I requisiti di una Organizzazione di volontariato

I requisiti di una Organizzazione di volontariato

Questa settimana proseguiamo nella trattazione delle Organizzazioni di volontariato (da qui in avanti Odv), di cui abbiamo già iniziato a parlare nella newsletter n. 14
In quell’occasione ci eravamo concentrati su quali sono i tratti fondamentali che caratterizzano una Odv, mentre ora andiamo ad elencare quelli che sono i principali requisiti che lo Statuto di un’associazione deve presentare per poter ottenere la qualifica di Odv.
 
Se la normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 266 del 1991 (la Legge-quadro nazionale sul volontariato) e dalla Legge 8 del 1992 (la Legge provinciale sul volontariato), la regolamentazione di dettaglio è rappresentata dal “Testo Unico dei criteri di iscrizione all’albo delle Odv della Provincia di Trento”, approvati dalla Commissione Provinciale per il Volontariato il 27 giugno del 2013.
Ricordiamo che un’associazione può fare domanda di iscrizione all’albo provinciale delle Odv solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla sua costituzione, e l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per poter assumere la qualifica di Odv ed automaticamente anche quella di Onlus, potendo così usufruire dei benefici fiscali connessi ad entrambe.
 
Passando ora alla trattazione di quelli che sono i principali requisiti statutari che un’Odv deve possedere, ricordiamo anzitutto quelli legati all’ambito territoriale: sono iscrivibili all’albo solo le associazioni che abbiano la loro sede legale in Provincia di Trento e che svolgano prevalentemente la loro attività sul territorio provinciale.
 
Requisito fondamentale è ovviamente l’assenza del fine di lucro: esso è tipico di tutti gli enti associativi ma per le Odv significa precisamente che l’attività di volontariato deve essere prestata spontaneamente e senza remunerazione, neanche indiretta.
Ciò si realizza qualora gli Statuti prevedano espressamente:
· il divieto di distribuire (sia in modo diretto che in modo indiretto) utili durante la vita dell’associazione, e l’obbligo di reinvestire l’eventuale utile per la realizzazione delle finalità istituzionali;
· in caso di scioglimento dell’associazione, la devoluzione del patrimonio residuo ad altre Odv operanti in settore analogo o similare;
· la gratuità delle cariche sociali;
· il divieto di retribuire in alcun modo (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate) i soci ed i volontari per l’attività svolta a favore dell’associazione.
 
Caratteristica essenziale per un’associazione che voglia diventare Odv è la presenza del fine solidaristico: l’attività dell’ente deve cioè essere svolta a favore della generalità dei cittadini, al fine di prevenire o intervenire su situazioni di svantaggio, di disagio e di bisogno socio-economico.
Non sono quindi considerate Odv le associazioni che si propongono la sola tutela degli associati o dei loro familiari, così come non vi rientrano quelle che perseguono finalità culturali e ricreative (queste ultime possono rientrare nel diverso registro delle Associazioni di promozione sociale).
 
Dallo Statuto deve poi emergere il carattere democratico dell’ordinamento interno dell’ente: se è vero che la democraticità è una caratteristica di tutti gli enti associativi, essa è particolarmente importante per le Odv e si concretizza nei seguenti aspetti, i quali devono risultare espressamente dallo Statuto:
· il diritto per ogni cittadino di diventare socio dell’ente;
· la parità di accesso di tutti i cittadini (che siano soci o meno) ai servizi erogati e alle attività svolte dall’associazione;
· la parità di trattamento tra gli associati (l’uguaglianza nei diritti e nei doveri, ed in particolare il diritto di votare e di essere eletto alle cariche sociali);
· l’elettività delle cariche sociali, le quali devono essere conferite ai soci da parte dell’Assemblea.
 
Ricordiamo infine che la domanda di iscrizione all’albo provinciale delle Odv deve essere presentata all’Ufficio per il volontariato e la mobilità delle persone diversamente abili (Ufficio che è ricompreso nel Servizio Politiche Sociali della PAT), il quale è anche l’ente deputato al controllo su tale domanda.
Ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione possono essere trovati QUI.
 
Nelle prossime newsletter ci concentreremo su particolari profili delle Odv, che qui sono stati evidenziati e che meritano un approfondimento ulteriore e più analitico, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro normativo vigente.
 
 
A cura del Dott. Daniele Erler
 
 
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