Enti non commerciali e Modello 770/2015 semplificato
Gli enti non commerciali che hanno corrisposto nell’anno 2014 somme o valori soggetti a ritenute alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL sono tenuti alla predisposizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770 semplificato.
Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2015 non solo gli enti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte come compensi per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni ma anche gli enti che hanno corrisposto:
compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato ad es. per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte
compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, (c.d. nuovo regime dei minimi)
compensi corrisposti agli sportivi dilettanti nei limiti dei 7.500 euro.
Da quest’anno tutti i sostituti d’imposta che nel corso del 2014 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. compensi per prestazioni occasionali), hanno dovuto certificare tali redditi tramite il modello di “Certificazione Unica” e a trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo.
Come emerge dalle istruzioni al modello 770/2015, l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica della Certificazione Unica non comporta alcun “alleggerimento” della dichiarazione dei sostituti d’imposta, da presentare entro il prossimo 31 luglio 2015.
La nuova Certificazione Unica ha infatti un “ambito di applicazione” analogo al modello 770 Semplificato.
I dati già trasmessi all’Agenzia con le Certificazioni Uniche dovranno essere inseriti anche nel modello 770 Semplificato.
Il Modello 770 semplificato contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti:
Ø redditi di lavoro dipendente;
Ø redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative e/o a progetto);
Ø indennità di fine rapporto;
Ø redditi di lavoro autonomo professionale;
Ø provvigioni;
Ø taluni redditi diversi, come i redditi di lavoro autonomo occasionale, i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere di ingegno e simili e, nel caso più specifico delle associazioni sportive, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi di cui all’art. 25 legge 133/99, anche se (in quanto rientranti nella franchigia dei 7.500 Euro) non sono stati assoggettati a ritenuta;
Ø i dati riassuntivi, quelli relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti.
Termini e modalità di presentazione
Il modello 770 semplificato deve essere trasmesso entro il 31 luglio 2015, esclusivamente per via telematica:
Ø direttamente o
Ø tramite un intermediario abilitato.
Sanzioni
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dell’ente non commerciale sostituto d’imposta o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni,, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00, nei seguenti casi:
presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all’ufficio richiedente.
È prevista una sanzione di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omesso, di carente o di tardivo versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato. In quest’ultimo caso, si potrà sanare la violazione attraverso il ravvedimento operoso.
A cura dello Studio del Dott. Antonino Guella
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