Un'associazione è un ente democratico, nel quale le persone che vi fanno parte (gli associati) sono poste su un piano di parità ed eguaglianza.
L'associazione è quindi la forma giuridica più democratica fra gli enti non profit, in cui la partecipazione e l'eguaglianza dei suoi componenti rappresentano la cifra essenziale e caratteristica.
La Riforma del Terzo settore ha confermato che lo statuto di un'associazione deve rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, oltre che di elettività delle cariche sociali.
Un'associazione si caratterizza poi per la presenza di due organi obbligatori e necessari al suo funzionamento: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Altri organi (quali, ad esempio, il Collegio dei revisori dei conti o il Collegio dei Probiviri) sono organi facoltativi, i quali vi sono solamente se previsti dallo statuto.
La Riforma ha inoltre previsto, solamente per gli enti del Terzo settore, un organo di controllo, il quale diventa obbligatorio qualora l'ETS superi per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti 3 limiti:
- 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- 220.000 euro di entrate complessive;
- 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Se l'ETS non supera tali limiti, l'organo di controllo non è obbligatorio.
In questa sezione si possono trovare informazioni e materiale utile per la gestione della vita associativa, e quindi sui principali soggetti e organi che la caratterizzano:
- Associati;
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo.
I due pilastri fondamentali su cui si regge un'associazione sono la finalità di natura ideale e le persone.
Gli associati sono quindi un elemento imprescindibile di un'associazione, senza i quali non si può nemmeno parlare di "associazione": l'art.27, c.2, del Codice civile stabilisce infatti che un'associazione si estingue nel momento in cui vengono a mancare tutti gli associati.
Gli associati sono portatori di diritti e doveri nei confronti dell'associazione, i quali sono stabiliti nello statuto: il più importante fra i diritti sociali è ovviamente il diritto di voto, il quale contiene in sé anche il diritto di candidarsi a membro del Consiglio Direttivo.
Nella sottosezione "Modulistica" potete scaricare alcuni modelli relativi all'ammissione di nuovi associati e alla gestione del libro degli associati e del registro dei volontari.
I moduli presenti in tale sezione rappresentano dei FAC-SIMILE, i quali devono essere anzitutto letti e compresi da parte dell’organizzazione che li voglia utilizzare, e devono di conseguenza essere completati nelle parti mancanti e in quelle in corsivo.
Si consiglia comunque di leggere preliminarmente la "Guida alla compilazione della modulistica", che si trova anch'essa fra i materiali scaricabili.
Per consultare e scaricare il materiale presente nella sottosezione "Modulistica" si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.
Nelle sottosezioni "Notizie e materiali utili" e "FAQ" è possibile reperire informazioni utili sulla gestione degli associati, ed in particolare sul procedimento di ammissione degli stessi e sulla tenuta del libro degli associati.
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1) Quali sono i libri sociali che un’associazione deve tenere?
Pur non essendovi nel codice civile alcun obbligo specifico relativo alla tenuta dei libri sociali, da una lettura sistematica delle disposizioni relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute (articoli da 14 a 42 del Codice) si può ricavare come sia comunque indispensabile per ogni ente associativo tenere le seguenti scritture sociali:
· il libro degli associati;
· il libro verbali delle adunanze dell’Assemblea;
· il libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
· il libro verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori (qualora tale organo sia previsto nello statuto: a differenza di Assemblea e Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori è infatti un organo meramente facoltativo nelle associazioni).
La Riforma del Terzo settore ha previsto, solamente per gli enti del Terzo settore (ETS), un organo di controllo, il quale diventa obbligatorio qualora l’ETS superi per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti 3 limiti:
· 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
· 220.000 euro di entrate complessive;
· 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Se l’ETS non supera tali limiti, l'organo di controllo non è obbligatorio.
Qualora tale organo vi sia, sarà obbligatorio tenere il libro verbali delle adunanze dell’organo di controllo.
