
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e la soglia dei 5.000 euro
Tra le forme di lavoro retribuito alle quali possono far ricorso gli enti non commerciali, vanno inserite le fattispecie del lavoro occasionale, sia esso svolto in forma accessoria sia autonoma. Nell’ambito del lavoro occasionale, quello svolto in forma autonoma può essere individuato, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 2222 del Codice civile: lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo e occasionalmente, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente.
Le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale sono, quindi:
- la completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo di esecuzione della prestazione
- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico e limitato nel tempo dell’attività
- la mancanza di coordinamento con l'attività del committente
- la mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale
- la mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Nella pratica non è sempre agevole distinguere se un’attività sia svolta in modo abituale, o meno, in quanto, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, non esiste un criterio preciso da applicare a tal fine. Infatti, circa la caratteristica dell’occasionalità, non esistono parametri normativi che indichino l’importo massimo del corrispettivo o del compenso tale da definire occasionale o meno l’attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte in un periodo di imposta entro cui è configurabile un’attività occasionale.
Gli aspetti fiscali
Sono redditi di lavoro autonomo occasionale quelli derivanti dall’esercizio occasionale e non continuativo, di attività artistiche, intellettuali, ecc., svolte senza vincolo di subordinazione né organizzazione di mezzi propri.
Ai fini fiscali, i compensi in questione:
- Rientrano fra i cosiddetti redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.),
- Non sono soggetti ad Iva per carenza del presupposto oggettivo dell'abitualità dell'attività esercitata (l’attività svolta in modo non continuativo esclude, infatti, l’obbligo di apertura di Partita Iva),
- Il percipiente per certificare il pagamento dei propri servizi, rilascia, in luogo della fattura, una quietanza o nota di addebito/ pagamento sulla quale va applicata la marca da bollo di 2 euro per compensi superiori a 77,47 euro,
- I compensi, all'atto del pagamento, devono essere assoggettati a ritenuta, a cura del sostituto d'imposta (soggetto erogante). Se il percettore è un soggetto residente in Italia la ritenuta, pari al 20%, è a titolo d'acconto (art. 25, DPR n. 600/73). La ritenuta è applicabile sui compensi "comunque denominati" corrisposti dal sostituto d'imposta, al lordo delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per il conseguimento degli stessi. Nella definizione di compenso è compresa, come precisato anche nella Risoluzione ministeriale 20.3.1998, n. 20/E, la parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dall'eventuale diaria.
L’articolo 71, comma 2 del Tuir indica come tali redditi vanno tassati: l’ammontare imponibile è dato dalla differenza tra quanto percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito.
Di conseguenza non risulta possibile escludere i rimborsi spese dalla base imponibile su cui calcolare la ritenuta.
Per i lavoratori autonomi occasionali - ai fini della inerenza e conseguente deducibilità dei costi - valgono, sostanzialmente, le stesse regole e principi relativi ai lavoratori autonomi abituali.
Pertanto, per esempio, per colui che svolge - in maniera occasionale – una attività di docenza o di relatore ad un convegno, costituiscono spese inerenti i costi di viaggio e alloggio (compresi i pedaggi autostradali, i costi per il parcheggio e i costi per il taxi) necessari per raggiungere la località dove viene effettuata la prestazione, nonché ogni altra spesa sostenuta se riferibile all'incarico ricevuto.
Nel caso vengano erogati compensi di importo inferiore ad euro 25,82 e questi non costituiscano acconti di maggiori compensi, non è dovuta l’applicazione della ritenuta di acconto del 20%.
La tassazione di tali redditi avviene nel Quadro RL del modello Unico PF, nel quale vengono indicati:
I compensi lordi comprensivi dei rimborsi spese per vitto e alloggio addebitati
La ritenuta del 20 per cento subita
Le spese inerenti
Aspetti previdenziali
A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000,00.
Per il versamento dei suddetti contributi previdenziali da parte dei committenti si applicano le modalità ed i termini previsti per le collaborazioni a progetto.
Il reddito di euro 5.000,00 costituisce, in sostanza, una fascia di esenzione e, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.
Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.
Similmente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5.000,00 ed a decorrere da tale momento.
Si ricorda che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore 1/3 in capo al lavoratore, mentre 2/3 sono a suo carico. L’intero contributo deve essere versato dal committente con il modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
Le aliquote Inps vigenti sono:
30,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale
23,5% per gli altri soggetti (pensionati e iscritti ad altre forme previdenziali)
A cura dello Studio del Dott. Antonino Guella
Per informazioni:
Daniele Erler
Tel. 0461 916604
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