Costituire un ente non profit

La creazione di un nuovo ente non profit è un passo che da sempre richiede consapevolezza, e che non si esaurisce semplicemente con la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto ma presuppone anzitutto la comprensione di quali siano i vincoli e le responsabilità che derivano dalla gestione di una tale organizzazione.

Tutto questo è ancora più vero nella fase attuale, dopo che è entrata in vigore la Riforma del Terzo settore, la quale ha rivoluzionato il panorama normativo degli enti non lucrativi, introducendo un nuovo soggetto giuridico nel nostro ordinamento: l’ente del Terzo settore

 

In questa sezione si possono trovare informazioni al fine di comprendere anzitutto cosa sia un'associazione, che è la forma giuridica di cui noi maggiormente ci occupiamo, oltre che materiali e documenti utili al fine di creare un ente del Terzo settore (Ets) o un ente non profit in generale.

Cos'è un'associazione

L'associazione, la fondazione e il comitato sono le tipologie di enti non profit previste dal nostro ordinamento, in particolare negli articoli da 14 a 42-bis del Codice civile.

 

L'associazione è la forma giuridica più diffusa per quanto riguarda gli enti non profit, anche per il fatto che costituire un'associazione è relativamente semplice: occorre però essere adeguatamente informati di quali siano le procedure e i documenti necessari per creare un ente associativo, oltre che i vincoli e le responsabilità che possono derivare dal far parte di una simile organizzazione.

 

L'associazione è un contratto tra due o più persone che si uniscono al fine di realizzare uno scopo di natura ideale e non lucrativa. Due sono quindi gli elementi fondamentali e imprescindibili affinchè si possa parlare di associazione: le persone e lo scopo di natura ideale.

 

Una fondamentale distinzione è quella fra associazoni riconosciute e non riconosciute.

Essere un'associazione riconosciuta (o dotata di personalità giuridica) significa che delle eventuali obbligazioni o debiti contratti risponde solamente l'associazione stessa col proprio patrimonio e non anche i singoli consiglieri e associati; nelle associazioni non riconosciute (o prive di personalità giuridica) delle obbligazioni o debiti contratti dall'ente rispondono (ex art.38 del Codice civile) invece anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (in primis il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo).

E' chiaro quindi che il possesso della personalità giuridica costituisce una tutela non indifferente per le persone che gestiscono un'associazione. Al fine di ottenerla è però necessario:

  • redigere il proprio statuto per atto pubblico (è quindi necessario l'intervento del notaio);
  • iscriversi presso i pubblici registri tenuti, a Trento, dalla Provincia (Ufficio Contratti) e dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento. L'associazione si iscriverà al registro provinciale qualora svolga la propria attività esclusivamente nel territorio provinciale, oppure si iscriverà al registro del Commissariato del Governo qualora svolga la sua attività anche al di fuori del territorio provinciale (quindi in ambito regionale, nazionale o internazionale); 
  • dotarsi di un patrimonio minimo iniziale, a garanzia dei futuri creditori dell'ente. Tale patrimonio è oggi di 25.000 Euro per il registro provinciale e di 50.000 Euro per il Commissariato del Governo.

Un’associazione non riconosciuta non ha invece nessuno degli obblighi appena menzionati, e si può limitare a registrare lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Codice del Terzo settore (all’art.22) ha previsto un ulteriore meccanismo per il riconoscimento della personalità giuridica, il quale non è però ad oggi in vigore e lo sarà solo nel momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) sarà operativo: tale procedimento riguarderà solamente gli enti del Terzo settore (Ets), farà perno sull'Ufficio del RUNTS territorialemnte competente e il patrimonio richiesto ad un'associazione che vuole ottenere la personalità giuridica sarà di 15.000 Euro.

 

Il fatto di essere un'associazione riconosciuta o non riconosciuta non va confuso con il possesso di altre qualifiche che l'associazione potrebbe avere, ad esempio quella di organizzazione di volontariato (Odv): queste ultime sono ad oggi iscritte presso un registro provinciale diverso da quello presso cui sono (eventualmente) iscritte le associazioni dotate di personalità giuridica. Ciò significa che la qualifica di Odv e il possesso dello status di associazione riconosciuta sono due cose diverse: potranno quindi esistere Odv non riconosciute (prive di personalità giuridica) e Odv riconosciute (dotate di personalità giuridica).