La tenuta corretta di tali libri è necessaria per rendere conto agli associati e ai terzi di quale sia in un determinato momento la composizione dell’associazione e che tipo di attività essa stia svolgendo, rispettando i principi di correttezza e trasparenza nella gestione della stessa.
Il Codice del Terzo settore, all’art.15, ha per la prima volta codificato, e quindi reso obbligatori anche per legge, la tenuta da parte degli enti del Terzo settore (ETS) dei libri menzionati in precedenza.
Nel libro degli associati verranno annotati dati e informazioni relativi agli associati, quali: il nome e il cognome; la residenza; il codice fiscale; la data di assunzione della qualifica di associato, e quella della eventuale cessazione del rapporto associativo; le quote associative pagate; eventuali altre informazioni utili che l’associazione ritiene di richiedere e di conservare.
Nei verbali delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori andranno invece necessariamente riportate le seguenti informazioni: la data in cui si è svolta l’adunanza; l’elenco dei presenti; l’ordine del giorno; il resoconto della discussione avvenuta, mettendone in luce i punti salienti e le deliberazioni finali adottate.
Non vi è alcun obbligo di vidimare le scritture menzionate in precedenza
2) Qual è il procedimento per ammettere nuovi associati?
Una persona può acquisire la qualifica di associato sia partecipando direttamente alla stipula dell’atto costitutivo nel caso di nuova costituzione (come associato “fondatore”), oppure aderendo ad un’organizzazione già esistente (come associato “ordinario”).
Il procedimento per ammettere un nuovo associato è di solito stabilito nello Statuto dell’ente, ed è quindi ad esso che bisogna anzitutto guardare (ricordiamo che lo Statuto, in quanto atto contrattuale, è legge fra le parti, e deve quindi essere rigorosamente rispettato da parte di coloro che fanno parte dell’associazione).
Proponiamo qui un procedimento standard di ammissione, in cui l’aspirante associato presenta una domanda di ammissione (di solito è una scheda già predisposta, contenente anche la normativa sulla privacy) al Consiglio Direttivo, il quale è solitamente l’organo che deve pronunciarsi sulla richiesta.
Qualora il Consiglio Direttivo decidesse per l’esclusione, rigettando quindi la domanda, il rifiuto deve essere motivato, e all’aspirante associato deve comunque essere concessa la possibilità di fare appello all’Assemblea affinché essa decida in via definitiva sulla questione.
Se invece, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, la domanda venisse accolta dal Consiglio Direttivo, esso deve immediatamente procedere ad annotare nel libro degli associati i dati del nuovo soggetto (non è invece obbligatorio rilasciare alcun tipo di tessera di appartenenza all’organizzazione).
A questo punto, l’associato versa l’importo stabilito per la quota associativa annuale (qualora essa sia prevista), acquistando tutti i diritti collegati alla qualifica di associato.
3) Qual è la differenza fra un associato e un volontario?
La figura dell’associato e quella del volontario sono due figure non necessariamente coincidenti.
L’associato è colui che entra a far parte dell’associazione, e quindi del contratto che ne sta alla base, poiché ne condivide le finalità e i valori, ed intende impegnarsi a dare il suo contributo per la realizzazione delle stesse.
Entrando a far parte del “patto associativo”, l’associato esercita i diritti e i doveri che derivano dalla relativa qualifica: egli deve infatti essere convocato alle assemblee dell’associazione, alle quali può partecipare con diritto di votare e di candidarsi a membro del Consiglio Direttivo.
Non necessariamente un associato è chiamato a svolgere attività di volontariato, potendo limitarsi a versare la quota associativa e a partecipare alle riunioni dell’assemblea degli associati: in tal caso egli non potrà essere considerato un volontario ma semplicemente un associato, e dovrà comunque essere iscritto nel libro degli associati.
