
Nuovi criteri provinciali per il patrimonio minimo e il controllo delle fondazioni: scade il 30 giugno
Con delibera della Giunta provinciale n. 2319 del 16 dicembre 2022 sono state disposte importanti direttive per aggiornare e semplificare le modalità di esecuzione della vigilanza della Provincia autonoma di Trento (PAT) nei confronti delle fondazioni regolarmente iscritte nel Registro provinciale delle persone giuridiche private.
La stessa delibera ha anche aggiornato i requisiti patrimoniali per fondazioni e associazioni iscritte nel menzionato Registro, parificandoli a quelli previsti dal Codice del Terzo settore.
Le nuove modalità di controllo nei confronti delle fondazioni e gli adempimenti a cui esse sono tenute
Ai sensi dell’art. 25 del Codice civile l’autorità pubblica è preposta al controllo e alla vigilanza sulle fondazioni di diritto privato, al fine di:
- verificare la situazione patrimoniale dell’ente e la congruità del patrimonio rispetto agli scopi statutari;
- monitorare l’attività effettivamente svolta e che essa corrisponda alle finalità indicate in statuto;
- controllare il rispetto del limite territoriale del loro operato (le fondazioni iscritte nel Registro provinciale delle persone giuridiche devono operare nell’ambito territoriale della Provincia di Trento).
Le fondazioni iscritte al Registro provinciale devono trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo l’apposito Modello predisposto, attestante la situazione economica e patrimoniale della fondazione riferita all’anno precedente, la corrispondenza dell’attività svolta e programmata rispetto alle finalità statutarie, la persistenza dell’attività entro l’ambito territoriale provinciale nonché la relazione sintetica rispetto ai maggiori accadimenti della fondazione.
Il Modello (di cui è presente una versione editabile sul sito del competente Ufficio provinciale), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, dovrà essere inviato, entro il 30 giugno 2023, al Servizio Contratti e Centrale Acquisti, secondo una delle seguenti modalità:
- a mano, presso la segreteria del Servizio (Via Dogana 8 primo piano stanza 1.27/B);
- mediante raccomandata AR (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, APAC SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI VIA DOGANA 8 38122 TRENTO);
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo serv.contratti@pec.provincia.tn.it
Qualora la consegna avvenga a mano o per il tramite di raccomandata AR, dovrà necessariamente recare la sottoscrizione olografa del dichiarante, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. La documentazione inviata tramite PEC dovrà invece essere sottoscritta digitalmente.
Le fondazioni che non invieranno la documentazione nel termine saranno sottoposte d’ufficio a controllo da parte del Servizio Contratti e Centrale Acquisti.
È importante precisare che non sono soggette a tale adempimento le fondazioni che risultano tuttora iscritte nel Registro delle persone giuridiche provinciali ma che sono enti del Terzo settore (Ets) e quindi risultano ad oggi iscritte anche al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): questo perché, ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore, tali enti mantengono la personalità giuridica presso il Runts mentre la stessa è sospesa presso il Registro provinciale.
Gli enti che si trovano in tale situazione non devono quindi inviare alcuna documentazione al Servizio Contratti e Centrale Acquisti entro il termine del 30 giugno.
Le modifiche al patrimonio minimo di associazioni e fondazioni
Con la delibera di Giunta n. 2319 del 16 dicembre 2022 si è inoltre ritenuto opportuno procedere ad aggiornare la normativa in tema di patrimonio minimo per le fondazioni e per le associazioni che intendano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica presso il Registro provinciale, uniformandolo a quanto previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo settore per gli Ets.
Secondo le nuove disposizioni, si considera quindi patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se il patrimonio minimo è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, prestata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
Restano comunque ferme le valutazioni di congruità della consistenza del patrimonio minimo da parte della Provincia, in ragione dell’oggetto sociale e delle finalità dell’ente, per cui i predetti importi minimi (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni) potrebbero essere valutati come insufficienti.
Infine, qualora risulti che, nel corso della gestione, il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo, l’ente sarà tenuto alla tempestiva ricostituzione del patrimonio minimo a pena di cancellazione d’ufficio dal Registro provinciale delle persone giuridiche.
A cura di Daniele Erler