 

Nelle sottosezioni "Notizie e materiali utili" e "FAQ" è possibile visionare e scaricare del materiale da noi prodotto che aiuta a comprendere meglio la distinzione fra associazioni riconosciute e non riconosciute, oltre a chiarire ulteriormente cosa sia un'associazione.

 

A seguito della Riforma del Terzo settore, un'associazione può ottene la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) oppure può decidere di non acquisirla: nelle sezioni "enti del Terzo settore" e "altri enti non profit" si cercherà di mettere in luce tale aspetto. 

FAQ

1) Cos’è un’associazione?

L’associazione è lo strumento principale tramite il quale si realizza la libertà di aggregazione dei cittadini, sancita dall’articolo 18 della nostra Costituzione.

 

E’ un ente non profit, cioè senza scopo di lucro, che si caratterizza per i seguenti elementi distintivi:

·         l’elemento personale o soggettivo: un insieme di individui decide di unirsi per perseguire un determinato scopo di natura ideale;

·         l’elemento patrimoniale: la presenza di un patrimonio è necessaria per svolgere le attività prescelte al fine di raggiungere lo scopo stabilito nello statuto;

·         l’elemento organizzativo: un’organizzazione strutturata sembra indispensabile per indirizzare l’attività degli associati al raggiungimento del fine unitario;

·         l’elemento teleologico: sottolinea la natura ideale delle finalità associative.

 

Dal punto di vista civilistico l’associazione si configura come un contratto tra due o più persone che si uniscono per realizzare uno scopo comune alle stesse, impiegando mezzi patrimoniali necessari al raggiungimento dello scopo.

Il tratto che realmente distingue l’associazione dagli altri enti senza scopo di lucro è quindi la presenza degli associati i quali, unendosi, danno vita ad un soggetto distinto, il quale si pone di fronte ai terzi in qualità di unitario centro di interessi.

 

Dal punto di vista fiscale l’associazione è considerata un ente non commerciale: essa si differenzia infatti nettamente dalle società, non potendo avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività di tipo commerciale.  

2) Qual è la differenza fra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute?

Il codice civile prevede due diversi tipi di associazioni, quelle riconosciute (disciplinate dagli articoli da 14 a 35) e quelle non riconosciute (per le quali gli articoli di riferimento sono dal 36 al 42).

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica ed un’autonomia patrimoniale perfetta: ciò implica che dei debiti e delle obbligazioni che l’associazione ha assunto nel corso della propria esistenza risponde solamente la stessa con il proprio patrimonio ma non anche i singoli soci con il loro personale patrimonio.

 

Le associazioni non riconosciute non hanno invece personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta: delle obbligazioni assunte dall’ente risponde non solo quest’ultimo con il proprio patrimonio, ma anche solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (in primis Presidente e membri del Consiglio Direttivo).

 

Un’associazione che voglia ottenere la personalità giuridica deve obbligatoriamente:

·        redigere lo statuto nella forma dell’atto pubblico, avvalendosi quindi dell’opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede;

·        presentare istanza di riconoscimento presso la Provincia autonoma di Trento (Servizio Contratti) qualora l’ente svolga la sua attività esclusivamente in territorio provinciale, oppure presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, qualora l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio provinciale;

·        avere un patrimonio minimo iniziale, che ad oggi è di 25.000 Euro per la Provincia e di 50.000 per il Commissariato del Governo.

 

Per un’associazione non riconosciuta non vi è invece nessuno degli obblighi appena menzionati. Per quanto riguarda in particolare la registrazione dello statuto, non è assolutamente necessario andare da un notaio, essendo sufficiente la registrazione presso l’Agenzia delle entrate.

 

Il Codice del Terzo settore (all’art.22) ha previsto un ulteriore meccanismo per il riconoscimento della personalità giuridica, il quale riguarderà solamente gli enti del Terzo settore e non coinvolgerà più la Provincia o il Commissariato del Governo ma solamente l’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ad oggi però il meccanismo previsto dall’art.22 del Codice non è ancora operativo e lo sarà solo nel momento in cui il RUNTS diventerà operativo. Il patrimonio richiesto per ottenere la personalità giuridica secondo tale procedimento sarà di 15.000 Euro

3) Quali sono gli organi fondamentali di un’associazione?

Gli organi fondamentali e necessari di un’associazione sono due: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ente, riunisce tutti gli associati e si occupa di prendere le decisioni fondamentali per l’indirizzo della vita associativa.