Riprendendo la definizione che ne dà il Codice del Terzo settore (art.17, c.2), il volontario è invece una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Il volontario di un’associazione può essere associato dell’ente (molto spesso lo è) ma potrebbe anche non esserlo: il volontario non associato dovrà comunque essere iscritto nel registro dei volontari ma non potrà esercitare i diritti sociali che sono propri dell’associato (ad esempio, partecipare alle assemblee dell’ente con diritto di voto).
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano di un'associazione e ne manifesta il carattere democratico.
Ad essa partecipano gli associati, i quali hanno gli stessi diritti e doveri, fra i quali il più importante è quello di poter votare in Assemblea.
Nella sottosezione "Modulistica" è possibile scaricare dei modelli utili per la gestione delle Assemblee, fra cui i fac-simile di verbale di Assemblea relativi ad alcune situazioni specifiche, quali ad esempio l'approvazione del bilancio di esercizio, la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione.
Ricordiamo che i moduli presenti in tale sezione rappresentano dei FAC-SIMILE, i quali forniscono uno schema base per la redazione, ma devono sempre essere letti e completati da parte dell'organizzazione.
Si consiglia comunque di leggere preliminarmente la "Guida alla compilazione della modulistica", che si trova anch'essa fra i materiali scaricabili.
Per consultare e scaricare il materiale presente nella sottosezione "Modulistica" si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.
Nelle sottosezioni "Notizie e materiali utili" e "FAQ" potete invece trovare alcune informazioni relative ai compiti dell'Assemblea e alla gestione di alcune situazioni particolari, quali la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
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- 1. Convocazione dell'Assemblea
- 2. Delega a partecipare all'Assemblea
- 3. Verbale di Assemblea generico
- 4. Verbale di Assemblea per la prima convocazione deserta
- 5. Verbale di Assemblea per approvazione del bilancio di esercizio
- 6. Verbale di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali
- 7. Verbale di Assemblea per la modifica dello Statuto
- 8. Verbale di Assemblea per lo scioglimento dell'associazione
- 9. Verbale di Assemblea per accollo delle sanzioni tributarie
- 10. Foglio firme Assemblea
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1) Quali sono i libri sociali che un’associazione deve tenere?
Pur non essendovi nel codice civile alcun obbligo specifico relativo alla tenuta dei libri sociali, da una lettura sistematica delle disposizioni relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute (articoli da 14 a 42 del Codice) si può ricavare come sia comunque indispensabile per ogni ente associativo tenere le seguenti scritture sociali:
· il libro degli associati;
· il libro verbali delle adunanze dell’Assemblea;
· il libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
· il libro verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori (qualora tale organo sia previsto nello statuto: a differenza di Assemblea e Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori è infatti un organo meramente facoltativo nelle associazioni).
La Riforma del Terzo settore ha previsto, solamente per gli enti del Terzo settore (ETS), un organo di controllo, il quale diventa obbligatorio qualora l’ETS superi per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti 3 limiti:
· 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
· 220.000 euro di entrate complessive;
· 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Se l’ETS non supera tali limiti, l'organo di controllo non è obbligatorio.
Qualora tale organo vi sia, sarà obbligatorio tenere il libro verbali delle adunanze dell’organo di controllo.
La tenuta corretta di tali libri è necessaria per rendere conto agli associati e ai terzi di quale sia in un determinato momento la composizione dell’associazione e che tipo di attività essa stia svolgendo, rispettando i principi di correttezza e trasparenza nella gestione della stessa.
Il Codice del Terzo settore, all’art.15, ha per la prima volta codificato, e quindi reso obbligatori anche per legge, la tenuta da parte degli enti del Terzo settore (ETS) dei libri menzionati in precedenza.
Nel libro degli associati verranno annotati dati e informazioni relativi agli associati, quali: il nome e il cognome; la residenza; il codice fiscale; la data di assunzione della qualifica di associato, e quella della eventuale cessazione del rapporto associativo; le quote associative pagate; eventuali altre informazioni utili che l’associazione ritiene di richiedere e di conservare.
