Obbligo del certificato penale per le associazioni che operano con soggetti minorenni
Questa settimana vogliamo rinfrescarvi la memoria su un tema che, poco più di un anno fa, aveva destato parecchie preoccupazioni nel mondo del volontariato: l’obbligo per gli enti che operano con minori di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.
La normativa di riferimento è il Decreto legislativo n. 39 del 2014, emanato il 4 marzo ed entrato in vigore il 6 aprile del 2014, il quale ha avuto come scopo quello di dettare nuove disposizioni alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori, dando puntuale attuazione alla Direttiva europea n. 93 del 2011.
Cosa dice il Decreto
L’articolo 2 del Decreto legislativo n. 39 del 2014 stabilisce che il soggetto che intende “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di accertare:
· L’esistenza di condanne relative a reati che riguardino minori (nello specifico, i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di sfruttamento della prostituzione minorile e di adescamento di minori);
· Oppure l’esistenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il legislatore ha infine posto una sanzione amministrativa in capo ai datori di lavoro che non adempiono a tale obbligo, quantificandola nel pagamento di una somma da euro 10000 a euro 15000.
Le associazioni: cosa devono fare?
Occorre subito dire che la normativa in questione si applica anche alle associazioni: la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 9 dell’11 aprile 2014, è stata infatti molto chiara nell’affermare come anche gli enti associativi possano ricoprire la veste di “datori di lavoro”. La Circolare ha stabilito inoltre che gli obblighi in capo all’ente non sorgono solamente quando il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato, ma anche in relazione alle tipologie di lavoro autonomo o occasionale.
Sempre la Circolare in esame ha sottolineato come i soggetti interessati dalla disposizione siano coloro che hanno contatti diretti e continuativi con i minori; l’obbligo non riguarda invece “i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto”, i quali hanno un contatto solo occasionale con i soggetti minorenni.
Il Ministero della giustizia ha poi specificato che l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato penale sorge all’atto dell’assunzione ed ogni qualvolta, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
Facciamo come esempio concreto quello di un’associazione che organizza colonie estive per bambini e ragazzi (esempio particolarmente attuale, visto il periodo dell’anno), la quale si serve di animatori per svolgere quelle attività stipulando con essi un contratto di collaborazione occasionale o retribuendoli con i voucher: in entrambi i casi l’associazione dovrà richiedere il certificato penale all’ufficio del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di Trento, compilando il Modulo apposito (che potete visualizzare QUI, completo anche del consenso dell’interessato alla richiesta del datore di lavoro). E lo dovrà fare ogni anno nel momento in cui viene stipulato il contratto di lavoro, anche se si tratta della stessa persona che aveva collaborato l’anno prima con l’associazione.
E i volontari?
Il profilo che più ha destato preoccupazione all’interno del mondo associazionistico è stato quello relativo ai volontari: è necessario anche in relazione ad essi richiedere il certificato penale?
Premesso che la normativa europea e italiana ha come obiettivo fondamentale ed ultimo quello di tutelare i minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale (pratiche che, purtroppo, possono essere compiute sia da persone retribuite che da volontari!), la già menzionata circolare interpretativa n. 9 del 2014 ha però chiarito come “rimangono fuori dalla sfera di operatività dell’intervento normativo (…) i rapporti di volontariato”; affermazione rafforzata anche dalla nota esplicativa del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014, la quale ha spiegato che l’opera dei volontari “resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.
Da tali due disposizioni si ricava che le associazioni che lavorano con minori avvalendosi dell’opera di volontari non hanno l’obbligo di richiedere, in relazione a questi ultimi, il certificato penale del casellario giudiziale, non essendo quindi sottoposte alle sanzioni menzionate in precedenza.
Per avere ulteriori informazioni di carattere pratico (in particolare sulle procedure di richiesta e di rilascio del certificato penale, e dei relativi costi) è possibile consultare una Scheda pratica sul sito del Ministero della Giustizia (la quale è visualizzabile QUI).
A cura del dott. Daniele Erler
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