In particolare, fra i compiti più importanti dell’Assemblea vi sono quelli di:

·      discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo, il quale è predisposto dal Consiglio Direttivo;

·      elaborare il programma delle attività sociali;

·      eleggere gli organi sociali;

·      deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione.

Ex articolo 20, comma 1, del codice civile, l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio secondo il termine previsto dallo Statuto (o, in mancanza, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale).

 

Il Consiglio Direttivo è invece l’organo esecutivo dell’ente, che si occupa della gestione concreta e quotidiana della vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo il compito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle direttive ricevute dall'Assemblea.

Altro compito fondamentale del Consiglio Direttivo è quello di redigere annualmente il progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.

Pur non essendoci nulla di rigidamente stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo si riunisce a intervalli regolari durante l’anno, sulla base di quanto è stabilito nello Statuto e comunque in occasione di decisioni importanti riguardanti la vita associativa.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo contabile) e il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia per quanto riguarda il rispetto dello Statuto sociale) sono organi meramente facoltativi, e quindi lo Statuto dell’ente li può prevedere o meno.

 

La Riforma del Terzo settore ha previsto, solamente per gli enti del Terzo settore, l’obbligo di nominare un organo di controllo (le cui funzioni sono elencate dall’art.30 del Codice del Terzo settore) qualora vengano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

a)      110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;

b)     220.000 euro di entrate;

c)      5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio sociale.

L’obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

Enti del Terzo settore

La Riforma del Terzo settore ha di fatto istituito una nuova tipologia di ente non profit: l'ente del Terzo settore (Ets).

Le caratteristiche comuni ad ogni Ets secondo l'art.4, c.1, del Codice del Terzo settore sono:

  • la forma giuridica: possono assumere la qualifica di Ets le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società;
  • l'assenza di scopo di lucro;
  • il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno uno dei 26 ambiti individuati dall'art.5, c.1 del Codice;
  • l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

 

In questa sezione è possibile visionare e scaricare, previa iscrizione alla nostra AREA RISERVATA gli statuti e gli atti costitutivi fac-simile di Odv, Aps e di Ets generico (in forma associativa) non dotati di personalità giuridica, adeguati alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Gli atti costitutivi e gli statuti sono stati redatti in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e sono aggiornati a giugno 2022.

Gli statuti si dividono in base al fatto che il Presidente sia eletto direttamente dall'Assemblea degli associati o sia nominato all'interno del Consiglio Direttivo, di modo che l'organizzazione possa scegliere quello che preferisce.

 

E' fondamentale sottolineare come i modelli presenti sul sito rappresentino dei FAC-SIMILE, i quali devono essere anzitutto letti e compresi da parte dell’organizzazione che li voglia utilizzare, e devono di conseguenza essere “personalizzati” in base alle esigenze concrete dell’ente.

Si consiglia comunque di leggere preliminarmente la "Guida alla compilazione dello statuto".

Deve essere inoltre chiaro che la consultazione e compilazione autonoma dei fac-simile non può sostituire la consulenza svolta in ufficio da CSV Trentino, che è sempre consigliabile: il servizio offerto in relazione alla costituzione di un nuovo ente del Terzo settore è visionabile nella apposita sezione del nostro sito.

 

Nella sottosezione "Moduli per la costituzione", scaricabile previa iscrizione alla nostra AREA RISERVATA, trovate invece la modulistica per costituire un ente del Terzo settore, assieme alla domanda di iscrizione ai registri provinciali per le Odv e le Aps: si ricorda che in questa fase di transizione un'Odv o un'Aps che si costituiscono oggi in provincia di Trento devono comunque aspettare un anno prima di poter presentare domanda di iscrizione ai registri provinciali di riferimento, ed ottenere quindi la relativa qualifica.

 

Per conoscere ed approfondire meglio cosa siano gli enti del Terzo settore si rimanda alle schede di Cantiere Terzo Settore, il sito nazionale di informazione sulla Riforma realizzato da CSVnet e Forum nazionale del Terzo settore.

 

Nella sottosezione "Normativa" è possibile consultare le normative di riferimento per quanto riguarda gli enti del Terzo settore. 

 

Infine, nella sottosezione "FAQ" alcune informazioni utili a comprendere meglio i passaggi per creare un'associazione.