Nei verbali delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori andranno invece necessariamente riportate le seguenti informazioni: la data in cui si è svolta l’adunanza; l’elenco dei presenti; l’ordine del giorno; il resoconto della discussione avvenuta, mettendone in luce i punti salienti e le deliberazioni finali adottate.
Non vi è alcun obbligo di vidimare le scritture menzionate in precedenza
2) Quali sono gli organi fondamentali in un’associazione?
Gli organi fondamentali e necessari in un’associazione sono due: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ente, riunisce tutti gli associati e si occupa di prendere le decisioni fondamentali per l’indirizzo della vita associativa.
In particolare, fra i compiti più importanti dell’Assemblea vi sono quelli di:
· discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo, il quale è predisposto dal Consiglio Direttivo;
· elaborare il programma delle attività sociali;
· eleggere gli organi sociali;
· deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
· deliberare sulle modifiche allo Statuto dell’ente;
· deliberare in merito allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio.
Ex art.20, c.1, del Codice civile, l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio secondo il termine previsto dallo Statuto (o, in mancanza, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale).
Il Consiglio Direttivo è invece l’organo esecutivo dell’ente, che si occupa della gestione concreta e quotidiana della vita associativa.
Spetta al Consiglio Direttivo il compito della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle direttive ricevute dall’Assemblea.
Altro compito fondamentale del Consiglio Direttivo è quello di redigere annualmente il progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.
Pur non essendoci nulla di rigidamente stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo si riunisce a intervalli regolari durante l’anno, sulla base di quanto è stabilito nello Statuto e comunque in occasione di decisioni importanti riguardanti la vita associativa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo contabile) e il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia per quanto riguarda il rispetto dello Statuto sociale) sono organi meramente facoltativi, e quindi lo Statuto dell’ente li può prevedere o meno.
La Riforma del Terzo settore ha previsto, solamente per gli enti del Terzo settore (ETS), un organo di controllo, il quale diventa obbligatorio qualora l’ETS superi per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti 3 limiti:
· 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
· 220.000 euro di entrate complessive;
· 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Se l’ETS non supera tali limiti, l'organo di controllo non è obbligatorio.
I compiti dell’organo di controllo previsti dall’art.30 del Codice del Terzo settore sono i seguenti:
· vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
· vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
· esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice;
· attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del Codice.
3) Quali sono le modalità per convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo? E’ necessaria la redazione di un verbale per ogni riunione?
Le modalità di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono generalmente stabilite nello Statuto dell’associazione, ed è quindi ad esso che va fatto riferimento.
Occorre, in sostanza, comunicare agli associati e ai membri del Consiglio Direttivo la data, il luogo, e l’ordine del giorno in cui si terrà la riunione assembleare.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera raccomandata, fax, email o altri mezzi espressamente indicati nello Statuto: l’importante è che tali mezzi consentano la prova dell’avvenuto invito a partecipare.
E’ importante inoltre prevedere che tra la data della comunicazione e quella dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo debba trascorrere un certo lasso di tempo (non meno di 7 giorni), utile ai destinatari a prendere conoscenza della imminente riunione assembleare o consiliare.
Ogni adunanza, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, deve sempre risultare da un verbale redatto in forma scritta, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e riportato all’interno del libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
All’interno dei verbali vanno riportati tutti i dati necessari ad identificare gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate.
Non vi è alcun obbligo di vidimare i verbali.
4) Come si fa a modificare lo Statuto di un'associazione?
Il procedimento per modificare lo Statuto è quasi sempre stabilito dallo stesso Statuto dell’associazione, ed è quindi a questo che occorre anzitutto fare riferimento.
La modifica dello Statuto è di solito di competenza dell’Assemblea straordinaria, di cui viene generalmente specificato sia il quorum costitutivo (ovvero il numero di soci che devono essere presenti affinché la riunione possa considerarsi valida) sia il quorum deliberativo (cioè il numero minimo di voti favorevoli necessario per la validità della delibera).
