Il concetto di beneficenza diretta e indiretta

Il concetto di beneficenza diretta e indiretta

L’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, elenca espressamente e in via tassativa i settori in cui le Onlus sono tenute ad operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e, tra questi, c’è la  beneficenza.
La beneficenza, tradizionalmente, viene assimilata all’elemosina, cioè al dono di denaro che realizza un sostegno monetario diretto a individui poveri o che comunque sperimentano temporanee difficoltà reddituali, più in generale, viene intesa come specifica attività di sostegno monetario a soggetti in stato di bisogno o difficoltà.
La pura e semplice attività di beneficenza, così come delineata, ha perso progressivamente rilevanza nel contesto sociale ed economico contemporaneo.
In ragione di ciò non risultava chiaro se fossero da considerare beneficenza anche le erogazioni fatte ad enti che a loro volta operano a favore di soggetti in condizioni di svantaggio.
Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 292/E del 9 settembre 2002, adottando: “un’interpretazione evolutiva della storica nozione di beneficenza - quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo - questa Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone. Appaiono, in ogni caso, riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari”.
Attraverso questa interpretazione l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, di fatto, il concetto di beneficenza “indiretta”, riconoscendo anche agli enti che non si occupano della realizzazione diretta di erogazioni nei confronti di soggetti indigenti la possibilità di ottenere
la qualifica di ONLUS ed accedere al regime agevolativo previsto dal D.Lgs. n. 460/1997.
Sulla questione è poi intervenuta una specifica disposizione normativa, ossia, il comma 4 dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008, che ha introdotto nell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 il nuovo comma 2-bis, secondo il quale: «Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1 lettera a), per la realizzazione di progetti di utilità sociale».
A chiarimento di tale modifica normativa l’Agenzia ha emanato la circolare n. 12 del 9 aprile 2009 e la risoluzione n. 192 del 27 luglio 2009, nelle quali sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
- gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro (c.d. beneficenza indiretta) devono essere enti senza scopo di lucro.  Devono, cioè, osservare di fatto e prevedere statutariamente il  divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale;
- devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e, quindi, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- le erogazioni gratuite in denaro[1] destinate a tali enti possono essere ricondotte nell’attività di beneficenza sempre che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte[2] e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- non è consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi. Gli enti beneficiari devono utilizzare “direttamente” le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale;
- per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata, non esclusi gli enti religiosi, e possano assumere qualsiasi forma giuridica;
- la specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall’altra l’esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione;
- l’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività solidaristiche;
- per quanto riguarda le somme derivanti dalla quota del 5 per mille, si precisa che le stesse potranno essere erogate, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 460 del 1997, sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille[3].
A cura dello Studio del Dott. Antonino Guella
 
 
Per informazioni:
Daniele Erler
Tel. 0461 916604
consulenza@volontariatotrentino.it

[1]   La nozione introdotta con la disposizione de qua differisce dalla precedente in quanto ha ad oggetto esclusivamente  le erogazioni gratuite «in danaro », non estendendosi, pertanto, ad erogazioni in natura.
[2]    È evidente come il legislatore abbia inteso evitare che le somme possano essere reperite tramite l’esercizio di attività
che esulano dallo scopo dell’ente (ad esempio, rivengano dall’esercizio di attività di carattere commerciale).
[3] Non è perfettamente chiaro se l’affermazione di cui sopra vada intesa nel senso che:
  (a) l’ente destinatario debba essere effettivamente iscritto tra gli enti che possono risultare destinatari della quota del 5    per mille ovvero
  (b) l’ente destinatario debba, più semplicemente, possedere in astratto i requisiti necessari.
 

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