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| Sanzioni tributarie: responsabilità degli enti non commerciali e verbale di accollo delle sanzioni |
Sanzioni tributarie: responsabilità degli enti non commerciali e verbale di accollo delle sanzioni La disciplina generale in materia di sanzioni amministrative tributarie, i cui principi sono incardinati nel Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, delinea un profilo soggettivo dell'illecito tributario fondato sul principio di responsabilità personale, sull'imputabilità e sulla colpevolezza dell'autore materiale della violazione. Nel quadro del sistema sanzionatorio introdotto dalla riforma del 1997, di chiara derivazione penalistica, l'illecito non è più riferibile al contribuente in quanto tale (soggetto passivo dell'obbligazione tributaria), bensì alla persona fisica che ha materialmente commesso la violazione. In particolare per le imprese e gli enti, il contribuente e l'autore della violazione possono infatti essere diversi, fatta salva la responsabilità solidale del contribuente per il pagamento della sanzione nel caso di cui all'articolo 11. L’art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 ha modificato il principio della responsabilità per le sanzioni fiscali degli enti (non commerciali), stabilendo che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio degli enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica e non più a carico della persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (articolo 2, primo comma, del D.lgs 472/97) Con il citato articolo 7 viene quindi: - Parzialmente annullato il principio della personalità della sanzione fiscale introdotto con la riforma del sistema sanzionatorio tributario dal D.Lgs. n. 472/97; - Disposto che per le violazioni commesse nell'ambito di enti con personalità giuridica la responsabilità investe esclusivamente il soggetto passivo d'imposta e non anche l'autore effettivo del comportamento illecito (amministratore o dipendente). Gli amministratori e i dipendenti di enti con personalità giuridica non sono più ritenuti personalmente responsabili per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di disposizioni tributarie. La responsabilità investe esclusivamente l’ente. Il citato art. 7 del D.L. 269/2003 dispone che: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. La disposizione normativa determina un ritorno alla situazione anteriore alla riforma del sistema delle sanzioni amministrative tributarie (DLgs. 471, 472 e 473 del 1997), con un allontanamento dall’impostazione propria del diritto penale (personalizzazione della sanzione). La previsione contenuta nell’art. 7 co. 1 del DL 269/2003, peraltro, non realizza un completo ritorno al passato. Essa, infatti, presenta un’operatività limitata a “società o enti con personalità giuridica”. Al di fuori di questo ambito soggettivo, di conseguenza, resta in vigore il principio di personalità delle sanzioni previsto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 472/97. Tale norma, pertanto, continuerà ad applicarsi nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti privi di personalità giuridica. Poiché le nuove disposizioni si applicano esclusivamente nei confronti di società ed enti con personalità giuridica, i rappresentanti legali/negoziali, gli amministratori di enti non commerciali privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione. In concreto, tutti coloro che agiscono in nome e per conto o nell’interesse di enti senza personalità giuridica rischiano di essere chiamati a rispondere in proprio per violazioni - vere o presunte - commesse senza dolo o con colpa non grave nell’esercizio delle loro funzioni; tale responsabilità incontra il limite quantitativo pari a euro 51.645,69. Al fine di evitare i rischi di imputazione di responsabilità per sanzioni tributarie in capo al rappresentante legale e/o agli amministratori degli enti senza personalità giuridica e di scongiurare il conseguente pregiudizio nella sfera patrimoniale dei legali rappresentanti e/o amministratori di tali enti è possibile avvalersi della disposizione di cui all’art. 11, c. 6, D.Lgs. 472/1997 la quale prevede, per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, che la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente possano assumere il debito dell’autore della violazione. Per dare concreta attuazione a quanto precisato è possibile che lo statuto o una delibera dell’assemblea recepiscano quanto previsto dal citato art. 11, c. 6, del D.Lgs. 472/1997. Si riporta di seguito breve fac-simile di verbale da adottare: “Il Presidente informa l’Assemblea sulle problematiche inerenti il principio della personalità delle sanzioni tributarie, ed in particolare del fatto che, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 472 del 1997, la sanzione è riferibile anche alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Il Presidente propone quindi che l’Associazione si assuma in proprio le eventuali sanzioni derivanti da responsabilità tributaria, escludendo, naturalmente, le ipotesi di dolo o colpa grave. L’Assemblea, preso atto dei delicati e complessi adempimenti di natura tributaria posti a carico dell’ente e, in attuazione di quanto disposto dall’art.11, c.6 D.lgs. 472/1997, dopo esauriente discussione, delibera all'unanimità (o a maggioranza) che l’Associazione assuma irrevocabilmente eventuali debiti per sanzioni tributarie/amministrative/previdenziali conseguenti a violazioni che gli amministratori o i dipendenti dell’associazione possono aver commesso o potranno commettere, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro funzioni, liberando totalmente gli autori, e che proceda, nei casi ritenuti opportuni, a definire le controversie secondo criteri agevolati”. A cura dello Studio del dott. Antonino Guella Per informazioni: Daniele Erler Tel. 0461 916604 consulenza@volontariatotrentino.it |
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