Newsletter Giuridica
N° 2
28/01/2019
 
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Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2018: le indicazioni del Ministero del Lavoro

Si ricorda che l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici, disposto dalla Legge 124 del 2017 (ai commi da 125 a 129), è sicuramente in vigore nel 2019: ciò significa che, entro il 28 febbraio del 2019 anche le associazioni dovranno pubblicare sul proprio sito internet i contributi pubblici ricevuti nel 2018 qualora questi siano superiori a 10.000 euro.  

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso una Circolare, la n.2 dell’11 gennaio 2019, nella quale ha fornito delle indicazioni operative su come adempiere a tale obbligo, rivolgendosi in particolare agli enti che già oggi possono essere considerati enti del Terzo settore (ETS), cioè le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri. La Circolare, che si fonda sul parere del Consiglio di Stato n.1449 del 2018, è il frutto di un percorso che il Ministero ha condiviso con le amministrazioni regionali e provinciali competenti nella gestione dei registri delle ODV e delle APS.

 

1) I soggetti obbligati e le conseguenze in caso di inadempimento

Di questo tema ci siamo occupati a più riprese, nella newsletter n.2, nella newsletter n.3 e nella newsletter n.10 dello scorso anno, data la sua rilevanza e risonanza nel dibattito interno al mondo del volontariato e delle associazioni.

Sulla questione è stato come detto interpellato anche il Consiglio di Stato, che ha emesso un parere importante sulla questione, condivisibile in alcuni punti, decisamente meno in altri.

In relazione ai soggetti obbligati ad adempiere all’obbligo, la legge fa riferimento alle associazioni, alle Onlus e alle fondazioni. Essi devono quindi pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno i contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente (se superiori a 10.000 euro) da parte delle pubbliche amministrazioni e anche da parte di società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (le cosiddette società partecipate).

Riguardo alle conseguenze nel caso di mancato adempimento di tale obbligo, la legge sembrerebbe porre come sanzione la restituzione ai soggetti eroganti delle somme versate entro 3 mesi dalla data del 28 febbraio. Il Ministero dello Sviluppo Economico prima e il Consiglio di Stato poi arrivano però ad una diversa conclusione, sulla base di un’interpretazione dell’art.1, comma 125, il cui tenore letterale (peraltro molto poco felice) sembra riferire la sanzione della restituzione delle somme alle sole imprese (menzionate nel secondo periodo di tale comma) e non anche alle associazioni e altri enti non profit (menzionati invece nel primo periodo). Sulla base di tale elemento, rafforzato dalla finalità non lucrativa degli enti non profit (la quale non solo giustificherebbe, ma addirittura imporrebbe, una differenza di trattamento), il Consiglio di Stato arriva a negare la sanzione della restituzione delle somme per le associazioni, le Onlus e le fondazioni. Tale sanzione si applica, secondo il Consiglio dei Stato, solamente alle imprese (nella cui nozione rientrano anche le cooperative sociali). 

La soluzione prospettata dall’autorevole parere del Consiglio di Stato è sicuramente confortante e tutelante per gli enti non profit, nonostante rimangano alcuni dubbi e perplessità sulla sua fondatezza giuridica: è elementare la considerazione per cui se una legge pone un obbligo in capo a dei soggetti, di solito viene posta anche una sanzione da applicarsi in caso di mancato rispetto di quell’obbligo. Non deve inoltre essere dimenticato che, nel sistema delle fonti, un parere del Consiglio di Stato, pur autorevole, non è vincolante, e quindi le amministrazioni pubbliche e soprattutto gli stessi organi di giurisdizione amministrativa potrebbero comunque discostarsene.

Va comunque detto che, visti gli innumerevoli dubbi e incertezze che la normativa in esame ha sollevato nel corso degli ultimi due anni (non solo nel mondo del non profit), è sicuramente apprezzabile e importante il fatto che organi dell’amministrazione statale e organi giurisdizionali abbiano cercato di interpretare tali disposizioni, fornendo ai soggetti interessati dei chiarimenti e delle linee guida su come comportarsi per adempiere in modo corretto agli obblighi posti dalla legge.

 

2) L’oggetto dell’obbligo e le modalità di pubblicazione

La Circolare ministeriale ha poi precisato e confermato alcuni punti che non erano affatto chiari dalla lettura delle disposizioni in esame.

Anzitutto, ha confermato che l’obbligo di pubblicazione riguarda sia i vantaggi economici che derivano da rapporti non sinallagmatici con le pubbliche amministrazioni (quindi sovvenzioni, contributi, sostegni a vario titolo), sia quelli che derivano da rapporti di tipo corrispettivo (cioè le somme che l’ente pubblico eroga a fronte della prestazione di un servizio o della cessione di un bene). Ha inoltre precisato che l’obbligo non investe solamente le somme in denaro ricevute ma si estende anche alle risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si indicherà il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito.

Rientrano nel predetto obbligo anche le somme ricevute dal 5x1000: qui vi è qualche perplessità per tale presa di posizione del Ministero, sia perché vi è già un obbligo di rendicontazione specifico per tali somme, sia perché la natura di tale contributo è di tipo privatistico e non pubblicistico. Nonostante ciò, la nota ministeriale fa rientrare nell’obbligo di pubblicazione anche le somme ricevute dal 5x1000.

Per quanto riguarda il limite dei 10.000 euro, esso va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se un’associazione ha ricevuto durante l’anno quattro erogazioni da 9.000 euro ciascuna (da quattro differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è abbondantemente superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Con riferimento invece ai criteri di contabilizzazione, dovranno essere considerate le somme effettivamente incassate dall’ente nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre 2018), e non quelle impegnate dall’ente pubblico ma non ancora versate: anche qui la Circolare conferma un’impostazione ed un’interpretazione logica della disposizione, che fa riferimento alle somme “ricevute” dalle pubbliche amministrazioni.

Il documento ministeriale individua poi le specifiche informazioni da pubblicare, in modo schematico e comprensibile per il pubblico. Gli elementi che dovranno comparire sono:

a)     la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);

b)     la denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);

c)     la somma incassata (per ogni singolo rapporto);

d)     la data di incasso;

e)     la causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, a fronte di contributo in relazione ad un progetto specifico presentato; oppure di corrispettivo a fronte di un servizio erogato).

Se quindi un’associazione ha ricevuto un contributo dalla Provincia e uno da un Comune, dovrà indicarli in modo separato e per ognuno dovrà specificare le 5 voci appena menzionate.

Infine, la Circolare ha disposto che per le associazioni che non avessero il sito internet, l’obbligo può essere adempiuto anche tramite la pubblicazione sulla pagina Facebook dell’ente; qualora l’associazione non avesse la pagina Facebook, secondo la Circolare l’obbligo può comunque essere adempiuto anche pubblicandoli sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce (esempi di reti associative possono essere le Arci o le Acli).

Visto comunque il tenore letterale della disposizione, il modo più sicuro per adempiere all’obbligo sembra comunque quello di pubblicarli sul proprio sito internet.

 

A cura di Daniele Erler

 

Per informazioni:

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