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| Violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche: novità nelle sanzioni |
Con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla violazione da parte di associazioni sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità (uso del contante) per i pagamenti e i versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e all’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. A causa di successive modifiche normative si era creata una situazione di incertezza sulle sanzioni applicabili da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguente crescita del contenzioso in merito. Fino ad oggi, in sede di verifica, a seguito della riscontrata violazione del disposto di cui sopra, gli Uffici, oltre alle sanzioni espressamente previste dalla norma, procedevano anche ai sensi dell’art 4, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze n. 473/99, disconoscendo il beneficio dell’esenzione Irpef previsto dall’art. 69, comma 2 TUIR, in capo ad atleti e dirigenti per i compensi sportivi percepiti e inferiori alla soglia di euro 7.500,00, nel caso di contestazione di pagamenti in contanti sopra soglia effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche; mentre, nel caso di somme in contanti sopra soglia ricevute dalle associazioni sportive dilettantistiche (a titolo di sponsorizzazione), procedevano al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante. Con la citata risoluzione viene precisato che l’utilizzo in contanti di importi superiori ai limite ultra-soglia non comporta più: - nel caso di pagamenti effettuati dall’ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, il disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69, comma 23, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione; - nel caso di somme percepite dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), il disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante; ma risultano applicabili soltanto: - la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991; - la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro di cui all’articolo 11 del D.lgs. 471/1997. L’art. 25, comma 5, della legge n. 133/99 dispone, infatti, che “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro,- soglia valida fino al 31 dicembre 2014 ma attualmente innalzata ad euro 1.000,00 dalla legge di Stabilità 2015), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze … L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”. Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Sempre nella citata risoluzione l’Agenzia ricorda che: “in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola (valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E6) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall’importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto”. In altri termini la necessaria tracciabilità delle movimentazioni in contanti superiori alla soglia di euro 1.000,00 è comunque valida per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, anche quelle che non utilizzano il regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91. Ciò in ragione del fatto che potranno comunque essere soggette alla sanzione amministrativa ed, essendo la soglia di 1.000,00 euro la medesima prevista dalla normativa antiriciclaggio, potranno conseguire anche le sanzioni derivanti da tale disciplina. A cura dello Studio del Dott. Antonino Guella Per informazioni: dott. Antonino Guella Tel. 0461 263099 (il martedì mattina) dotcom@studioguella.it |
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