Che cos’è una Organizzazione di volontariato
Succede spesso nella prassi che molte associazioni ritengono di essere delle organizzazioni di volontariato per il fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, le persone che vi svolgono l’attività lo fanno esclusivamente a titolo di volontariato.
Nonostante che ciò sia un modo di pensare di per sé logico e ragionevole, va detto però che un’associazione non diventa dal punto di vista giuridico un’Organizzazione di volontariato per il semplice fatto che le persone che vi operano sono tutti o per la maggior parte dei volontari: la qualifica di Organizzazione di volontariato può infatti essere assunta solo da associazioni che presentino particolari caratteristiche.
L’Organizzazione di volontariato (da qui in avanti Odv) è come detto una qualifica, la quale può essere assunta solo dalle associazioni che presentino due requisiti fondamentali:
a) Lo scopo di solidarietà sociale, richiamato anche all’articolo 2 della nostra Costituzione. Esso prescrive che l’ente svolga attività a favore della generalità dei cittadini al fine di prevenire situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico: non possono quindi essere Odv le associazioni che non operano nell’ambito della solidarietà e che si propongono solamente o prevalentemente la tutela dei propri associati.
b) La prevalenza delle prestazioni gratuite dei volontari. Come stabilisce l’articolo 3 comma 1 della Legge 266 del 1991, possono assumere la qualifica di Odv le associazioni che si avvalgono “in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”. La presenza dei volontari e la prevalenza del loro apporto rispetto a forme di lavoro retribuito (che sono comunque possibili) costituisce quindi il secondo tratto fondamentale e distintivo delle Odv.
La normativa di riferimento per le Odv che operano in Provincia di Trento è rappresentata dalla già menzionata Legge 266 del 1991 (la Legge-quadro nazionale sul volontariato) e dalla Legge 8 del 1992 (la Legge provinciale sul volontariato).
La legge 266 del 1991 ha previsto, all’articolo 6, l’istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei registri generali delle Odv, stabilendo che un’associazione diventi a tutti gli effetti Organizzazione di volontariato solo nel momento in cui è iscritta in uno di tali registri territoriali.
In Provincia di Trento esiste l’Albo delle Organizzazioni di volontariato, curato e gestito dall’Ufficio per il volontariato e la mobilità delle persone diversamente abili (Ufficio che è ricompreso nel Servizio Politiche sociali): ad esso si possono iscrivere le associazioni che presentino i requisiti richiesti dalla normativa, solo dopo che sia trascorso un anno dalla loro costituzione.
Solamente quindi se un’associazione è iscritta in tale Albo è a tutti gli effetti una Odv mentre se non è iscritta non si può considerare tale, non potendo di conseguenza nemmeno usufruire dei benefici e delle agevolazioni fiscali previsti dalla legge.
All’iscrizione all’Albo provinciale, e quindi all’ottenimento della qualifica di Odv, è legata infine un’altra fondamentale conseguenza: secondo l’articolo 10 comma 8 del D.lgs. 460 del 1997 le Odv assumono infatti in automatico la qualifica di Onlus di diritto, potendo quindi usufruire del relativo regime fiscale di favore.
La qualifica di Onlus è di fatto una qualifica che si somma a quella di Odv, anche se il primo è fondamentale regime di riferimento per l’associazione rimane comunque sempre quello di Odv.
Per riassumere quanto detto sin qui, l’Organizzazione di volontariato rappresenta una particolare qualifica di cui non tutte le associazioni si possono fregiare: la legge statale ha conferito alle Odv uno status particolare e ha collegato ad essa una serie di vantaggi in relazione all’importanza riconosciuta all’attività di volontariato svolta a fini di solidarietà, la quale trova come detto un fondamentale richiamo anche a livello costituzionale.
A cura del dott. Daniele Erler


