
Il Modello 770/2016: contenuto e termini per la presentazione
Sembra ormai scontato che sarà accolta la richiesta di un ulteriore differimento del termine di presentazione del Modello 770/2016 rispetto alla scadenza originaria del 31 luglio.
Come annunciato dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, il termine sarà infatti prorogato al 15 settembre. La pubblicazione del DPCM per rendere ufficiale la proroga avverrà nei prossimi giorni.
La scadenza di presentazione del Modello 770 era comunque stata automaticamente differita al 22 agosto, in quanto il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, fa sì che si possa beneficiare:
Ø di un primo differimento a lunedì 1° agosto;
Ø dato però che dal 1° agosto si applica la sospensione feriale, di un secondo differimento al 20 agosto
Ø poiché il 20 agosto cade di sabato, dell’ulteriore differimento a lunedì 22 agosto.
La proroga per la presentazione del Modello 770/2016 avrà anche l’effetto di differire al 15 settembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2016”, relative al 2015, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo professionale (con Partita Iva).
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8 aprile 2016 n. 12, ha infatti precisato che tali Certificazioni possono essere trasmesse, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di presentazione del Modello 770/2016 Semplificato, che sarà appunto fissato al prossimo 15 settembre.
Il Modello 770 e la Certificazione Unica
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2016 Semplificato coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Tra tali soggetti rientrano anche gli enti non commerciali che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, come ad esempio compensi per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni.
Come si legge nelle istruzioni alla compilazione del Modello 770/2016 semplificato, la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di tre parti in relazione ai dati richiesti in ciascuna di esse: la Certificazione Unica, il Modello 770 Semplificato e il Modello 770 Ordinario.
Nel dettaglio:
· la Certificazione Unica deve essere utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi ai compensi corrisposti nel 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;
· il Modello 770/2016 Semplificato va utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti;
· il Modello 770/2016 Ordinario deve essere utilizzato per comunicare, tra l’altro, i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2015.
La principale novità della Certificazione Unica di quest’anno è costituita dal fatto che nella stessa devono essere contenuti “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale”. Pertanto, le trasmissioni in via telematica effettuate sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di sostituto d’imposta.
Nella sostanza, quindi, a partire dal 2016 la Certificazione Unica estende il proprio contenuto anche alle indicazioni che, fino all’anno scorso, erano inserite nella dichiarazione del sostituto d’imposta (e che ora non sono più presenti).
In pratica, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha stabilito che le trasmissioni in via telematica delle “Certificazioni Uniche” sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modelli 770).
Conseguentemente, è stato previsto un Modello “ordinario” di Certificazione Unica 2016:
· da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
· più dettagliato, in funzione sostitutiva dell’indicazione dei dati nel Modello 770 Semplificato.
Per effetto di tale estensione dei dati della Certificazione Unica 2016, il Modello 770/2016 Semplificato è composto solo dal frontespizio e dai prospetti:
Ø ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
Ø SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
Ø SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
Ø SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute operate sui pagamenti mediante bonifico per lavori di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, per i quali spetta la prevista detrazione d’imposta.
Termini più ampi anche per il ravvedimento operoso
La proroga sopra indicata comporta anche un differimento dei termini per il ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei Modelli 770/2016.
In particolare, qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 15 settembre 2016 per la presentazione dei Modelli 770/2016, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, quindi entro il 14 dicembre 2016.
A cura del dott. Antonino Guella
Per informazioni:
Tel. 0461 916604
consulenza@volontariatotrentino.it


