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| A breve la scadenza per la presentazione del modello 770/2015 Semplificato |
I termini per la trasmissione del modello 770 relativo al periodo d’imposta 2014, come è noto, sono stati prorogati dal 31 luglio al 21 settembre 2015. Si ricorda che la dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, Mod. 770/2015 Semplificato, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato D.P.R Per conoscere quali sono le associazioni tenute all’invio del Modello 770 potete leggere la Newlsetter N. 22 http://www.volontariatotrentino.it/newsletter/22/enti-non-commerciali-e-modello-7702015-semplificato La proroga per la presentazione dei modelli 770/2015 ha anche l’effetto di differire al 21 settembre: Ø il termine per la regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, delle violazioni relative al 2014 connesse con gli omessi e/o tardivi versamenti, considerato che la stessa deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), DPR n. 472/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”, ossia, alla luce della proroga, entro il 21 settembre 2015 Ø il termine per procedere, qualora non ancora effettuato entro la scadenza del 9 marzo scorso, all’invio telematico delle Certificazioni Uniche relative al 2014, contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni (professionisti con Partita Iva).. La nuova scadenza comporta anche il differimento dei termini per il ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa trasmissione. In particolare, qualora il modello non sia presentato entro il 21 settembre 2015, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ossia entro il 21 dicembre 2015. Di seguito si riportano le principali sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, ovvero dichiarazione nulla ai sensi dell’art. 1, comma 3, del dpr 322 del 1998, in quanto non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di euro 258 (articolo 2, comma 1) Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni Sanzione da euro 258 a euro 2.065. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicato un ammontare di compensi, interessi e altre somme dovute inferiore a quello accertato) Sanzione dal 100% al 200% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258 (articolo 2, comma 2) Per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata Sanzione di euro 51,00 (articolo 2, comma 4) Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o carente versamento delle ritenute alla fonte risultante dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 13). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione opera anche in sede di contestazione da parte dell’ufficio La predetta sanzione del 30 % è ridotta: Ø ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462); Ø ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462) A cura dello Studio del dott. Antonino Guella Per informazioni: Daniele Erler Tel. 0461 916604 consulenza@volontariatotrentino.it |
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