Gli enti non profit in generale sono soggetti ad alcuni obblighi in materia sociale e contabile.
La Riforma del Terzo settore ha previsto per gli enti del Terzo settore, sulla base del principio di trasparenza, specifici obblighi in tema di rendicontazione, tenendo conto delle dimensioni economiche degli enti e cercando quindi di sgravare il più possibile da adempimenti le piccole organizzazioni.
Nelle parti che seguono potete trovare alcune informazioni in merito agli obblighi contabili e sociali per gli enti non profit in generale e per gli enti del Terzo settore in particolare.
Tutti gli enti non profit sono tenuti ad approvare un bilancio: per quanto riguarda le associazioni, tale obbligo è contenuto all'art.20, c.1, del Codice civile, il quale assegna il compito di approvare il bilancio all'Assemblea degli associati.
In generale un'associazione non è obbligata a redigere un vero e proprio bilancio di esercizio ma si può limitare a redigere un semplice rendiconto di cassa, con l'indicazione delle entrate e delle uscite che l'ente ha avuto nel corso dell'esercizio.
La Riforma del Terzo settore ha invece previsto, per gli enti del Terzo settore, il limite di 220.000 euro di entrate, al di sotto del quale un ETS può limitarsi a redigere il rendiconto di cassa mentre se le entrate sono pari o superiori a quel valore diventa obbligatorio redigere un bilancio di esercizio vero e proprio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Con decreto ministeriale saranno predisposti degli schemi di bilancio e rendiconto che tutti gli ETS dovranno utilizzare.
Tale limite è oggi già in vigore per le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri: essendo oggi considerate enti del Terzo settore, qualora abbiano superato i 220.000 euro di entrate nel corso dell'esercizio, tali organizzazioni non potranno limitarsi a redigere il rendiconto di cassa ma dovranno predisporre ed approvare un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Ciò comporta ovviamente la tenuta di una contabilità di tipo ordinario.
Pur non essendoci ad oggi per le associazioni in generale degli obblighi normativi in tema di tenuta della contabilità, proprio per poter redigere in modo corretto e veritiero il bilancio/rendiconto è opportuno che l’ente registri le diverse movimentazioni in entrata e in uscita che si sono verificate durante l’esercizio, ad esempio utilizzando una semplice prima nota su file excel.
Qualora tutte le movimentazioni economiche passassero per il conto corrente dell'associazione, l'estratto conto dell'esercizio di riferimento costituirebbe di fatto già una sorta di prima nota, sulla base della quale redigere il bilancio.
Nella sottosezione "Modulistica" potete scaricare alcuni modelli fac-simile relativi al bilancio per cassa e per competenza, alla prima nota, oltre ai fac-simile di verbale di Consiglio Direttivo e Assemblea per l'approvazione del bilancio.
Ricordiamo che i moduli presenti in tale sezione rappresentano dei FAC-SIMILE, i quali devono essere anzitutto letti e compresi da parte dell’organizzazione che li voglia utilizzare, e devono di conseguenza essere personalizzati sulla base della specifica situazione dell'ente.
Si consiglia comunque di leggere preliminarmente la "Guida alla compilazione della modulistica", che si trova anch'essa fra i materiali scaricabili.
Per consultare e scaricare il materiale presente nella sottosezione "Modulistica" si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.
Nelle sottosezioni "Notizie e materiali utili" e "FAQ" è possibile reperire informazioni utili sulla tenuta della contabilità e la redazione del bilancio.
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Nella sottosezione "Normativa" è possibile consultare i principali documenti legislativi e di prassi relativi alla rendicontazione economica degli enti non profit.
- 1. Registro di prima nota
- 2. Rendiconto di cassa
- 3. Bilancio per competenza (Stato patrimoniale)
- 4. Bilancio per competenza (Rendiconto gestionale)
- 5. Verbale del Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio di esercizio
- 6. Verbale di Assemblea per approvazione del bilancio di esercizio
- Accedi per scaricare i 6 files
1) Quali sono le scritture contabili che un’associazione deve tenere?
Va preliminarmente ricordato che dal punto di vista fiscale le associazioni sono definite come enti non commerciali, e rimangono tali fin quando l’attività commerciale non sia esercitata in via esclusiva o principale rispetto all’attività istituzionale.
Nel momento in cui l’attività commerciale diventi prevalente su quella istituzionale, l’associazione diventa un ente commerciale a tutti gli effetti.
L’articolo 20 del codice civile prevede l’obbligo per ogni associazione di approvare un bilancio annuale.
Il sistema contabile scelto per adempiere a tale obbligo dipende però dalla dimensione dell’associazione e dal tipo di attività che essa svolge.