FAQ

1) Quali sono i passaggi fondamentali per costituire una generica associazione?

Il primo passo verso la costituzione di una associazione è capire bene che tipo di finalità essa si propone e, in seguito, provare ad elencare le possibili attività che si intende svolgere e per mezzo delle quali sia possibile raggiungere quelle finalità.

Ciò è indispensabile poiché permette di comprendere quale sia la forma giuridica più corretta per l’organizzazione nascente (se essa possa, ad esempio, essere una Organizzazione di volontariato, oppure una Associazione di promozione sociale, una Onlus, una Associazione sportiva dilettantistica, o ancora una “semplice” Associazione culturale).

 

Una volta individuata la forma giuridica si procede alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, i quali vanno poi registrati all’Agenzia delle Entrate.

 

Il procedimento standard per la costituzione è quindi il seguente:

·         occorre anzitutto richiedere, gratuitamente, un codice fiscale specifico della nuova associazione all’Agenzia delle Entrate (compilando il Modello AA5/6, al quale va allegato anche l’atto costitutivo);

·         una volta ottenuto il codice fiscale, si va in banca a pagare l’imposta di Registro (200 euro) tramite il Modello F24;

·         una volta pagata l’imposta di Registro si acquistano le marche da bollo (da 16 euro l’una), che vanno apposte sulle 2 copie dell’atto costitutivo e dello statuto (la regola è 1 marca da bollo ogni 4 pagine o ogni 100 righe);

·         si ritorna infine all’Agenzia delle Entrate a registrare l’atto costitutivo e lo statuto, previa compilazione del Modello 69.

L’ultimo passaggio affinché il procedimento di costituzione possa davvero dirsi completo è l’invio (in forma telematica) all’Agenzia delle Entrate del Modello EAS (Enti associativi), che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Associazione.

2) E’ obbligatorio per un’associazione registrare l’atto costitutivo e lo statuto?

Per le associazioni non riconosciute (cioè che non hanno personalità giuridica) in generale non vi è alcun obbligo di registrare presso l’Agenzia delle Entrate l’atto costitutivo e lo statuto.

 

Il decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020 (il cosiddetto “Decreto Runts”) ha però disposto la registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate per gli enti del Terzo settore, quindi anche per quelli privi di personalità giuridica.

 

La registrazione è comunque opportuna e fortemente consigliata, anzitutto perché permette di attribuire a tali 2 atti data certa ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, e così poter dimostrare nei confronti dei soci e soprattutto dei terzi che alla data della registrazione è stata costituita l’associazione e che gli associati si sono dati uno statuto di quel contenuto.

3) Che cos’è il Modello EAS?

Il Modello EAS (“Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi”, detto anche e più semplicemente “Modello Enti associativi”) è un documento che la legge 2 del 2009 ha imposto alle associazioni già esistenti ed alle nuove costituite di inviare all’Agenzia delle Entrate. Per gli enti di nuova costituzione l’invio di tale Modello rappresenta il passaggio conclusivo dell’iter di costituzione.

 

Esso rappresenta una sorta di censimento e si compone di 38 domande, la cui compilazione serve all’Agenzia per capire e monitorare il tipo di attività che l’associazione in questione intende fare, e quindi controllare che essa non sfrutti indebitamente i vantaggi fiscali che il fisco attribuisce agli enti associativi.

 

Tale modello va trasmesso esclusivamente per via telematica entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione (la data che fa testo, da cui decorre il termine, è quella che si trova sull’atto costitutivo), pena una sanzione di 258 euro: l’invio entro tale termine è inoltre condizione imprescindibile per poter godere dei vantaggi fiscali che l’articolo 148 del D.P.R. 917 del 1986 assegna agli enti associativi, oltre che per poter considerare le quote associative non soggette a tassazione.

 

Dall’invio del Modello EAS sono esonerati gli enti del Terzo settore, ma tale previsione sembra entrerà in vigore solo nel momento in cui la parte fiscale della Riforma sarà operativa (quindi non prima del 1° gennaio 2021): l’invio di tale Modello è quindi obbligatorio ancora oggi per le associazioni che intendono diventare ODV e APS (che hanno redatto uno statuto in quel senso) ma che non sono ancora iscritte nei rispettivi registri.

Altri enti non profit

La Riforma del Terzo settore ha istituito gli enti del Terzo settore (Ets), i quali però non esauriscono il panorama degli enti senza scopo di lucro.

