Le notizie del mercoledì per #essereparte del volontariato trentino — N° 17
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N° 17
Non Profit Network 30/05/2016
Le notizie del mercoledì per #essereparte
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La riforma del Terzo settore è legge!
Mercoledì 25 maggio scorso la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura ed in via definitiva la riforma del Terzo settore.

E’ stato un percorso lungo e complesso, caratterizzato da un dibattito intenso, che è iniziato nell’aprile 2014 quando l’attuale capo del Governo aveva annunciato la riforma; il disegno di legge delega è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2014, ed è stato ratificato dalla Camera in prima lettura il 9 aprile 2015; il testo è stato poi trasmesso al Senato che ne ha apportato alcune modifiche e l’ha licenziato il 30 marzo scorso; infine, il testo uscito dal Senato è stato approvato senza alcuna modifica e quindi definitivamente dalla Camera in seconda lettura mercoledì 25 maggio.  
 
Il testo della legge delega si compone di 12 articoli i quali contengono dei principi generali che devono fungere da linee guida e da capisaldi fondamentali per il Governo nell’andare a formulare i decreti legislativi che dovranno dare concreta attuazione alla riforma e che dovranno essere emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Per questa ragione non è possibile oggi dire con certezza quale sarà la portata di questa riforma e cosa cambierà per gli enti non profit. Proviamo qui di seguito a mettere in luce brevemente quelli che sono i punti fondamentali della riforma in relazione alle associazioni.
 
a) La definizione di Terzo settore
La legge dà per la prima volta una definizione compiuta di Terzo settore, inteso come il “complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi”.
La definizione si incentra quindi sulle finalità e gli obiettivi perseguiti, oltre che sulle attività svolte (fondamentale a tale riguardo sarà capire quali saranno le “attività d’interesse generale” caratterizzanti gli enti di Terzo settore) e su come tali attività vengono realizzate.
 
b) La revisione del Libro I, Titolo II del codice civile
La riforma andrà finalmente a riformulare la parte del codice civile (che, ricordiamolo, è del 1942) che tratta delle associazioni riconosciute e non riconosciute, con alcuni obiettivi fondamentali:
Ø  rivedere e semplificare il procedimento per ottenere la personalità giuridica, e disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti sulla base del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori;
Ø  definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, e prevedere forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente;
Ø  assicurare il rispetto dei diritti degli associati (di informazione, partecipazione ed impugnazione delle delibere) ed il rispetto delle prerogative dell’assemblea.
 
c) La redazione del codice del Terzo settore e l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore
Un altro degli obiettivi fondamentali della riforma è quello di andare a mettere ordine nella selva di leggi e regolamenti che oggi disciplinano il non profit, raccogliendole e coordinandole in un codice unitario e stabilendo con precisione quali sono le norme che vengono abrogate.
Sempre rispondente ad un principio di semplificazione è la volontà di riorganizzare il sistema di registrazione dei diversi enti non profit in un unico Registro nazionale, suddiviso in specifiche sezioni, favorendone la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.
 
d) Riordino e revisione organica della disciplina vigente in tema di volontariato
La riforma prevede di incidere anche sull’attività delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS):
Ø  riconoscendo lo status e la specificità delle ODV di cui alle Legge 266 del 1991 e di quelle operanti nell’ambito della protezione civile;
Ø  valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione;
Ø  introducendo criteri e limiti al rimborso spese delle attività dei volontari;
Ø  promuovendo la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, e riconoscendo in ambito scolastico e lavorativo le competenze acquisite dai volontari.
 
e) Le agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo settore
Altro punto fondamentale e molto delicato della riforma è l’art. 9, il quale si occupa delle misure fiscali e di sostegno economico per gli enti non profit.
Esso, oltre a disporre il riordino e l’armonizzazione della disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti di terzo settore, prevede tra le altre cose anche:
Ø  la revisione della definizione di ente non commerciale, fondandola sulle finalità di interesse generale perseguite dall’ente;
Ø  l’introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell’impatto sociale delle attività svolte;
Ø  la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse alle erogazioni liberali, in denaro e in natura, ad enti del Terzi settore;
Ø  la riforma dell’istituto del cinque per mille, con l’obiettivo di rendere più agevole le procedure per l’iscrizione e semplificare le procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti.
 
Quelle tratteggiate qui sono solo alcune delle linee guida previste dalla riforma, che si occupa anche della ridefinizione della disciplina relativa all’impresa sociale e al servizio civile universale.
Dal testo emergono sicuramente molti spunti positivi su cui è possibile formulare alcune ipotesi ed interpretazioni, ma sarà solamente quando il governo emanerà i decreti legislativi di attuazione che si potrà avere un quadro completo e specifico di come sarà cambiato il quadro normativo per gli enti non profit.    

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:
Tel. 0461 916604
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