Le notizie del mercoledì per #essereparte del volontariato trentino — N° 11
Visualizza nel browser
 
Newsletter Giuridica
N° 11
Non Profit Network 28/04/2015
Le notizie del mercoledì per #essereparte
del volontariato trentino
Unisciti a noi
 
NEWS In primo piano
Gli organi di un’associazione
Il codice civile distingue fra associazioni riconosciute e non riconosciute: per le prime (disciplinate negli articoli da 14 a 35) sono previsti due organi fondamentali e obbligatori, l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; per le seconde (disciplinate in solamente 3 articoli del codice, dal 36 al 38) non è invece previsto espressamente alcun organo obbligatorio.
L’articolo 36, comma 1, del codice civile lascia infatti formalmente ampia libertà ai componenti delle associazioni non riconosciute nel determinare la struttura interna dell’ente: nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha stabilito più volte (l’ultima nel 2013, con la sentenza 25210 della Prima sezione Civile) che anche nelle associazioni non riconosciute (che rappresentano la stragrande maggioranza degli enti associativi esistenti: ricordiamo che per ottenere il riconoscimento occorre che l’associazione disponga di un patrimonio minimo, che in provincia di Trento è di circa 10000 euro, ed inoltre che lo Statuto sia redatto nella forma dell’atto pubblico) è obbligatoria la presenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. La stessa Suprema Corte ha inoltre affermato che anche qualora nello Statuto non fosse previsto uno dei due organi menzionati oppure entrambi, essi sarebbero comunque automaticamente inclusi e quindi previsti.
 
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e ne manifesta il carattere democratico: riunisce appunto i soci (definiti anche associati), i quali hanno uguali diritti e doveri, fra cui il più importante è quello di voto in Assemblea.
L’Assemblea si occupa di prendere le decisioni fondamentali per l’indirizzo della vita associativa, quali l’elezione degli organi sociali (cioè dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo) e l’approvazione del programma delle attività sociali.   
Essa svolge poi un cruciale ruolo di controllo e di limite all’attività del Consiglio Direttivo, che si concretizza principalmente nel potere di approvare il bilancio o rendiconto annuale predisposto dallo stesso Consiglio. 
La legge non stabilisce nulla circa il numero di volte in cui l’Assemblea deve riunirsi durante l’anno, lasciando così ampia libertà ed autonomia agli associati: quello che però è obbligatorio, poiché indicato espressamente dall’articolo 20, comma 1, del codice civile, è che essa si riunisca almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto, secondo il termine previsto nello Statuto (di solito lo si pone entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale: se il 31 dicembre si chiude l’esercizio, il 30 aprile è il termine per l’approvazione del bilancio).
 
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’ente, che si occupa della gestione concreta e quotidiana della vita associativa.
Ai consiglieri (eletti dall’Assemblea) spetta il compito di amministrare l’ente, svolgendo le mansioni indicate nello Statuto e deliberate di volta in volta dagli associati riuniti in Assemblea. Il loro dovere principale è il rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e dall’Assemblea al fine del raggiungimento dello scopo sociale, e la loro azione deve quindi essere sempre orientata all’interesse dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera di solito sull’ammissione dei nuovi soci e anche sull’eventuale esclusione (per gravi motivi) dall’associazione: su tali provvedimenti può comunque sempre pronunciarsi in via definitiva l’Assemblea, qualora ciò sia richiesto dagli interessati.  
Altro compito fondamentale dei consiglieri è quello di redigere annualmente il progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, che deve poi come detto essere sottoposto all’Assemblea per l’approvazione definitiva.
Pur non essendoci nulla di legalmente stabilito nemmeno per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, esso si riunisce solitamente a intervalli regolari durante l’anno, sulla base di quanto è stabilito nello Statuto e comunque in occasione di decisioni importanti che riguardino la vita associativa.
 
Accanto ai 2 organi fondamentali e obbligatori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo possono poi essere presenti altri organi quali, ad esempio:
· il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo contabile);
· il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia per quanto riguarda il rispetto dello Statuto sociale).
Essi hanno di solito il compito di attuare un ulteriore controllo e limite all’azione del Consiglio Direttivo, ma sono organi meramente facoltativi e quindi non obbligatori.
Se li si prevede, oltre ovviamente ad eleggerli, è opportuno che lo Statuto ne disciplini nel dettaglio la composizione, l’organizzazione interna e le funzioni.
 
 A cura del Dott. Daniele Erler
 
 
Attivati Scarica su App Store Scarica su Google Play
Cancella iscrizione Invia la tua news