Comunicazione clienti-fornitori (c.d. spesometro) degli enti non commerciali

Comunicazione clienti-fornitori (c.d. spesometro) degli enti non commerciali

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione clienti-fornitori (c.d. spesometro) tutti i soggetti titolari di partita IVA che hanno effettuato  operazioni rilevanti ai fini Iva  nel corso dell’anno 2015 (si tratta dei dati delle fatture di acquisto e di vendita e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione).
La Circo­lare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E del 2011 ha precisato che tra i soggetti obbligati vi rientrano anche: “gli enti non commerciali, limitatamente alle ope­razioni effettuate nell’esercizio di attività commer­ciali o agricole, ai sensi dell’art.4 del DPR 633/72”.
 
Gli enti non commerciali
- se hanno posto in essere nel periodo d’imposta 2015 operazioni rilevanti ai fini Iva: sono tenuti alla presentazione della comunicazione  
  
- se sono privi della partita Iva ovvero se non hanno posto in essere alcuna operazione rilevante ai fini Iva nel periodo d’imposta 2015: sono esonerati dall’adempimento
 
Per gli enti non commerciali, si tratta quindi, di un obbligo “parziale” in quanto nessun obbligo è previsto per le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istitu­zionale dell’ente.
 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli enti non commerciali che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare, oltre alle fatture emesse, anche gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta”.
Va evidenziato che, stante la non obbligatorietà della registrazione delle fatture di acquisto per le associazioni in regime 398 (per le quali la disciplina prevede soltanto la numerazione e conservazione), l’adempimento in esame può risultare particolarmente oneroso per tali enti.
Nella comunicazione non vanno comunque indicati i dati relativi alle fatture di acquisto riferite all’attività istituzionale esercitata.
In presenza di fatture relative ad acquisti di beni o servizi riferiti sia all’attività commerciale che all’attività istituzionale (acquisti promiscui), ai fini dello spesometro, come precisato dall’Agenzia, “l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali”.
Nel caso in cui sussistano difficoltà nell’operare la distinzione degli importi riferiti all’attività commerciale da quelli dell’attività istituzionale, “è possibile comunicare l’intero importo della fattura”.
 
Operazioni incluse
Le operazioni da indicare nella comunicazione in argomento sono:
 
Cessioni di beni - Prestazioni di servizi
 Rese e ricevute dai soggetti passivi 
- Imponibili
- Non imponibili
- Esenti
 
Nello specifico si tratta di:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute certificate da scontrino e/o ricevuta, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro.
 
Termini e modalità di presentazione
Il termine di presentazione della comunicazione relativa al 2015 è fissato con riferimento alla periodicità della liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione, e precisamente:
- 11 aprile (il 10 cade di domenica) per i soggetti mensili;
20 aprile per i soggetti trimestrali (tra cui le associazioni che optano per il regime 398).
Con una comunicazione di sabato scorso l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che anche per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile il termine per l’invio dello spesometro cade il 20 aprile, parificandolo a quello per i soggetti che effettuano la comunicazione trimestrale.
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal cliente (tramite Entratel o Fisconline), ovvero avva­lendosi di un intermediario abilitato.
 
Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti / errati non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione.
Per tali violazioni è applicabile la sanzione da 250 a  2.000 euro.
È possibile regolarizzare le violazioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
 
                                                                      
A cura dello Studio del dott. Antonino Guella
 
Per informazioni:
Tel. 0461 916604
consulenza@volontariatotrentino.it  
 
 
 

Pubblicato il: