Le notizie del mercoledì per #essereparte del volontariato trentino — N° 18
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Newsletter Giuridica
N° 18
CSV Trentino ETS 16/06/2016
Le notizie del mercoledì per #essereparte
del volontariato trentino
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Obbligo del certificato medico: il CONI si esprime sull’attività sportiva non agonistica
In una precedente newsletter dello scorso anno avevamo informato del fatto che il CONI aveva individuato il 31 maggio di quest’anno come termine entro cui fornire indicazioni più specifiche per consentire di distinguere meglio quali siano le tipologie di attività sportiva per le quali è obbligatorio presentare il certificato medico.
Il 10 giugno scorso è arrivata la risposta attesa, sotto forma di Circolare emanata dal CONI di concerto con il Ministero della Salute, in cui sono state date indicazioni che riguardano in particolare l’attività sportiva non agonistica.
 
Prima di esaminare il contenuto della Circolare è però opportuno ricordare come vengono distinte ad oggi le attività sportive e ricreative.
Esistono tre categorie fondamentali:
·         l’attività sportiva agonistica;
·         l’attività sportiva non agonistica;
·         l’attività ludico-motoria/amatoriale.
 
L’attività amatoriale o ludico-motoria è quella svolta al di fuori di un contesto organizzato secondo le regole del CONI, ad esempio da associazioni non affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate o agli Enti di promozione sportiva, e quindi non iscritte al Registro telematico del CONI.
Per tali attività non è obbligatorio il certificato medico.
 
Attività sportive vere e proprie sono considerate essere solamente le prime 2, in quanto organizzate da associazioni sportive dilettantistiche iscritte, in quanto tali, al Registro telematico del CONI.
Per quanto riguarda l’attività sportiva agonistica l’obbligo del certificato medico ovviamente rimane, e continua ad essere disciplinato dal D.M. 18 febbraio 1982, il quale fornisce anche un elenco dei controlli richiesti e della periodicità degli stessi in relazione ai diversi sport.
 
Quello su cui la Circolare del CONI doveva intervenire era invece l’ambito, parecchio sfumato, dell’attività sportiva non agonistica.
Essa è definita dal D.M. 24 aprile 2013 come quell’attività organizzata dal CONI, da associazioni affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in cui i tesserati che la svolgono non sono considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982.
Anche per tale attività il D.M. 24 aprile 2013 pone l’obbligo di presentazione del certificato medico annuale, senonché il Ministero della Salute ha successivamente individuato all’interno dell’attività sportiva non agonistica diverse categorie di tesserati a cui collegare o meno l’obbligo di presentazione del certificato medico. Tali categorie sono:
i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
 
La Circolare del 10 giugno ha stabilito che nei confronti dei tesserati che svolgono attività sportive regolamentate vi è l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, precisando che per “attività sportive regolamentate” si intendono tutte le attività svolte dai tesserati non agonisti, ad eccezione di quelle che non comportano impegno fisico.
La Circolare ha disposto poi un elenco delle “attività che non comportano impegno fisico”, fra le quali rientrano:
Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro Dinamico Sportivo);
Discipline del Biliardo Sportivo;
Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
Discipline del Bowling;
Discipline del Bridge;
Discipline della Dama;
Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
Discipline del Golf;
Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d’altura);
Discipline degli Scacchi;
Disciplina del Curling e dello Stock sport.
Accanto a tali discipline specifiche la Circolare afferma che rientrano fra le attività che non comportano impegno fisico anche quelle attività “il cui impegno fisico sia evidentemente minimo”, e vengono portati come esempio l’Aeromodellismo, le Imbarcazioni Radiocomandate e l’Attività sportiva Cinotecnica.
Per i tesserati che svolgono tali attività non vi è l’obbligo di certificazione sanitaria anche se la stessa Circolare “raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva”.
A lasciare alquanto perplessi, oltre al fatto di affermare prima la non obbligatorietà del certificato andando però subito dopo a raccomandare l’effettuazione del controllo medico, vi è soprattutto il fatto che non vengono specificate in modo esauriente le discipline comportanti un “impegno fisico evidentemente minimo”. A parte infatti le discipline elencate nella Circolare e quelle che si possono considerare analoghe a queste (essendo comprese nell’elenco le discipline del bridge è chiaro che lo saranno anche gli altri giochi di carte riconosciuti), come si fa a stabilire se l’impegno fisico sia davvero “evidentemente minimo”?
Per risolvere tale dubbio può essere utile ed opportuno che le associazioni sportive si rivolgano alle Federazioni sportive, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva a cui sono affiliate, chiedendo loro un parere per iscritto relativo al fatto che l’attività sportiva praticata sia o meno ad impegno fisico evidentemente minimo.
 
Infine per quanto riguarda l’ultima categoria di tesserati, quelli che non svolgono alcuna attività sportiva, nei loro confronti non deve ovviamente essere richiesto alcun certificato medico, anche se la Circolare specifica che la qualità di “tesserato non praticante” dovrà essere specificata ed espressa al momento del tesseramento.
 
Il chiarimento tanto atteso dal mondo sportivo ha dato risposta ad alcuni dubbi ma ha lasciato inevasi altri interrogativi e, se possibile, ne ha aperti di nuovi.
Visto tutto ciò, è opportuno che le associazioni sportive considerino il certificato medico non come un vincolo e un impedimento alle attività ma come uno strumento in grado anzitutto di tutelare la salute degli individui e di rappresentare una fondamentale garanzia e sicurezza per l’associazione stessa e per le persone che la gestiscono.
 
 
A cura di Daniele Erler
 
Per informazioni:
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