Le notizie del mercoledì per #essereparte del volontariato trentino — N° 12
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Newsletter Giuridica
N° 12
CSV Trentino ETS 12/05/2015
Le notizie del mercoledì per #essereparte
del volontariato trentino
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La corretta procedura di ammissione di nuovi soci
Un momento di fondamentale importanza nella vita di qualsiasi associazione è quello in cui un nuovo socio viene ammesso a farne parte: l’elemento centrale, che sta alla base di ogni ente associativo, è infatti costituito dal gruppo di persone che la formano e che assieme operano per raggiungere un fine comune di natura ideale.
E’ dunque indispensabile conoscere le procedure da seguire nel momento in cui si accetta un nuovo socio, al fine di sgombrare il campo dagli equivoci e dagli errori in cui molto spesso le associazioni incorrono, e per evitare inoltre possibili sanzioni di natura fiscale.
Occorre avvertire che sul tema la normativa civilistica, come spesso accade in materia di associazioni, non detta alcun tipo di regola; soccorre fortunatamente la normativa fiscale, la quale verrà richiamata più avanti.
 
Veniamo quindi alla descrizione di quelli che sono i passaggi da rispettare per diventare soci di un’associazione.
1) Compilazione del modulo di ammissione da parte dell’aspirante socio
In esso vanno forniti i dati anagrafici della persona (o del tutore legale, se l’aspirante socio è minorenne) e va sottoscritto lo Statuto dell’associazione.
Il modulo deve poi essere firmato e va conservato fra i documenti dell’associazione: ciò poiché, in caso di ispezione fiscale, è indispensabile poter dimostrare la volontà manifesta della persona nel diventare socio dell’associazione.
2) Delibera del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, che è l’organo a cui l’aspirante socio indirizza la propria domanda, si deve riunire e decidere su essa, mettendo a verbale l’esito di tale decisione. Tale potere non può essere delegato a nessuno (la prassi di affidarlo direttamente al Presidente è scorretta ed è stata più volte contestata), così come il Consiglio non può essere riunito contestualmente alla presentazione della domanda ma deve essere convocato, al più, il giorno dopo.
E’ ovviamente opportuno non convocare ogni volta il Consiglio Direttivo per ogni singola richiesta di adesione, bensì raccoglierne alcune e poi deliberare su di esse.
3) Comunicazione dell’accettazione al nuovo socio ed iscrizione nel Libro soci
L’iscrizione nel Libro soci è un passaggio altrettanto fondamentale: in esso andranno segnati i dati anagrafici del nuovo socio e la data di ammissione all’associazione (la quale corrisponde alla data della delibera del Consiglio Direttivo).
4) Versamento della quota associativa
Il versamento della (eventuale) quota associativa annuale rappresenta l’ultimo passaggio del procedimento di ammissione, e può avvenire solamente dopo la presentazione e approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
 
L’articolo 148, comma 3, del D.P.R. 917 del 1986 considera non soggette a tassazione (né diretta né indiretta) le somme che un’associazione chiede ai propri associati per svolgere attività (ad esempio un corso di formazione) che siano direttamente collegate agli scopi istituzionali dell’ente. E’ questa un’agevolazione notevole che il fisco italiano assegna alle associazioni, ma che opera solamente nei confronti degli associati e non dei terzi.
Accade molto spesso che, nel momento in cui una persona compila la domanda di ammissione a socio, venga richiesto anche il pagamento contestuale della quota di partecipazione ad un’attività, così come il pagamento della quota associativa. E ciò è fatto nell’evidente tentativo da parte delle associazioni di sfruttare in modo indebito il vantaggio fiscale di cui all’articolo 148, comma 3, considerando soci soggetti che in realtà ancora non lo sono poiché il procedimento di ammissione si completa come visto solamente con la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e l’iscrizione della persona nel Libro soci (le quali non possono essere ancora intervenute nel momento in cui una persona presenta la domanda di ammissione).
Quelle persone non possono dunque essere socie nel momento in cui versano quelle somme ma sono di fatto dei soggetti terzi, nei cui confronti non opera quindi la detassazione delle somme ricevute quali quote associative o quali quote di partecipazione di un’attività, che il fisco riserva come detto solamente agli associati.
 
Tutto quanto appena detto è stato ribadito dagli Uffici accertatori dell’Agenzia delle Entrate, i quali ritengono le associazioni che richiedono un pagamento contestuale alla compilazione della domanda di ammissione al pari di veri e propri “negozi” che vendono un determinato prodotto o servizio, con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista sanzionatorio.
Ecco perché è assolutamente opportuno, oltre che corretto da un punto di vista formale, seguire attentamente i passaggi qui elencati nel momento in cui si va ad ammettere un nuovo socio all’interno dell’associazione.      

 
 A cura del Dott. Daniele Erler 

 
 
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