In questi giorni, a seguito di diverse anticipazioni che la avevano annunciata, si aspettava con trepidazione una presa di posizione sul termine del 3 agosto per modificare gli statuti delle ODV, delle APS e delle Onlus, che doveva chiarire se il mancato rispetto del termine potesse portare (come ipotizzato da molti esperti e commentatori) alla cancellazione degli enti dagli attuali registri. Tale chiarimento è arrivato con la circolare del Ministero del Lavoro, n.13 del 31 maggio scorso, la quale non ha però eliminato del tutto i dubbi e le incertezze legati a questa fase transitoria di attuazione della Riforma del Terzo settore. La circolare, dopo aver chiarito che la modifica statutaria rappresenta la manifestazione di volontà dell’ente di rimanere all’interno del Terzo settore, distingue la posizione delle ODV e delle APS da un lato, e quella delle Onlus dall’altro; infine, fornisce alcune indicazioni sulle modifiche statutarie degli enti dotati di personalità giuridica. 1) La situazione per ODV e APS Il documento ministeriale prende anzitutto in considerazione la situazione per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli attuali registri regionali e provinciali, e lo fa richiamando l’art.54 del Codice del Terzo settore (da qui in avanti CTS) e l’istituto della “trasmigrazione”. Quest’ultimo prevede che, nel momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sarà operativo, le ODV e le APS iscritte nei rispettivi albi o registri verranno trasportate in automatico nella relativa sezione del Registro unico. Sulla base di ciò, la circolare dispone che l’effettivo controllo sugli statuti delle ODV e delle APS venga svolto dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente, individuato come la “naturale sede di esercizio della funzione di accertamento”. Il Ministero afferma nella sostanza che l’effettivo controllo sulle modifiche statutarie dovrà essere svolto solo nel momento in cui il Registro unico sarà operativo da parte degli Uffici competenti territorialmente, e non possa essere svolto oggi dalle Regioni e Province autonome. Per quanto riguarda il termine del 3 agosto, esso viene legato alla facoltà di utilizzare la procedura “alleggerita” prevista dalla seconda parte dell’art.101, c.2 del CTS, la quale prevede la possibilità di adottare le modifiche di carattere “obbligatorio” e “derogatorio” con le modalità dell’assemblea ordinaria (e cioè senza il rispetto di alcun quorum costitutivo, nemmeno in seconda convocazione): tale facoltà può essere fatta valere entro il 3 agosto, mentre per gli enti che vanno oltre tale data è necessario adottare le modifiche con le maggioranze previste dai loro attuali statuti, i quali di solito prevedono l’assemblea straordinaria e maggioranze rinforzate (quorum costitutivi, anche in seconda convocazione) per poter deliberare. Riassumendo: secondo la circolare, il termine del 3 agosto vale solamente se si vuole beneficiare delle modalità alleggerite (assemblea ordinaria); se l’ente non rispetta il termine, la conseguenza sarà che la modifica statutaria dovrà essere fatta necessariamente in assemblea straordinaria ma comunque non vi sarà la sanzione della cancellazione dagli attuali registri, poiché sarà solo nel momento di operatività del RUNTS che la procedura di controllo degli statuti (ed, eventualmente, di cancellazione degli enti) sarà attivabile. Se quanto appena detto si desume chiaramente leggendo la prima parte della circolare, in un successivo passaggio viene invece confermato il potere di Regioni e Province autonome (enti gestori dei registri delle ODV e delle APS) di adottare atti di cancellazione degli enti che presentino situazioni di contrasto rispetto al “quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101, comma 2 del Codice”. Se è infatti abbastanza naturale che le Regioni e le Province autonome abbiano il potere di cancellare dai registri enti che presentano situazioni di contrasto con la vecchia normativa (attuativa delle Leggi 266/1991 e 383/2000), non è chiaro se tale potere si estenda anche al controllo del rispetto delle nuove norme disposte dal Codice del Terzo settore: il richiamo che la circolare fa all’art.101, c.2 (primo