
FUNDER35
Funder35
01 July 2016
info@funder35.it
02 6239504
Il bando annuale Funder35 è rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ecc), composte in prevalenza da under 35 e impegnate principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione o nell’ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali.
Il bando non è finalizzato alla creazione di start-up ma vuole rendere più solide e stabili le imprese culturali già avviate, fornendo loro opportunità di crescita e di sviluppo per favorire un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.
Il bando scade il 1° luglio 2016 e prevede l’invio on-line delle proposte di progetto.
I Territori coinvolti
le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta;
le province di Bologna, Modena, Parma e Ravenna in Emilia Romagna, Pordenone e Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province della Spezia e di Genova in Liguria, le province di Ascoli Piceno e Ancona nelle Marche, di Firenze, Livorno e Lucca in Toscana, le province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza in Veneto.
Il bando non è finalizzato alla creazione di start-up ma vuole rendere più solide e stabili le imprese culturali già avviate, fornendo loro opportunità di crescita e di sviluppo per favorire un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.
Il bando scade il 1° luglio 2016 e prevede l’invio on-line delle proposte di progetto.
I Territori coinvolti
le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta;
le province di Bologna, Modena, Parma e Ravenna in Emilia Romagna, Pordenone e Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province della Spezia e di Genova in Liguria, le province di Ascoli Piceno e Ancona nelle Marche, di Firenze, Livorno e Lucca in Toscana, le province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza in Veneto.
Il bando è destinato a organizzazioni senza fini di lucro, nei cui statuti sia presente una regolamentazione che, nel suo complesso:
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
In ogni caso, si ritiene che non perseguano finalità di lucro e che siano quindi ammissibili anche in assenza delle clausole precedenti:
- le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;
- le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;
- le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;
- le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.
In base alla normativa di riferimento, sono inoltre ammissibili al bando:
- le cooperative che operano nel settore dello spettacolo;
- le cooperative sociali;
- le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese.
Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;
- i partiti politici;
- le organizzazioni sindacali o di patronato;
- le associazioni di categoria;
- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- le persone fisiche;
- gli enti pubblici;
- le istituzioni private ma qualificabili come organismi di diritto pubblico;
- gli enti ecclesiastici/religiosi;
- gli enti di formazione, anche se di natura privata (università, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione);
- gli enti nel cui Statuto (all’interno dell’Oggetto sociale) non compaia come finalità principale la produzione e/o la gestione di attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali (l’impegno prevalente dell’organizzazione nei settori sopra indicati potrà essere desunto dalla concentrazione del volume delle attività svolte nell’ultimo triennio; in questo caso sarà sufficiente che la produzione e/o gestione di attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali siano contemplate tra le finalità indicate dallo Statuto pur se sprovviste del carattere di prevalenza);
- gli enti beneficiari (in qualità di singoli proponenti o capofila di un partenariato) di un contributo nell’ambito di precedenti edizioni del bando FUNDER35. Tali enti sono ammissibili al contributo unicamente nel ruolo di partner all’interno di un partenariato e a condizione che il precedente contributo sia stato rendicontato a saldo alla data del 2 maggio 2016;
- le organizzazioni che presentino (in qualità di singoli proponenti o capofila di un partenariato) più di una proposta progettuale nell’ambito della medesima edizione del bando FUNDER35.
http://funder35.it/
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
In ogni caso, si ritiene che non perseguano finalità di lucro e che siano quindi ammissibili anche in assenza delle clausole precedenti:
- le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;
- le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;
- le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;
- le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.
In base alla normativa di riferimento, sono inoltre ammissibili al bando:
- le cooperative che operano nel settore dello spettacolo;
- le cooperative sociali;
- le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese.
Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;
- i partiti politici;
- le organizzazioni sindacali o di patronato;
- le associazioni di categoria;
- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- le persone fisiche;
- gli enti pubblici;
- le istituzioni private ma qualificabili come organismi di diritto pubblico;
- gli enti ecclesiastici/religiosi;
- gli enti di formazione, anche se di natura privata (università, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione);
- gli enti nel cui Statuto (all’interno dell’Oggetto sociale) non compaia come finalità principale la produzione e/o la gestione di attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali (l’impegno prevalente dell’organizzazione nei settori sopra indicati potrà essere desunto dalla concentrazione del volume delle attività svolte nell’ultimo triennio; in questo caso sarà sufficiente che la produzione e/o gestione di attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali siano contemplate tra le finalità indicate dallo Statuto pur se sprovviste del carattere di prevalenza);
- gli enti beneficiari (in qualità di singoli proponenti o capofila di un partenariato) di un contributo nell’ambito di precedenti edizioni del bando FUNDER35. Tali enti sono ammissibili al contributo unicamente nel ruolo di partner all’interno di un partenariato e a condizione che il precedente contributo sia stato rendicontato a saldo alla data del 2 maggio 2016;
- le organizzazioni che presentino (in qualità di singoli proponenti o capofila di un partenariato) più di una proposta progettuale nell’ambito della medesima edizione del bando FUNDER35.
http://funder35.it/