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| La Certificazione Unica 2016 |
Anche quest’anno tutti i sostituti d’imposta che nel corso del 2015 hanno corrisposto: Ø redditi di lavoro dipendente e assimilati Ø redditi di lavoro autonomo (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.) Ø provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari Ø alcuni redditi diversi (es. compensi per prestazioni occasionali) Ø contributi previdenziali ed assistenziali Ø dati assicurativi Inail sono obbligati a certificare tali redditi tramite il modello di “Certificazione Unica” e a trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate anche: Ø gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi; Ø i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi; Ø i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata (modelli 730). Al fine di tenere conto di tali novità, la Certificazione Unica 2016 è diventata più corposa e si è sdoppiata in: Ø un modello “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 29.2.2016 (il 28.2 cade di domenica); Ø un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016. La Certificazione Unica 2016 conterrà, quindi, più informazioni rispetto al modello dell’anno scorso. Ciò determina una riduzione dei dati da inserire nel modello 770. Quest’ultimo va comunque presentato entro il 31 luglio 2016 relativamente alla comunicazione delle ritenute operate / versate e delle compensazioni effettuate. Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone: ü Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla trasmissione telematica; ü Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4; ü Certificazione Unica 2016 ove sono indicati i dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È ammesso l’invio separato, congiuntamente al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, delle certificazioni relative ai lavoratori subordinati ed assimilati rispetto ai percipienti redditi di lavoro autonomo, provvigioni o diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto. Il servizio telematico, effettuata la trasmissione, restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file. In seguito, il sistema fornisce all’utente una ricevuta indicante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione. È possibile, entro il termine di presentazione del 7 marzo, annullare una certificazione già presentata. In questo caso, è necessario predisporre una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. Per sostituire una certificazione già presentata, bisogna compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio. Si precisa che Le istruzioni della Certificazione Unica 2016 stabiliscono che deve essere certificato anche l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2015 a persone fisiche che hanno optato per l’applicazione di regimi agevolati (es. contribuenti minimi o forfettari) che non hanno, per espressa previsione normativa, subito ritenute alla fonte su tali compensi. Analogamente vanno certificati i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) anche se non hanno comportato l’applicazione di alcuna ritenuta. Non devono essere, invece, indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Sanzioni Si ricorda che in caso omessa presentazione, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica sarà applicata la sanzione nella misura di: Ø 100 euro per ogni CU, con un massimo di euro 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine Ø Euro 33,33 per ogni CU, con un massimo di euro 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione. Scarica il Modello di Certificazione Unica nella versione Sintetica relativo a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi A cura dello Studio del Dott. Antonino Guella Per informazioni: Daniele Erler Tel. 0461 916604 consulenza@volontariatotrentino.it |
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