Le notizie del mercoledì per #essereparte del volontariato trentino — N° 10
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Newsletter Giuridica
N° 10
Non Profit Network 23/04/2015
Le notizie del mercoledì per #essereparte
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NEWS In primo piano
Gli enti non commerciali che adottano il regime forfettario ex Legge n. 398/1991 sono esclusi dallo Split payment
La Legge di Stabilità per il 2015 ha inserito nel decreto IVA l’articolo 17-ter, introducendo nell’ordinamento l’istituto dello “split payment” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Secondo tale meccanismo, la pubblica amministrazione, ricevuta una fattura con IVA esposta, paga l’imponibile al fornitore e versa l’IVA all’Erario.
In pratica viene ad essere modificato l’ordinario meccanismo di applicazione dell’Iva:
 
Meccanismo ordinario
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura con Iva, incassa dal cessionario il totale fattura comprensivo dell’Iva e versa l’Iva all’Erario
Il cessionario paga al cessionario il totale fattura comprensivo dell’Iva e detrae l’Iva (se ne ha facoltà)
Split payment
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura con Iva, non incassa  l’Iva dal  cessionario o committente e non versa l’Iva all’Erario
Il cessionario paga al cedente l’imponibile e versa l’Iva all’Erario
 
La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste
istituzionale, sia quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa.
Il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1.01.2015.
È stato chiarito che lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa in base all’articolo 21 del D.P.R. 633/72. Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale; sono inoltre esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale.
Anche gli enti non commerciali che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, inizialmente, non erano stati esclusi dalla novità normativa in argomento anche se sussistevano dubbi applicativi per gli enti associativi che applicano il regime 398/1991, che determinano l’IVA da versare mediante detrazione forfettaria.
Per gli enti che adottano il regime ex L. 398/1991, l’IVA da versare è calcolata al netto di una detrazione forfettaria (50% per pubblicità, sponsorizzazioni e proventi commerciali, 33,33% per cessioni dei diritti di ripresa televisiva) dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Il meccanismo dello split payment, che non prevede il pagamento dell’imposta indicata in
fattura al cedente/prestatore, avrebbe recato un danno a tali enti.
Infatti, i soggetti che si avvalgono del regime speciale ex  Legge n.  398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria. Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l’ente pubblico avrebbe corrisposto a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non avrebbe potuto esercitare la detrazione forfettaria e trattenere il restante 50%  dell’Iva.
Con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha diramato l’attesa circolare esplicativa sul meccanismo dello split payment fornendo chiarimenti in merito all’ambito di applicazione soggettiva e ogget­tiva del medesimo.
La circolare elenca i soggetti per i quali è esclusa l’applicazione dello split payment ricomprendendo le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, quali ad esempio i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91.
 Pertanto, gli enti non commerciali che utilizzano il regime fiscale di cui alla L. 398/91 che effettuano prestazioni in favore di Pubbliche Amministrazioni in ragione delle quali ricevono un corrispettivo non saranno sog­gette al meccanismo della scissione dei pagamenti. Riceveranno in pagamento (come prima) dal cessionario Pubblica Amministrazione il totale fattura comprensivo dell’Iva e provvederanno direttamente, come in passato, al ver­samento dell’iva secondo le specifiche regole di cui al regime fiscale di vantaggio utilizzato. 
Bisogna comunque ricordare che la fattura emessa nei confronti della Pubblica Ammini­strazione dovrà comunque avere formato elettronico ed è opportuno che rechi l’espressa indicazione che trattasi di operazione in regime fiscale di cui alla L. 398/91 non soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter d.P.R. n.633/72.


a cura dello Studio del Dott. Antonino Guella
 
 
 
 
 
 
 
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