Il registro unico nazionale del terzo settore. RUNTS

Il decreto Direttoriale del 26 ottobre del 2021 ha fissato la data dell’inizio di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (in sigla e d’ora in poi RUNTS), rendendo così effettiva una buona parte della riforma avviata con il Decreto legislativo 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore) e con i decreti collegati. In questo articolo proviamo a vedere quali sono le conseguenze principali per gli enti senza scopo di lucro ed in particolare per gli enti con forma di associazione che già fossero o che intendano ottenere la qualifica di Organizzazione di volontariato (ODV) o di Associazione di promozione sociale (APS)

 

Che cos’è il RUNTS? 

 

Il RUNTS è la casa di tutti gli Enti del Terzo settore.

Questa definizione, per quanto imprecisa da un punto di vista tecnico-giuridico, mette in luce la funzione principale del registro stesso. Infatti, all’esito di un complesso percorso politico e normativo si è voluto costruire un solo registro (unico, appunto), che riunisse i vari registri locali esistenti e che fosse operativo su tutto il territorio nazionale.

 

L’obiettivo principale è quello di farlo diventare il punto di riferimento per tutte le realtà non profit che decidano di acquisire la qualifica specifica di Ente di Terzo settore (in breve, ETS).  

 

Queste considerazioni introduttive ci permettono anche di sottolineare un ulteriore importante punto: non esiste ad oggi una previsione normativa espressa che obblighi direttamente gli enti non profit genericamente intesi ad acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore. In questo senso, per esempio, possono continuare ad operare liberamente le c.d. associazioni generiche, spesso individuate con l’espressione di “associazione culturale”. 

 

Tuttavia, la Riforma del Terzo settore ha operato una distinzione netta fra gli enti associativi che “restano fuori” del Terzo settore formalizzato e quelli che invece, in possesso di una serie di requisiti specifici ed elencati in particolare dal Decreto Legislativo del 3 luglio del 2017, n. 117, si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore e ottengono la qualifica di ETS. Tale distinzione porta con sé una serie di conseguenze in termini di disciplina di una e dell’altra categoria ma ciò che solitamente interessa più immediatamente gli enti sono i vantaggi o svantaggi in senso di risorse economiche a disposizione di una o dell’altra categoria. Così, solo per fare alcuni esempi e rimandando per maggiori dettagli alle occasioni formative e di consulenza offerte dal CSV, solo agli ETS è riconosciuta la possibilità di iscriversi al 5x1000 o di lavorare con la pubblica amministrazione all’interno dei nuovi processi di coprogrammazione e coprogettazione. 

 

Chi deve iscriversi al RUNTS? 

 

Come abbiamo visto non esiste un obbligo espresso di iscrizione al RUNTS ma piuttosto la possibilità, per gli enti interessati, di presentare apposita domanda. In questo senso, a norma dell’art. 4 del Codice del Terzo settore (D. lgs. 117/2017; in sigla, CTS) possono diventare ETS

 

“le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.  

 

Occorre a questo punto specificare che il CTS ha previsto un canale differenziato per le associazioni che fossero già precedentemente in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV) o di associazione di promozione sociale (APS). Per tali enti, precedentemente accreditati presso i rispettivi registri provinciali di settore, è stato previsto infatti il c.d. processo di trasmigrazione. Quest’ultimo, a cura dell’ufficio provinciale del RUNTS, si concluderà con l’iscrizione d’ufficio delle ODV e delle APS in possesso dei requisiti oppure con la richiesta di integrazione dei dati a disposizione dell’ufficio.

 

In questo senso, le ODV e le APS non devono preoccuparsi di presentare autonoma domanda di iscrizione al RUNTS ma devono solamente prestare attenzione alle comunicazioni provenienti dall’ufficio provinciale (solitamente via PEC o, in mancanza, via email o telefonicamente) e alle diverse scadenze del procedimento amministrativo. Infatti, le ODV e le APS che desiderino mantenere tale qualifica sono interessate alla buona riuscita del procedimento di trasmigrazione nella misura in cui tali qualifiche saranno mantenute solo dagli enti iscritti nella sezione di riferimento del RUNTS. Il procedimento di trasmigrazione, salvo ulteriori proroghe, si concluderà intorno ai primi giorni di novembre del 2022.

 

Gli enti che non dovessero essere contattati si possono considerare iscritti per silenzio assenso. 

Il controllo di tutte le situazioni individuali può avvenire consultando gli elenchi ufficiali pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero del Lavoro.  

 

 

Come fare per ottenere l’iscrizione al registro RUNTS? 

 

Gli enti che non fossero coinvolti dal processo di trasmigrazione e che volessero tuttavia acquisire la qualifica di ETS devono presentare apposita domanda di iscrizione al RUNTS. Il registro è telematico ed è stata predisposta una piattaforma digitale apposita per la presentazione delle domande e la gestione delle diverse posizioni individuali.  

 

Per accedere alla piattaforma il legale rappresentante dell’ente deve essere in possesso dello SPID (identità digitale) personale. Per completare la domanda di iscrizione, invece, il legale rappresentante deve essere in possesso della firma digitale personale e sarà inoltre necessario indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato all’ente. 

Una volta presentata la domanda, l’Ufficio di riferimento del RUNTS ha 60 giorni per comunicare l’accoglimento o per richiedere eventuali integrazioni. Trascorso inutilmente tale termine l’ente può considerarsi iscritto per silenzio assenso.