Enti non commerciali e Irap
Anche gli enti non commerciali rientrano nell’ambito applicativo dell’Irap: la base imponibile è diversa a seconda che l’ente:
- svolga solo attività istituzionale
- o anche attività di natura commerciale.
Nel primo caso, la base imponibile è data dalla somma di:
- retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
- compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
Gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e commerciale, se hanno optato per il regime 398/1991, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando, cioè, il coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:
- le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
- i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
- gli interessi passivi.
Gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e commerciale, se non hanno optato per regimi forfetari di determinazione del reddito calcolano la base imponibile Irap con il metodo misto, ossia:
- per l’attività istituzionale: la base imponibile è determinata applicando il metodo retributivo. L’ammontare degli emolumenti indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente riferibili alle attività commerciali;
- per l’attività commerciale: la base imponibile è determinata applicando il metodo contabile, ossia secondo i criteri previsti per le imprese, con applicazione di pro-rata per i costi promiscui.
Una volta determinata la base imponibile, per stabilire l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà l’aliquota Irap prevista da legge provinciale o regionale.
L’opinione che la soggettività passiva IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) sia circoscritta unicamente ai contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo professionale e che la base imponibile dell'imposta regionale sia determinabile soltanto se il contribuente consegua un risultato positivo, inteso come differenza tra ricavi e costi (per il soggetto d'impresa) o tra compensi e spese (per il professionista) non è corretta.
Anche gli enti non commerciali possono essere, quindi, soggetti passivi dell’Irap anche per la sola attività istituzionale (essendo titolari del solo codice fiscale).
Gli enti non commerciali utilizzano il quadro IE per la determinazione del valore della produzione relativo all’anno 2014 ai fini dell’Irap.
Il quadro IE è suddiviso in sei sezioni:
la prima attiene all’indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione relativa all’attività istituzionale;
la seconda per l’indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione lorda relativa all’eventuale attività commerciale secondo il criterio contabile delle imprese;
la terza sezione attiene alla determinazione del valore della produzione commerciale secondo il criterio forfetario;
la sesta sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta.
Quantificazione dell’imposta
La misura dell’aliquota dell’Irap è fissata, in Provincia di Trento, al 2,80%. Tuttavia, le regioni e le provincie autonome possono modificare questa percentuale concedendo delle riduzioni di aliquota ovvero disponendo l’esenzione totale come nel caso delle Onlus.
Alla generalità dei contribuenti vengono poi attribuite in sede di quantificazione dell’imposta alcune deduzioni.
Di seguito si riporta quella generalizzata che prevede una deduzione che spetta a condizione che il Totale del valore della produzione, non superi l’ammontare di euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:
Se la base imponibile è inferiore a 8.000, euro non si dovrà pagare nulla.
Termini di versamento
I termini per il versamento dell’Irap relativa al periodo d’imposta 2014 sono quello previsti per l’Ires e indicati nelle precedenti newsletter.
A cura dello studio del dott. Antonino Guella
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