Il Parlamento ha approvato la scorsa settimana la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Crescita” (Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019), che è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale: a questo link è possibile visionare il testo finale del Decreto Legge completo di tutti gli emendamenti. Il Decreto in questione contiene una serie di novità rilevanti per quanto riguarda il Terzo settore, a cominciare dalla proroga per l’adeguamento degli statuti di ODV, APS ed Onlus.
Ricordiamo che fra i servizi che il CSV Trentino ha offerto agli enti del Terzo settore in questi mesi vi è stato proprio l’accompagnamento gratuito nella redazione del nuovo statuto. Gli appuntamenti per il mese di luglio sono già stati tutti fissati e ad agosto le consulenze saranno sospese al fine di aggiornare il nostro sito internet, mettendo a disposizione delle associazioni nuovo materiale didattico e informativo. Il servizio di consulenza per la modifica degli statuti ripartirà poi nel mese di settembre.
1) La proroga per l’adeguamento degli statuti al 30 giugno 2020
A conferma dell’estrema incertezza circa il termine del 3 agosto per l’adeguamento statutario di organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) ed Onlus, e a testimonianza del fatto che la circolare ministeriale del 31 maggio scorso non era riuscita a fare chiarezza in merito (ne avevamo parlato nell’ultima newsletter), è stato necessario disporre un’ulteriore proroga a tale termine.
Ciò è stato fatto tramite un emendamento inserito nella Legge di conversione del Decreto Crescita, ed in particolare nell’art.43, c.4-bis, il quale sposta il termine del 3 agosto, previsto dall’art.101, c.2, del Codice del Terzo settore (da qui in avanti CTS) al 30 giugno 2020. Nella sostanza, le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.
Se tale proroga deve essere, da un lato, salutata in maniera positiva poiché lascia più tranquille le associazioni nel programmare e convocare l’assemblea per la modifica e permette ai consulenti (CSV compresi) di tirare un po’ il fiato, dall’altro non risolve definitivamente la situazione poiché pone un ulteriore termine (ricordiamo che il termine per le modifiche statutarie era già stato spostato con il Decreto Correttivo dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019) ma non lo collega all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sulla cui operatività non si hanno ad oggi notizie certe. Sarebbe stato più opportuno ricondurre, come molti commentatori auspicavano, il termine per le modifiche statutarie all’operatività del RUNTS, affidando il controllo agli Uffici regionali e provinciali del Registro (come peraltro l’art.54 del CTS già prevede per ODV e APS), facendo salvi i benefici fiscali fino a quel momento goduti dalle ODV, APS ed Onlus iscritte nei registri.
Oltre alle ODV, alle APS e alle Onlus, la nuova data del 30 giugno 2020 riguarda anche le imprese sociali, il cui termine per adeguare gli statuti era scaduto il 20 gennaio scorso (ex art.17, c.3, del D.lgs. 112 del 2017), e le bande musicali. A parte il fatto che l’art.101, c.2 del CTS riguarda solo le ODV, le APS e le Onlus, non si riesce a comprendere il motivo per cui il termine sia stato esteso anche alle bande musicali, che ad oggi non rappresentano una tipologia associativa disciplinata da alcuna legge specifica. Se la singola banda è già oggi un’APS (oppure ha intenzione di assumere tale qualifica in futuro) dovrà adeguarsi alla Riforma in quanto APS; se la banda non avesse invece la qualifica di APS (e non intendesse conseguirla), ma fosse un’associazione disciplinata sulla base del solo codice civile, non si vede per quale motivo dovrebbe comunque modificare lo statuto ed adeguarlo alla Riforma: una simile associazione potrebbe infatti a mio avviso (se lo desidera) tranquillamente rimanere fuori dal Terzo settore dato che, a differenza di ODV e APS, le bande musicali non sono ricomprese fra gli enti del Terzo settore “tipici”.
Riassumendo, il nuovo termine per modificare gli statuti di ODV, APS ed Onlus iscritte nei relativi registri è il 30 giugno 2020. Tale termine non vale (così come non valeva il precedente termine del 3 agosto) per le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri: tali enti non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel “perimetro” del Terzo settore.
Sul nostro sito è possibile scaricare i fac-simile di statuto di ODV e APS (oltre che di ETS generico), i quali sono il frutto di un lavoro congiunto fra il CSV Trentino e la Provincia autonoma di Trento (mediante l’Ufficio Accreditamento, Affidamento e Relazione con il Terzo settore). Ricordando sempre che si tratta di uno statuto fac-simile (che deve essere letto, compreso e “personalizzato” alle esigenze della singola organizzazione), si consiglia in via preliminare di leggere la “guida alla compilazione dello statuto”.
Solo per le ODV, le APS e le Onlus che si siano costituite prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore), rimane possibile modificare lo statuto utilizzando le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria: questo però qualora gli enti apportino al loro statuto solamente le modifiche di carattere “obbligatorio” e “derogatorio”, elencate dalla circolare ministeriale n.20 del 27 dicembre 2018.