Gli enti non commerciali di piccole dimensioni che svolgono solo attività istituzionale possono limitarsi a tenere un rendiconto delle entrate e delle uscite tramite un semplice registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite.
Nel momento in cui l’associazione svolga attività commerciale in modo prevalente, qualificandosi quindi come ente commerciale, scatta l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dall’articolo 14 e seguenti del D.P.R. 600 del 1973, che sono:
· il libro giornale e il libro degli inventari;
· i registri prescritti ai fini dell’Iva (fatture emesse, acquisti, corrispettivi);
· le scritture ausiliarie per la registrazione degli elementi patrimoniali e reddituali;
· le scritture ausiliarie di magazzino;
· il registro dei beni ammortizzabili.
Nell’ipotesi di esercizio abituale di attività commerciale, l’articolo 144, comma 2, del D.P.R. 917 del 1986 impone inoltre alle associazioni di tenere la contabilità separata dell’attività istituzionale e di quella commerciale svolta. Tale separazione può avvenire in due modi diversi:
· adottando due sistemi contabili diversi (uno per l’attività commerciale e uno per quella istituzionale);
· oppure individuando nel bilancio complessivo dell’ente appositi conti o sottoconti che evidenzino la natura istituzionale o commerciale dell’attività.
E’ forse preferibile questa seconda opzione, la quale consente di rilevare in un unico schema contabile tutte le operazioni dell’ente.
2) E’ obbligatorio per un’associazione aprire un conto corrente?
Non vi è per un’associazione un vero e proprio obbligo di legge relativo all’apertura di un conto corrente: qualora infatti l’ente non intenda gestire denaro in alcun modo esso può anche non aprire un conto in banca.
Di solito però un’associazione, anche di piccole dimensioni, ha a che fare con movimentazioni finanziarie, e l’apertura di un conto corrente consente di tenere ben tracciati i movimenti di denaro che riguardano l’organizzazione, oltre che di separare nettamente il patrimonio dell’ente da quello dei singoli soci evitando di generare confusione tra i due.
Se l’associazione intende fare operazioni in denaro è quindi praticamente indispensabile aprire un conto corrente: tenendo inoltre presente che se l’organizzazione decidesse di far transitare tutte le operazioni dal conto corrente intestato, il riepilogo di quest’ultimo costituirebbe già una sorta di registro di prima nota, sulla base del quale costruire il rendiconto economico annuale.
Il tema della rendicontazione sociale riguarda anzitutto le scritture sociali obbligatorie per gli enti non profit.
Ogni associazione deve tenere, aggiornare e conservare i libri sociali, che sono:
- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci;
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali delle riunioni dell’organo o degli organi di controllo (ad esempio l'organo di controllo per gli ETS, oppure il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri).
Tali libri non rappresentano solamente dei documenti interni ma costituiscono la prova dell’esistenza dell’associazione stessa e dell’attività che vi viene svolta, permettendo inoltre di godere dei vantaggi e delle agevolazioni che la normativa fiscale attribuisce alle associazioni.
La Riforma prevede degli obblighi anche in materia di bilancio sociale per gli enti del Terzo settore, ed anche qui si distingue in base alla dimensione economica dell’ente.
In particolare l’art. 14 del Codice prevede che solamente gli ETS che hanno entrate o ricavi annuali superiori ad 1 milione di euro sono obbligati a redigere il bilancio sociale, oltre che a pubblicarlo sul proprio sito internet e a depositarlo presso il Registro unico nazionale.
Il Decreto ministeriale 4 luglio 2019 ha dettato le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore: da questo momento la redazione del bilancio sociale è quindi obbligatoria per le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (in quanto già oggi considerate enti del Terzo settore) che abbiano avuto nell'esercizio precedente entrate superiori ad un milione di euro.
Il bilancio sociale è lo strumento di rendicontazione sociale per eccellenza, con il quale si comunicano ai diversi stakeholder (portatori di interessi) le attività che l’ente ha posto in essere per raggiungere la propria “mission” (finalità): nel renderlo obbligatorio per alcuni enti la Riforma vuole incentivare anche le altre organizzazioni (per le quali sarebbe facoltativo) a redigerlo, testimoniando in tal modo l’impatto sociale delle proprie attività di interesse generale.
Sempre l’art.14 del Codice prevede infine l’obbligo per tutti gli ETS con entrate o ricavi superiori a 100.000 euro annui di pubblicare ogni anno (e tenere aggiornati) sul proprio sito internet i compensi, i corrispettivi o gli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Tale disposizione, come specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.34 del 29/12/2017, si applica a partire dal 1° gennaio 2019 (con riferimento quindi alle attribuzioni disposte nel 2018) per le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri, le quali sono già oggi (pur in mancanza del Registro unico nazionale del Terzo settore) considerate enti del Terzo settore.
