
· Le Associazioni sportive dilettantistiche (iscritte al Registro telematico del Coni), con solo codice fiscale, che non svolgono attività de-commercializzata (cioè che non svolgono nemmeno attività nei confronti dei soci dietro corrispettivo);
· Le Associazioni Pro loco, che hanno optato per il regime previsto dalla Legge 398 del 1991;
· altri enti (quali, ad esempio, gli enti privi di natura associativa, come le Fondazioni; gli enti di diritto pubblico; ed ovviamente gli enti commerciali).
I soggetti che compaiono in questo elenco non sono quindi soggetti ad inviare il Modello EAS nel corso della loro esistenza.
Le altre tipologie di associazioni già costituite devono invece inviare il Modello Eas entro il 31 marzo prossimo qualora nel 2015 siano intervenute delle variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente Modello EAS (ad esempio: se è cambiata la composizione del Consiglio Direttivo; oppure se l’associazione ha aperto Partita Iva).
Non vi è l’obbligo di ripresentare il Modello EAS entro il 31 marzo qualora nel 2015 siano cambiati solamente i dati anagrafici dell’associazione o del rappresentante legale (i quali possono essere comunicati con i Modelli AA5/6 o AA7/10).
Il Modello EAS non deve essere ripresentato nemmeno se le variazioni hanno riguardato:
L’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (domanda 20);
· Il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (domanda 21);
· L’ammontare delle entrate dell’ente (domanda 23);
· Il numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (domanda 24);
· L’ammontare delle erogazioni liberali (domanda 30) e dei contributi pubblici (domanda 31) ricevuti;
· Il numero e i giorni delle raccolte fondi effettuate (domanda 33).
Ricordiamo infine che le associazioni di nuova costituzione devono presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione, indipendentemente dalla scadenza del 31 marzo (che vale invece, come visto, per le associazioni già costituite e che abbiano subito modifiche rilevanti nell’anno precedente).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura attenta della precedente newsletter sul tema.
A cura di Daniele Erler
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