
La provincia di Trento esenta dall’Irap gli enti del Terzo settore
La Legge provinciale n. 9 del 2024, di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento (PAT) per gli esercizi finanziari 2024 - 2026, ha disposto alcune fondamentali agevolazioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per gli enti del Terzo settore (Ets).
Con la menzionata Legge sono state infatti approvate alcune modifiche all’art. 4 della Legge provinciale n. 18 del 2017 in tema di Irap, esentando dal pagamento di tale imposta tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.
L’Irap: che cos’è e perché ne sono soggetti anche gli enti non profit
L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal decreto legislativo 446/1997: il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o prestare servizi, ancorché essa non abbia carattere commerciale.
Sono soggetti all’Irap anche le associazioni e gli altri enti non commerciali che:
- svolgono attività commerciale (ovviamente in modo non esclusivo né prevalente), sia che abbiano optato per un regime di determinazione forfettario del reddito (ad esempio il regime previsto dalla legge 398/1991, ancora oggi applicabile) sia che non abbiano optato per un regime forfettario;
- svolgono solamente attività istituzionale (non commerciale) ma si sono avvalsi di dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative oppure di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Un’associazione o un altro ente non commerciale che si avvale delle prestazioni lavorative appena menzionate è quindi soggetto all’Irap, anche se non ha svolto alcun tipo di attività commerciale.
Essendo l’Irap un’imposta regionale, la misura dell’aliquota può variare nelle diverse Regioni e Province autonome; queste ultime hanno inoltre la facoltà, ai sensi dell’ art. 82, c. 8 del codice del Terzo settore, di disporre la riduzione o l’esenzione dall’imposta per gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e ad esclusione delle sole imprese sociali costituite in forma societaria. Ed è proprio sulla base di tale disposizione che la PAT ha disposto l’esenzione dall’Irap per gli Ets presenti sul territorio trentino, riprendendo l’impostazione adottata in precedenza da altre Regioni, quali la Valle d’Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia.
Per un quadro riepilogativo della normativa regionale odierna sull’Irap si rimanda all’approfondimento contenuto sul sito di Cantiere Terzo Settore, ed in particolare all’articolo “Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese”.
Il contenuto dell’agevolazione prevista dalla PAT
Con le modifiche all’art. 4 della Legge provinciale n. 18 del 2017, che si ricorda sono in vigore dal 6 agosto scorso, è stata anzitutto prevista, a decorrere dal 2024, l’esenzione dal pagamento dell’Irap per tutti gli Ets con sede sul territorio provinciale iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), includendo fra essi le cooperative sociali e con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società.
La disposizione precisa che l’agevolazione menzionata si applica comunque nei limiti del Regolamento europeo n. 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato in regime “de minimis”.
Sono state inoltre disposte alcune precisazioni in merito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le quali si ricorda erano esenti dall’Irap anche prima della modifica legislativa di cui si sta trattando: in merito a tali organizzazioni, è stato infatti precisato come l’esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche alle Onlus che hanno perso la qualifica a seguito dell’iscrizione nel Runts.
Visto il tenore letterale della disposizione, sembra che tale agevolazione si possa applicare anche per gli anni precedenti: qualora quindi, a partire dal 2021 (anno di operatività del Runts), un ente abbia perso l’iscrizione all’Anagrafe unica come Onlus a seguito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, e di conseguenza abbia dovuto pagare l’Irap, appare ragionevole ritenere che tale soggetto possa presentare all’amministrazione finanziaria una richiesta di rimborso di quanto versato.
Un’ultima questione, che purtroppo non è stata chiarita definitivamente con la modifica legislativa di cui si sta trattando, riguarda le organizzazioni di volontariato (Odv): l’interrogativo in merito ad esse è relativo alla possibilità di poter godere dell’agevolazione dall’Irap con riferimento agli esercizi precedenti al 2024.
Il dubbio sorge dal fatto che la normativa provinciale esenta dall’Irap le Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, comprendendo sicuramente le organizzazioni iscritte all’Anagrafe unica e lasciando appunto qualche interrogativo sulle Odv, le quali possono probabilmente ancora oggi essere considerate Onlus in forza dell’art. 10, comma 8 del predetto decreto 460 (ancora in vigore), che le qualifica appunto come Onlus “di diritto”.
La modifica legislativa poteva essere l’occasione per fare chiarezza anche su questo punto, in relazione all’obbligo per le Odv con sede in territorio provinciale di pagare o meno l’Irap per gli esercizi precedenti al 2024; a partire dall’anno in corso non vi sono invece più dubbi in merito all’esenzione, dato che nel novero degli enti del Terzo settore a cui è stata da poco concessa l’agevolazione in tema di Irap rientrano ovviamente anche le Odv.
Esenzione dall’Irap e obbligo di dichiarazione
È importante ricordare come, nonostante l’importante agevolazione riconosciuta ai soggetti menzionati, questi sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione Irap: sarà infatti in tale sede che gli enti andranno a dichiarare nell’apposito riquadro l’esenzione di cui godono.
A cura di Daniele Erler


