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| Contributi per l’acquisto di ambulanze e beni strumentali effettuati nel 2015 |
Da pochi giorni è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la domanda di contributo per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, effettuati nell’anno 2015. La normativa in materia è rappresentata dall’art. 96, c. 1, della Legge 342 del 2000 e dal D.M. attuativo n. 177 del 2010, i quali forniscono i criteri e le modalità per l’attribuzione e l’erogazione dei contributi in esame. Viene stabilito anzitutto che i soggetti che possono presentare la domanda di contributo sono solamente: · le Organizzazioni di volontariato (Odv), costituite in conformità alla Legge 266 del 1991 ed iscritte nei Registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di cui all’art. 6 della medesima Legge; · le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.lgs. 460 del 1997, iscritte all’Anagrafe unica di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo. I contributi possono essere concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alle Odv e alle Onlus che abbiano acquistato oppure che abbiano acquisito mediante contratto di leasing i seguenti beni: · autoambulanze; · beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; · beni acquistati da Onlus, da donare a strutture sanitarie pubbliche. E’ escluso dal contributo l’acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l’organizzazione ed il funzionamento dei soggetti destinatari di tale misura di favore, cioè le Odv e le Onlus. Il contributo non verrà concesso se il soggetto che lo chiede ha già usufruito di un’altra misura agevolativa, prevista dall’art. 20 del d.l. 269 del 2003, il quale prevede che, solamente in relazione all’acquisto di autoambulanze, sia possibile ottenere una riduzione del 20% del prezzo complessivo del bene al netto dell’Iva, la quale riduzione è praticata dal venditore al momento dell’acquisto. Se quindi l’Organizzazione di volontariato o la Onlus hanno già utilizzato tale agevolazione in fase di acquisto del bene, non possono ricevere il contributo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dato che le due tipologie di beneficio sono alternative e non possono essere cumulate. La domanda per accedere al contributo deve essere compilata utilizzando l’apposito Modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero, ponendo particolare attenzione alla documentazione da allegare e seguendo le istruzioni di compilazione indicate nelle Linee guida. La domanda di contributo e la documentazione relativa devono essere inviate entro il 31 dicembre 2015 con una delle seguenti modalità: · mediante spedizione con raccomandata A/R di un unico plico, riportante all’esterno la seguente dicitura: DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 177/2010 - ANNO 2015 Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede il timbro apposto dall’Ufficio postale di accettazione. · tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it: anche in questo caso dovrà essere effettuato un unico invio, indicando nell’oggetto della comunicazione la stessa dicitura riportata in grassetto al punto precedente. Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede la data indicata al momento della ricezione del messaggio. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese Divisione III Via Fornovo, 8 – Pal. C 00192 ROMA Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare la sezione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata all’argomento. A cura di Daniele Erler Per informazioni: Tel. 0461 916604 consulenza@volontariatotrentino.it |
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