periodo) del CTS, che dispone appunto l’obbligo per ODV e APS (assieme alle Onlus) di adeguare i loro statuti entro il 3 agosto, sembrerebbe comunque assegnare alle Regioni e Province autonome il potere di cancellare le ODV e le APS dai registri di riferimento qualora esse non adeguino gli statuti entro il suddetto termine. In sostanza la circolare dice, da un lato, che se gli enti vanno oltre il 3 agosto, la conseguenza non è la cancellazione ma solo la perdita della possibilità di modificare lo statuto in assemblea ordinaria; dall’altro, fa comunque salvo il potere di Regioni e Province autonome di sanzionare, anche tramite la cancellazione, gli enti che non rispettino i requisiti previsti dalla vigente normativa, e sembrerebbe che fra questi rientri anche l’obbligo di adeguamento statutario entro il 3 agosto. A ciò si aggiunge un’ulteriore problematica, di tipo fiscale, che riguarda l’eventuale controllo che l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) potrebbe svolgere in futuro sulle ODV o APS rimaste tali (quindi iscritte nei registri regionali o provinciali, o nel RUNTS) ma che hanno adeguato gli statuti in data successiva al 3 agosto: sulla base dell’attuale formulazione dell’art.101, c.2, ci si chiede se l’Agenzia potrebbe considerare questo un inadempimento a quanto previsto dal Codice, contestando a tali organizzazioni il venir meno del regime fiscale da esse goduto fino a quel momento. Tali dubbi e incertezze, sollevate nei giorni scorsi da diversi autorevoli commentatori, fanno capire come oggi, anche a seguito della circolare ministeriale, il termine del 3 agosto non possa considerarsi definitivamente superato o messo da parte. Il consiglio per le organizzazioni ad oggi iscritte nei registri delle ODV e delle APS è quindi quello di modificare lo statuto entro tale termine per non rischiare future contestazioni. Come già ribadito in una precedente newsletter, il suggerimento è quello (laddove possibile) di modificare gli statuti con i quorum dell’assemblea straordinaria: questo perché l’utilizzo dell’assemblea ordinaria presuppone l’inserimento nell’attuale statuto dell’ente delle sole modifiche “obbligatorie” e “derogatorie”, un’operazione che a mio avviso è piuttosto complessa nonostante la circolare ministeriale n.20 del 27 dicembre 2018 abbia cercato di individuare ed elencare i diversi tipi di modifica. Sul nostro sito è possibile scaricare i fac-simile di statuto di ODV e APS (oltre che di ETS generico), i quali sono il frutto di un lavoro congiunto fra il CSV Trentino e la Provincia autonoma di Trento (mediante l’Ufficio Accreditamento, Affidamento e Relazione con il Terzo settore). Nel ricordare che si tratta di uno statuto fac-simile (e che quindi deve essere letto, compreso e “personalizzato” alle esigenze della singola organizzazione), si consiglia in via preliminare di leggere la “guida alla compilazione dello statuto”. Fra i servizi che CSV Trentino offre agli enti del Terzo settore, vi è anche quello di accompagnamento gratuito nella redazione del nuovo statuto per ODV, APS ed Onlus ad oggi iscritte nei registri di riferimento. Per prendere appuntamento, è possibile scrivere una mail a consulenza@volontariatotrentino.it o a fiscale@volontariatotrentino.it, oppure telefonare al numero 0461/916604 (dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 17). Visto che è illusorio ritenere che tutti gli enti iscritti ad oggi nei registri di ODV e APS riusciranno a modificare lo statuto entro il 3 agosto, la speranza è quella che si intervenga ancora nelle prossime settimane tramite un atto con forza di legge che vada a modificare la previsione dell’art.101, c.2 del CTS, prorogando (nuovamente) il termine oppure stabilendo chiaramente che i controlli sulle ODV e APS in base alla nuova normativa (e quindi anche gli adeguamenti statutari) scatteranno solo nel momento in cui il RUNTS diventerà operativo, con le tempistiche previste dall’art.54 del Codice del Terzo settore. Quest’ultima appare, ad avviso di chi scrive, la soluzione più auspicabile. 