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| Associazioni che organizzano viaggi e gite turistiche: interviene la Cassazione! |
A fine ottobre dello scorso anno la Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza (la numero 21988 del 2015) che ha stabilito alcuni punti fermi in relazione ad un tema molto delicato e frequentemente dibattuto nel mondo delle associazioni, quello dell’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. La controversia aveva come protagonista un’associazione della Toscana, alla quale era stato contestato dalla locale Agenzia delle Entrate il mancato pagamento dell’Iva dovuta per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuati dall’ente per diversi anni. In particolare, l’associazione aveva organizzato in media 2 gite all’anno, noleggiando un autobus e limitandosi a raccogliere il denaro pari al costo effettivo dei biglietti, affidando l’organizzazione di tutti gli altri aspetti ad un agenzia di viaggi. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva ribaltato la decisione, portando l’Agenzia delle Entrate a fare ricorso in ultimo grado alla Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si fondava sul fatto che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è considerata essere sempre e comunque un’attività di natura commerciale (ciò sulla base dell’art. 148, c. 4, del D.P.R. 917 del 1986), indipendentemente dal fatto che tale attività sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente, ed indipendentemente dal numero di viaggi organizzati durante l’anno o dalla minore o maggiore complessità delle modalità organizzative di essi. Il che riassunto suona così: non importa se sono state organizzate solo 2 o 3 gite all’anno perché quell’attività è comunque considerata di natura commerciale, ed in quanto tale deve sempre essere soggetta alla relativa tassazione. I giudici della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione non hanno accolto tale interpretazione, peraltro molto rigida e restrittiva, dell’Agenzia delle Entrate, rigettandone i motivi di ricorso e confermando quindi la decisione di secondo grado che aveva dato ragione all’associazione. Il ragionamento della Corte è partito dalla nozione di attività commerciale, la quale viene definita (anche in ambito europeo) come quell’attività volta a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità. Il numero esiguo di eventi effettuati dall’associazione (in media 2 all’anno), il noleggio di un autobus di cui si è raccolto solo il costo effettivo del biglietto, e l’affidamento di tutti gli altri aspetti relativi all’organizzazione del viaggio ad un’apposita agenzia, sono tutti elementi che hanno portato la Corte ad escludere nel caso concreto “lo svolgimento di attività volta a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità”. In sostanza la Corte di Cassazione, con un’interpretazione ragionevole del quadro normativo esistente, ha stabilito che un’associazione può organizzare delle gite durante l’anno: l’importante è anzitutto che tali attività rientrino tra quelle previste istituzionalmente dallo Statuto dell’ente; inoltre, esse devono essere effettuate a livello occasionale (2-3 volte di media all’anno), limitandosi a raccogliere tra i partecipanti il costo effettivo del biglietto del pullman ed affidando tutti gli altri aspetti relativi al soggiorno ad un’agenzia di viaggi. Qualora vi siano tali caratteristiche, l’attività in questione non è considerata essere organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, e non ha quindi natura commerciale. A cura di Daniele Erler Per informazioni: Tel. 0461 916604 consulenza@volontariatotrentino.it |
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