La modifica dello Statuto richiede generalmente delle maggioranze aggravate, vista la delicatezza dell’argomento: si vuole infatti modificare quella che è la vera “costituzione” dell’ente.
L’art.21, c.2, del Codice civile (che si applica alle associazioni riconosciute ma che può essere per analogia applicato anche a quelle non riconosciute) richiede la presenza di almeno 3/4 dei soci (quorum costitutivo) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
Lo Statuto può comunque stabilire dei quorum più bassi rispetto a quelli appena menzionati.
Lo Statuto modificato deve poi essere nuovamente registrato: per le associazioni non riconosciute (non dotate di personalità giuridica) non è necessario recarsi da un notaio ma è sufficiente la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; per le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) è invece necessario l’atto pubblico e quindi la presenza del notaio.
Le organizzazioni di volontariato (ODV) non pagano né l’imposta di bollo né l’imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore), le associazioni di promozione sociale (APS) non pagano l’imposta di bollo (art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma pagano l’imposta di registro; le altre organizzazioni pagano sia l’imposta di registro che l’imposta di bollo.
Insieme al nuovo Statuto occorre allegare anche il verbale dell’Assemblea straordinaria che ha stabilito le modifiche statutarie: la registrazione serve proprio anche a dare data certa a tale delibera.
5) Quali sono le procedure per sciogliere un’associazione?
Per sciogliere un’associazione è anzitutto necessario convocare un’Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Secondo l’art.21, c.3, del Codice civile, la delibera di scioglimento è valida se è presa con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati: pur essendo tale norma dettata per le associazioni con personalità giuridica, si ritiene che essa sia applicabile per analogia anche alle associazioni prive di personalità giuridica.
Il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento e la nomina del liquidatore deve essere comunicato a tutti gli uffici pubblici di riferimento per l’ente, ed in primis all’Agenzia delle Entrate, alla quale va comunicata l’estinzione del codice fiscale.
Qualora l’ente fosse in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV) o di associazione di promozione sociale (APS), e quindi risultasse iscritto nei registri provinciali, lo scioglimento dovrebbe essere comunicato alla Provincia (in particolare all’Ufficio competente alla gestione dei registri delle ODV e delle APS).
Dalla data della delibera di scioglimento prende avvio la fase di liquidazione, che ha come scopo quello di determinare il patrimonio dell’associazione, pagare eventuali debiti residui, ed infine devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dallo Statuto (l’ente a cui devolvere l’eventuale patrimonio residuo è opportuno sia individuato già all’interno della delibera di scioglimento).
Gli enti non profit si caratterizzano infatti per il divieto di distribuire utili, sia durante la vita dell’organizzazione che nel momento in cui essa si scioglie.
L’Assemblea dovrà quindi nominare un liquidatore, che può essere anche il Presidente o uno dei Consiglieri.
Una volta devoluto il patrimonio residuo, rimane soltanto da chiudere il conto corrente bancario, estinguere il codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (tramite il Modello AA5/6) e comunicare l’estinzione agli uffici competenti (alla Provincia, qualora l’associazione sia un’organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale; all’Agenzia delle Entrate se si tratta di Onlus).
Il Consiglio Direttivo rappresenta, assieme all'Assemblea degli associati, l'altro organo fondamentale e obbligatorio in un'associazione.
Esso è l’organo esecutivo dell’associazione e si occupa della gestione concreta e quotidiana della vita associativa.
Ai consiglieri (eletti dall’Assemblea) spetta il compito di amministrare l’ente, svolgendo le mansioni indicate nello Statuto e deliberate di volta in volta dagli associati riuniti in Assemblea.
Nella sottosezione "Modulistica" è possibile scaricare dei modelli utili per la gestione delle riunioni del Consiglio Direttivo, fra cui i fac-simile di verbale relativi ad alcune situazioni specifiche, quali ad esempio l'ammissione di nuovi associati e la predisposizione del bilancio di esercizio.
