Lavoro autonomo occasionale: esclusi dall'obbligo di comunicazione gli enti che non svolgono attività commerciale

Lavoro autonomo occasionale: esclusi dall'obbligo di comunicazione gli enti che non svolgono attività commerciale

Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto l’obbligo, a carico dei committenti, di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro. 

 

L’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

Con la Faq numero 1 è stato precisato che gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono solamente attività non commerciale (e che quindi operano con il solo codice fiscale) non devono adempiere all’obbligo di comunicazione in quanto non sono considerati “imprenditori”.

 

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