2) La situazione per le Onlus La circolare ministeriale dedica un apposito capoverso alle Onlus (che ricordiamo sono iscritte all’Anagrafe unica dell’Agenzia delle Entrate), ribadendo in sostanza quanto già detto nei precedenti documenti sul tema. A differenza delle vecchie leggi di riferimento per le ODV (266/1991) e APS (383/200), ad oggi abrogate dalla Riforma, la normativa Onlus (D.lgs. 460/1997) si applica ancora e rimarrà in vigore fino a che non diventerà operativa la parte fiscale del Codice del Terzo settore (ad oggi la data più probabile sembra quella del 1° gennaio 2021). Il Ministero del Lavoro si limita a richiamare l’unico chiarimento che finora è pervenuto sul tema da parte dell’Agenzia delle entrate e rappresentato dal Telefisco del febbraio 2018, nel quale si era in sostanza stabilito che le Onlus devono mantenere il loro statuto attuale, adeguandolo comunque al Codice del Terzo settore e sospendendo l’efficacia delle nuove clausole all’entrata in vigore della parte fiscale della Riforma, alla quale deve essere collegata anche la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus. La circolare ribadisce che l’art.54 (il meccanismo della “trasmigrazione”) non si applica alle Onlus, e che il decreto ministeriale di istituzione del RUNTS dovrà prevedere un’apposita procedura di iscrizione delle Onlus al Registro unico. Infine, ricollega la potestà in merito al controllo del nuovo statuto (adeguato alla Riforma) all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente nel momento in cui l’ente si iscriverà al Registro unico. Nonostante tale ultima precisazione, che sembrerebbe far scattare i controlli sui nuovi statuti delle Onlus solo nel momento in cui il RUNTS sarà operativo, l’art.101, c.2 del CTS prevede che il termine del 3 agosto vale anche per tali organizzazioni. In mancanza di prese di posizione ufficiali da parte delle autorità competenti (ci si riferisce in particolare all’Agenzia delle Entrate) non è possibile ad oggi scongiurare il rischio di future contestazioni (specie relative alle agevolazioni fiscali godute) e quindi, proprio come per le ODV e le APS, il termine del 3 agosto deve oggi essere considerato vigente anche per le Onlus. Il consiglio per tali organizzazioni è quindi quello di procedere alla modifica entro il 3 agosto, e di farlo mantenendo in vigore l’attuale statuto, al quale deve essere affiancato un nuovo statuto, aggiornato al Codice del Terzo settore e la cui efficacia è sospesa all’entrata in vigore della parte fiscale della Riforma: la soluzione del “doppio statuto” è stata avallata anche dai Dottori commercialisti nella circolare dello scorso aprile. Nei giorni scorsi sette grandi associazioni di categoria del mondo non profit hanno inviato una lettera al Governo, chiedendo per le Onlus che il termine del 3 agosto venga spostato al momento in cui sarà operativo il RUNTS: come per le ODV e APS, l’auspicio è che tale provvedimento legislativo arrivi a breve. 3) Le modifiche per gli enti dotati di personalità giuridica Per quanto riguarda gli enti dotati di personalità giuridica, vale quanto detto in precedenza in relazione alla data del 3 agosto. La circolare si limita a specificare che il termine del 3 agosto si riferisce alla data entro la quale deve essere deliberata la modifica statutaria da parte dell’organo competente (assemblea, se si tratta di un’associazione; consiglio direttivo, se si tratta di una fondazione) e non a quella in cui le modifiche sono approvate da parte dell’autorità competente (Prefettura o Regione/Provincia autonoma). Il termine in questione è in sostanza assegnato agli enti e non può riguardare termini e procedure che devono essere eseguiti da altri soggetti, in questo caso le autorità che gestiscono i registri delle persone giuridiche. Infine, la circolare chiarisce che il nuovo statuto degli enti dotati di personalità giuridica deve essere (ovviamente) inviato all’autorità (Prefettura o Regione/Provincia autonoma) presso cui l’ente è iscritto, la quale si limiterà ad una verifica meramente formale della documentazione, essendo poi l’Ufficio territoriale del RUNTS (nel momento in cui esso sarà operativo) che dovrà controllare la conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore. A cura di Daniele Erler Per informazioni: Tel. 0461/916604 consulenza@volontariatotrentino.it |