Ricordiamo che i moduli presenti in tale sezione rappresentano dei FAC-SIMILE, i quali forniscono uno schema base per la redazione, ma devono sempre essere letti e completati da parte dell'organizzazione.
Si consiglia comunque di leggere preliminarmente la "Guida alla compilazione della modulistica", che si trova anch'essa fra i materiali scaricabili.
Per consultare e scaricare il materiale presente nella sottosezione "Modulistica" si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.
Nelle sottosezioni "Notizie e materiali utili" e "FAQ" potete invece trovare alcune ulteriori informazioni relative ai compiti e ai poteri del Consiglio Direttivo.
Per consultare e scaricare il materiale presente nella sottosezione "Notizie e materiali utili" si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.
- 1. Convocazione del Consiglio Direttivo
- 2. Verbale del Consiglio Direttivo generico
- 3. Verbale del Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea
- 4. Verbale del Consiglio Direttivo per ammissione di nuovi associati
- 5. Verbale del Consiglio Direttivo per apertura del conto corrente
- 6. Verbale del Consiglio Direttivo per la nomina del Presidente e di altre cariche
- 7. Verbale del Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio di esercizio
- 8. Verbale del Consiglio Direttivo per la predisposizione delle modifiche statutarie
- 9. Verbale del Consiglio Direttivo per deliberazione di una raccolta fondi
- 10. Lettera di dimissioni da Consigliere
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1) Quali sono i libri sociali che un’associazione deve tenere?
Pur non essendovi nel codice civile alcun obbligo specifico relativo alla tenuta dei libri sociali, da una lettura sistematica delle disposizioni relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute (articoli da 14 a 42 del Codice) si può ricavare come sia comunque indispensabile per ogni ente associativo tenere le seguenti scritture sociali:
· il libro degli associati;
· il libro verbali delle adunanze dell’Assemblea;
· il libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
· il libro verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori (qualora tale organo sia previsto nello statuto: a differenza di Assemblea e Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori è infatti un organo meramente facoltativo nelle associazioni).
La Riforma del Terzo settore ha previsto, solamente per gli enti del Terzo settore (ETS), un organo di controllo, il quale diventa obbligatorio qualora l’ETS superi per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti 3 limiti:
· 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
· 220.000 euro di entrate complessive;
· 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Se l’ETS non supera tali limiti, l'organo di controllo non è obbligatorio.
Qualora tale organo vi sia, sarà obbligatorio tenere il libro verbali delle adunanze dell’organo di controllo.
La tenuta corretta di tali libri è necessaria per rendere conto agli associati e ai terzi di quale sia in un determinato momento la composizione dell’associazione e che tipo di attività essa stia svolgendo, rispettando i principi di correttezza e trasparenza nella gestione della stessa.
Il Codice del Terzo settore, all’art.15, ha per la prima volta codificato, e quindi reso obbligatori anche per legge, la tenuta da parte degli enti del Terzo settore (ETS) dei libri menzionati in precedenza.
Nel libro degli associati verranno annotati dati e informazioni relativi agli associati, quali: il nome e il cognome; la residenza; il codice fiscale; la data di assunzione della qualifica di associato, e quella della eventuale cessazione del rapporto associativo; le quote associative pagate; eventuali altre informazioni utili che l’associazione ritiene di richiedere e di conservare.
Nei verbali delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori andranno invece necessariamente riportate le seguenti informazioni: la data in cui si è svolta l’adunanza; l’elenco dei presenti; l’ordine del giorno; il resoconto della discussione avvenuta, mettendone in luce i punti salienti e le deliberazioni finali adottate.
Non vi è alcun obbligo di vidimare le scritture menzionate in precedenza
2) Quali sono gli organi fondamentali in un’associazione?
Gli organi fondamentali e necessari in un’associazione sono due: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ente, riunisce tutti gli associati e si occupa di prendere le decisioni fondamentali per l’indirizzo della vita associativa.
