Newsletter Giuridica
N° 7
18/04/2019
 
NEWS In primo piano
“Spesometro” e “Esterometro”: scadenza il 30 aprile 2019

1) Lo “spesometro”

Come già detto in una precedente newsletter, il termine per l’invio dello spesometro è stato prorogato al 30 aprile 2019, concedendo così alle organizzazioni due mesi di tempo in più rispetto alla precedente scadenza fissata al 28 febbraio.

Lo spesometro (o “comunicazione polivalente”) è la comunicazione delle fatture emesse e ricevute, ed è un obbligo al quale sono soggette anche le associazioni, ed in particolare quelle in possesso di Partita IVA e che hanno posto in essere operazioni di tipo commerciale. Da ciò deriva che le associazioni che svolgono soltanto attività istituzionale, e che quindi sono dotate solo di codice fiscale e non di Partita IVA, non hanno alcun obbligo in materia.

Le associazioni che hanno Partita IVA e che hanno svolto attività commerciale devono quindi inviare la comunicazione in esame, indicando i dati delle fatture di acquisto e di vendita.

Le associazioni che si avvalgono del regime forfetario ex Legge 398/1991 devono comunicare solo i dati delle fatture emesse e non di quelle ricevute.

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, è stato di fatto abolito lo spesometro: i dati delle fatture relativi all’esercizio 2019 non dovranno quindi più essere comunicati all’Agenzia per il tramite di tale strumento.

Per l’esercizio 2018 era stata invece data la possibilità di scegliere se optare per una comunicazione con cadenza trimestrale o semestrale: la scadenza originaria del 28 febbraio 2019 era relativa alla comunicazione dei dati delle fatture del quarto trimestre 2018 (se si è optato per l’invio trimestrale) e a quelle del secondo semestre 2018 (per gli enti che hanno optato per l’invio semestrale). Tale termine è stato come detto prorogato al 30 aprile.

Lo spesometro relativo al secondo semestre (o al quarto trimestre) 2018 dovrà quindi essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2019, e la trasmissione dovrà avvenire per via telematica: per l’invio si consiglia di rivolgersi ad un CAF o ad altro professionista abilitato.

 

2) L’“esterometro”

L’esterometro 2019 è la nuova Comunicazione IVA fatture transfrontaliere che i soggetti passiva IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Mentre dal 1° gennaio è stato come detto abolito lo spesometro, devono invece essere comunicati i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti in Italia (compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino), siano essi comunitari o extracomunitari.

L’entrata in vigore di questa nuova comunicazione non ha comunque sostituito la comunicazione INTRA per le operazioni comunitarie, che rimane in vigore. I modelli Intra devono essere presentati dai soggetti passivi IVA per le operazioni:

·        effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato appartenente all’Unione Europea;

·        acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE.

È opportuno precisare che nei confronti dei soggetti esteri comunitari o extracomunitari non vi è l’obbligo di emettere la fattura elettronica, tuttavia, qualora la si emetta comunque, viene meno per tali operazioni (attive, ma rimane per quelle passive) l’obbligo dell’esterometro. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni di vendita verso soggetti residenti all’estero va fatta indicando il codice destinatario XXXXXXX (7 volte X): come detto, per tali operazioni non dovrà essere inviato l’esterometro ma dovranno comunque essere presentati i modelli INTRA.

Sono esonerate dall’obbligo di invio dell’esterometro le associazioni che usufruiscono del regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente a quello attuale hanno avuto proventi commerciali pari o inferiori a 65.000 euro.

L’esterometro per le fatture estere emesse o ricevute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2019; a partire dal mese di aprile dovrà essere inviato entro l’ultimo giorno del mese successivo. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire per via telematica: per l’invio si consiglia di rivolgersi ad un CAF o ad altro professionista abilitato.

 

 

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461/916604

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