Nella sottosezione "Modulistica" potete scaricare alcuni modelli fac-simile relativi ai fondamentali libri sociali che una associazione deve redigere.
Ricordiamo che i moduli presenti in tale sezione rappresentano dei FAC-SIMILE, i quali devono essere anzitutto letti e compresi da parte dell’organizzazione che li voglia utilizzare, e devono di conseguenza essere personalizzati sulla base della specifica situazione dell'ente.
Si consiglia comunque di leggere preliminarmente la "Guida alla compilazione della modulistica", che si trova anch'essa fra i materiali scaricabili.
Per consultare e scaricare il materiale presente nella sottosezione "Modulistica", così come quello presente nella sottosezione "Notizie e materiali utili" si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.
Nella sottosezione "Normativa" è infine possibile consultare alcuni fondamentali documenti legislativi relativi alla Riforma del Terzo settore in generale e alla rendicontazione sociale in particolare.
1) Quali sono i libri sociali che un’associazione deve tenere?
Pur non essendovi nel codice civile alcun obbligo specifico relativo alla tenuta dei libri sociali, da una lettura sistematica delle disposizioni relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute (articoli da 14 a 42 del codice) si può ricavare come sia comunque indispensabile per ogni ente associativo tenere le seguenti scritture sociali:
· il libro soci;
· il libro verbali delle adunanze dell’Assemblea;
· il libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
· il libro verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori (qualora tale organi sia previsto nello statuto: a differenza di Assemblea e Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori è infatti un organo meramente facoltativo nelle associazioni).
La tenuta corretta di tali libri è infatti necessaria per rendere conto ai soci e ai terzi di quale sia in un determinato momento la composizione dell’associazione e che tipo di attività essa stia svolgendo, rispettando i principi di correttezza e trasparenza nella gestione della stessa.
Nel libro soci verranno annotati dati e informazioni relativi agli associati, quali: il nome e il cognome; la residenza; il codice fiscale; la data di assunzione della qualifica di socio, e quella della eventuale cessazione del rapporto associativo; le quote associative pagate; eventuali altre informazioni utili che l’associazione ritiene di richiedere e di conservare.
Nei verbali delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori andranno invece necessariamente riportate le seguenti informazioni: la data in cui si è svolta l’adunanza; l’elenco dei presenti; l’ordine del giorno; il resoconto della discussione avvenuta, mettendone in luce i punti salienti; le deliberazioni finali adottate.
Non vi è alcun obbligo di vidimare le scritture menzionate in precedenza
2) Quali sono le modalità per convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo? E’ necessaria la redazione di un verbale per ogni riunione?
Le modalità di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono generalmente stabilite nello Statuto dell’associazione, ed è quindi ad esso che occorre fare riferimento.
Occorre, in sostanza, comunicare ai soci e ai membri del Consiglio Direttivo la data, il luogo, e l’ordine del giorno in cui si terrà la riunione assembleare.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera raccomandata, fax, email o altri mezzi espressamente indicati nello Statuto: l’importante è che tali mezzi consentano la prova dell’avvenuto invito a partecipare.
E’ importante inoltre prevedere che tra la data della comunicazione e quella dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo debba trascorrere un certo lasso di tempo, utile ai destinatari a prendere conoscenza della imminente riunione assembleare o consiliare.
Ogni adunanza, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, deve sempre risultare da un verbale redatto in forma scritta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e riportato all’interno del libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
All’interno dei verbali vanno riportati tutti i dati necessari ad identificare gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate.
Tutte le associazioni e le fondazioni devono pubblicare sul proprio sito internet (o su analogo portale digitale) le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'esercizio finanziario, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.
Il termine per la pubblicazione è il 30 giugno di ogni anno.
Va ribadito che a tale obbligo sono soggetti tutti gli enti non profit, compresi gli enti del Terzo settore (ETS).
Il Decreto Crescita (Decreto Legge 34 del 2019) ha modificato la Legge 124 del 2017, ed in particolare gli articoli da 125 a 129, i quali dispongono la normativa di dettaglio sull'obbligo in questione. La Circolare del Ministero del Lavoro, n.2 dell'11 gennaio 2019, ha fornito dei chiarimenti importanti relativi a tale obbligo.
Sia il nuovo testo della Legge 124 del 2017 che la Circolare ministeriale sono consultabili nella sottosezione "Normativa".
Nelle sottosezioni "Modulistica" e "Notizie e materiali utili" potete inoltre trovare informazioni più dettagliate e materiale utile per adempiere all'obbligo di pubblicazione nella misura più corretta e semplice possibile.