In particolare, fra i compiti più importanti dell’Assemblea vi sono quelli di:
· discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo, il quale è predisposto dal Consiglio Direttivo;
· elaborare il programma delle attività sociali;
· eleggere gli organi sociali;
· deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
· deliberare sulle modifiche allo Statuto dell’ente;
· deliberare in merito allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio.
Ex art.20, c.1, del Codice civile, l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio secondo il termine previsto dallo Statuto (o, in mancanza, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale).
Il Consiglio Direttivo è invece l’organo esecutivo dell’ente, che si occupa della gestione concreta e quotidiana della vita associativa.
Spetta al Consiglio Direttivo il compito della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle direttive ricevute dall’Assemblea.
Altro compito fondamentale del Consiglio Direttivo è quello di redigere annualmente il progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.
Pur non essendoci nulla di rigidamente stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo si riunisce a intervalli regolari durante l’anno, sulla base di quanto è stabilito nello Statuto e comunque in occasione di decisioni importanti riguardanti la vita associativa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo contabile) e il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia per quanto riguarda il rispetto dello Statuto sociale) sono organi meramente facoltativi, e quindi lo Statuto dell’ente li può prevedere o meno.
La Riforma del Terzo settore ha previsto, solamente per gli enti del Terzo settore (ETS), un organo di controllo, il quale diventa obbligatorio qualora l’ETS superi per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti 3 limiti:
· 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
· 220.000 euro di entrate complessive;
· 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Se l’ETS non supera tali limiti, l'organo di controllo non è obbligatorio.
I compiti dell’organo di controllo previsti dall’art.30 del Codice del Terzo settore sono i seguenti:
· vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
· vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
· esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice;
· attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del Codice.
3) Quali sono le modalità per convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo? E’ necessaria la redazione di un verbale per ogni riunione?
Le modalità di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono generalmente stabilite nello Statuto dell’associazione, ed è quindi ad esso che va fatto riferimento.
Occorre, in sostanza, comunicare agli associati e ai membri del Consiglio Direttivo la data, il luogo, e l’ordine del giorno in cui si terrà la riunione assembleare.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera raccomandata, fax, email o altri mezzi espressamente indicati nello Statuto: l’importante è che tali mezzi consentano la prova dell’avvenuto invito a partecipare.
E’ importante inoltre prevedere che tra la data della comunicazione e quella dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo debba trascorrere un certo lasso di tempo (non meno di 7 giorni), utile ai destinatari a prendere conoscenza della imminente riunione assembleare o consiliare.
Ogni adunanza, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, deve sempre risultare da un verbale redatto in forma scritta, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e riportato all’interno del libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
All’interno dei verbali vanno riportati tutti i dati necessari ad identificare gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate.
Non vi è alcun obbligo di vidimare i verbali.
4) E’ obbligatorio per un’associazione aprire un conto corrente?
Non vi è per un’associazione un vero e proprio obbligo di legge relativo all’apertura di un conto corrente: qualora infatti l’ente non intenda gestire denaro in alcun modo esso può anche non aprire un conto in banca.
Di solito però un’associazione, anche di piccole dimensioni, ha a che fare con movimentazioni finanziarie, e l’apertura di un conto corrente consente di tenere ben tracciati i movimenti di denaro che riguardano l’organizzazione, oltre che di separare nettamente il patrimonio dell’ente da quello dei singoli soci evitando di generare confusione tra i due.
Se l’associazione intende fare operazioni in denaro è quindi praticamente indispensabile aprire un conto corrente: tenendo inoltre presente che se l’organizzazione decidesse di far transitare tutte le operazioni dal conto corrente intestato, il riepilogo di quest’ultimo costituirebbe già una sorta di registro di prima nota, sulla base del quale costruire il rendiconto economico annuale.
Per l’apertura di un conto corrente è necessaria una delibera da parte del Consiglio Direttivo, il cui verbale dovrà poi essere presentato all’ente (banca, posta, ecc.) presso il quale il conto viene aperto.