Il consiglio, più volte ribadito nelle precedenti newsletter, è quello (laddove possibile) di procedere alla modifica utilizzando l’assemblea straordinaria (quindi con le maggioranze previste per essa dagli attuali statuti delle organizzazioni), prendendo come base lo statuto fac-simile presente sul nostro sito. È utile sottolineare il fatto che qualora si intenda utilizzare il nostro fac-simile l’assemblea per la modifica dovrà necessariamente essere straordinaria e non potrà essere ordinaria: questo perché lo statuto presente sul sito contiene una serie di clausole che non rientrano fra quelle “obbligatorie” né “derogatorie”, e che quindi non possono essere disposte in assemblea ordinaria.
Va da sé che gli enti che hanno già modificato ed inviato lo statuto alla Provincia autonoma di Trento (Ufficio Accreditamento, Affidamento e Relazione con il Terzo settore) non devono fare più nulla. Con il nuovo termine le ODV, le APS e le Onlus che ancora non hanno adeguato lo statuto, possono programmare con più calma la modifica dello statuto e convocare l’assemblea degli associati: il consiglio è comunque quello di prendersi per tempo, calendarizzando la modifica nel periodo autunnale oppure al massimo nella prossima primavera (legandola in tal modo all’approvazione del bilancio 2019).
2) Modifiche all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
Altra novità di rilievo contenuta nel Decreto Crescita (all’art.35) riguarda la modifica alla Legge sulla concorrenza (Legge 124 del 2017), ed in particolare alle disposizioni relative agli obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti dagli enti non profit.
Il tema in questione è stato nei mesi scorsi più volte sottoposto all’attenzione dell’opinione pubblica, in particolare a causa delle forti incertezze che ne hanno contraddistinto l’applicazione, tanto che sono intervenuti con intento chiarificatore un parere del Consiglio di Stato e alcune note e circolari ministeriali. Ce ne siamo occupati nella newsletter giuridica n.2.
È stato confermato l’obbligo per le associazioni, le fondazioni e le Onlus che hanno ricevuto durante l’anno contributi da parte di pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.lgs. 33 del 2013 superiori a 10.000 euro di pubblicarli nei propri siti internet o in analoghi portali digitali. L’obbligo in questione è stato esteso anche alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri di cui al D.lgs. 206 del 2005.
Si è quindi scelto ancora una volta di non menzionare nello specifico gli enti del Terzo settore e quindi di non esonerarli da tale normativa, nonostante che il Codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni obblighi in tema di trasparenza: la normativa che qui si sta esaminando si applica quindi interamente anche agli ETS (e quindi, oggi, ad ODV, APS ed Onlus).
La prima novità di rilievo sta nel termine di pubblicazione, che è stato spostato dal 28 febbraio al 30 giugno: ciò significa che qualora un’associazione abbia ricevuto nel corso del 2019 più di 10.000 euro di contributi pubblici, avrà tempo fino al 30 giugno 2020 per pubblicarli.
Altra novità importante è il fatto che non tutte le risorse che provengano alle associazioni dagli enti pubblici rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Ciò significa che, a differenza del passato, eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientreranno nel computo dei 10.000 euro; vi rientreranno invece sempre i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione. Il fatto che siano esclusi anche i contributi di carattere generale dovrebbe far ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano ricomprese nel computo totale.
Come specificato dalla nuova formulazione, i contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare del Ministero del Lavoro, n.2 dell’11 gennaio 2019 ha precisato che per queste ultime si intendono le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si indicherà il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito.
La nuova normativa chiarisce poi definitivamente che, ai fini della pubblicazione, occorre tener contro dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’anno e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’associazione.
Per quanto riguarda il limite dei 10.000 euro, la circolare ministeriale sopra menzionata ha chiarito che esso deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se un’associazione ha ricevuto durante l’anno quattro erogazioni da 9.000 euro ciascuna (da quattro differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è abbondantemente superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Con riferimento invece allo strumento su cui pubblicare l’ammontare dei contributi ricevuti, la nuova formulazione riprende quella precedente menzionando i “siti internet” o gli “analoghi portali digitali”: anche qui, la circolare ministeriale ha ammesso, per le associazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto anche pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
La circolare ministeriale dello scorso gennaio aveva inoltre individuato le specifiche informazioni da pubblicare, in modo schematico e comprensibile per il pubblico. Gli elementi che dovranno comparire sono:
a) la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
b) la denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
c) la somma incassata (per ogni singolo rapporto);
d) la data di incasso;
e) la causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come liberalità oppure come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato.
Altra novità fondamentale riguarda le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicazione. Mentre in precedenza il Consiglio di Stato, con il parere n.1449 del 2018, sulla base di una formulazione poco chiara della vecchia normativa, aveva ritenuto non applicabile la sanzione della restituzione delle somme erogate ad associazioni, fondazioni ed Onlus, nella nuova formulazione vengono poste delle sanzioni anche per tali soggetti. Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione; se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non abbia provveduto alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute. Il soggetto competente a disporre tali sanzioni sarà la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio. Tali sanzioni verranno applicate solamente a partire dal 1° gennaio 2020.
A cura di Daniele Erler
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