IMPORTANTI SCADENZE SI AVVICINANO!

IMPORTANTI SCADENZE SI AVVICINANO!

Il prossimo 31 ottobre è il termine ultimo che il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) ha disposto per l’approvazione del bilancio da parte di tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché per tutti gli enti non commerciali (art.73, c.1, lett. c) del DPR 917/1986).

Qualora tali soggetti fossero tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, la normativa menzionata ha concesso la possibilità di posticiparne l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.

Come è noto, ciò è stato fatto per far fronte al periodo emergenziale in cui ancora oggi ci troviamo, e alla chiusura di moltissime attività (fra cui le riunioni degli organi degli enti non profit) negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, periodo tradizionale nel quale si tengono le assemblee per l’approvazione del bilancio.

Ad oggi il termine del 31 ottobre non è stato ulteriormente prorogato dagli ultimi decreti del Governo, e quindi rimane il termine ultimo entro cui approvare il bilancio.

 

Le riunioni in presenza

Il d.P.C.M 13 ottobre 2020, visto l’aumentare nei contagi, ha disposto limitazioni più stringenti rispetto a quelle in vigore negli ultimi mesi, ma non ha vietato di tenere le riunioni degli enti non profit in presenza.

È quindi oggi ancora possibile svolgere un’assemblea (o un consiglio direttivo) in presenza, rispettando però al massimo grado le indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.

In particolare, l’assemblea si dovrà tenere nel rigoroso rispetto di alcune regole fondamentali, fra cui:

  • il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti;
  • l’utilizzo obbligatorio ed in ogni momento della mascherina;
  • il tenere traccia dei partecipanti alla riunione, a cui occorrerà misurare la temperatura prima dell’ingresso e farsi comunque firmare una dichiarazione attestante il loro stato di salute. Qualora la persona avesse febbre superiore a 37,5 gradi oppure altri sintomi riconducibili a Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie e simili) non potrà essere lasciato entrare nel luogo ove si svolge la riunione.

Occorrerà poi, specie con riguardo alle assemblee delle associazioni, valutare bene il numero di associati presenti nella base associativa e selezionare di conseguenza uno spazio che sia adatto a contenerli, nel rispetto delle indicazioni menzionate in precedenza.

L’ottica e il fine deve essere ovviamente quello di tutelare al massimo grado la salute dei partecipanti.

 

Le riunioni in videoconferenza

Il decreto legge 125 del 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 (non fino al 31 gennaio 2021, termine attuale dello stato di emergenza) la possibilità, disposta dall’art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”, di tenere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto

Un’associazione può quindi, fino al 31 dicembre 2020, svolgere le riunioni in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

  • rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
  • permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
  • permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
  • informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.

Una volta riunito l’organo, dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Visto l’odierno aumentare dei contagi, la riunione in videoconferenza è sicuramente una possibilità importante, ma è come detto necessario che tali riunioni avvengano nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge.

 

L’approvazione del bilancio

Per quanto riguarda invece la redazione specifica del bilancio che si va ad approvare in assemblea, si ricorda che il Codice del Terzo settore ha previsto per gli enti del Terzo settore (ETS) che hanno avuto nel 2019 entrate pari o superiori a 220.000 Euro l’obbligo di redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Gli enti invece che nel 2019 hanno avuto entrate inferiori a 220.000 euro possono limitarsi alla redazione di un rendiconto per cassa.

Anche se il Registro unico nazionale del Terzo settore non è ancora oggi operativo, le previsioni appena menzionate si applicano comunque alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri, dato che tali enti sono già oggi considerati enti del Terzo settore.

 

Il termine del 31 ottobre per la modifica dello statuto

Il termine del 31 ottobre è anche il termine entro cui le Odv, le Aps e le Onlus devono modificare i loro statuti qualora vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria.

Si ribadisce quindi che tale termine, che riguarda solo le Odv, le Aps e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche), non è per esse un termine tassativo (lo hanno ribadito la Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019)  ma è il termine entro cui modificare lo statuto utilizzando le procedure dell’assemblea ordinaria. Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, modificare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Visto che a giorni dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che istituisce il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il quale dovrebbe essere operativo nella prossima primavera, in particolare le Odv e le Aps (iscritte ad oggi ai registri provinciali) dovranno, se già non l’hanno fatto, nei prossimi mesi completare il procedimento di modifica dello statuto per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

CSV Trentino offre un servizio gratuito di adeguamento alla Riforma per Odv, Aps ed Onlus: maggiori informazioni si possono trovare sulla sezione dedicata del nostro sito.

 

Daniele Erler - CSV Trentino

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