Non essendo infatti stata abrogata la parte del Codice civile dedicata alle associazioni, fondazioni e comitati (articoli da 14 a 42-bis), è oggi possibile (e lo sarà anche in futuro) costituire un ente non profit che non acquisti la qualifica di Ets, e che quindi rimanga fuori dal "perimetro del Terzo settore".

Rimanendo fuori dal Terzo settore, tali enti non potranno godere dei benefici fiscali che la Riforma ha previsto solamente per gli Ets, i quali entreranno però in vigore solo nel momento in cui la nuova parte fiscale (Titolo X del Codice del Terzo settore) sarà operativa (ad oggi vi è molta incertezza in relazione a tale termine).

 

Nella sottosezione "atti costitutivi e statuti" è possibile scaricare, previa registrazione alla nostra AREA RISERVATA, gli atti costitutivi e gli statuti fac-simile di:

  • associazione culturale (non riconosciuta) e comitato: queste sono le 2 forme giuridiche la cui disciplina di base è ancora contenuta come detto nel Codice civile;
  • associazione sportiva dilettantistica (Asd): la disciplina giuridica di base per questa particolare tipologia associativa è contenuta nella Legge 289 del 2002. Esse non sono state ricomprese "di diritto" fra gli enti del Terzo settore ma possono comunque acquisire la qualifica di Ets. Per acquisire la qualifica di Asd occorre essere comunque iscritti al Registro telematico del CONI;
  • Onlus: la Onlus è una categoria fiscale, disciplinata dal D.lgs. 460 del 1997. Il Codice del Terzo settore ha abrogato la qualifica di Onlus, ma tale abrogazione sarà effettiva solo quando entrerà in vigore la parte fiscale della Riforma: nel frattempo è ancora possibile costituire una Onlus e chiederne l'iscrizione nell'apposito registro, rappresentato dall'Anagrafe unica dell'Agenzia delle entrate.

 

Si ribadisce che i modelli presenti sul sito rappresentano dei FAC-SIMILE, i quali devono essere anzitutto letti e compresi da parte dell’organizzazione che li voglia utilizzare, e devono di conseguenza essere “personalizzati” in base alle esigenze concrete dell’ente.

Deve essere inoltre chiaro che la consultazione e compilazione autonoma dei fac-simile non può sostituire la consulenza svolta in ufficio da CSV Trentino, che è sempre consigliabile: il servizio offerto per la costituzione di un nuovo ente del Terzo settore è visionabile nella apposita sezione del nostro sito.

 

Nella sottosezione "Moduli per la costituzione" trovate la modulistica per costituire gli enti menzionati in precedenza, assieme ai moduli di iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus.

Per consultare e scaricare i moduli per la costituzione si richiede la registrazione alla nostra AREA RISERVATA.

 

Nella sottosezione "FAQ" è invece possibile comprendere meglio cosa siano le associazioni culturali, i comitati e le Onlus, e come fare a costituirle.

 

Infine, nella sottosezione "Normativa" è possibile consultare le normative di riferimento per quanto riguarda le ASD e le Onlus.

FAQ

1) Quali sono i passaggi fondamentali per costituire una generica associazione?

Il primo passo verso la costituzione di una associazione è capire bene che tipo di finalità essa si propone e, in seguito, provare ad elencare le possibili attività che si intende svolgere e per mezzo delle quali sia possibile raggiungere quelle finalità.

Ciò è indispensabile poiché permette di comprendere quale sia la forma giuridica più corretta per l’organizzazione nascente (se essa possa, ad esempio, essere una Organizzazione di volontariato, oppure una Associazione di promozione sociale, una Onlus, una Associazione sportiva dilettantistica, o ancora una “semplice” Associazione culturale).

 

Una volta individuata la forma giuridica si procede alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, i quali vanno poi registrati all’Agenzia delle Entrate.

 

Il procedimento standard per la costituzione è quindi il seguente:

·         occorre anzitutto richiedere, gratuitamente, un codice fiscale specifico della nuova associazione all’Agenzia delle Entrate (compilando il Modello AA5/6, al quale va allegato anche l’atto costitutivo);

·         una volta ottenuto il codice fiscale, si va in banca a pagare l’imposta di Registro (200 euro) tramite il Modello F24;

·         una volta pagata l’imposta di Registro si acquistano le marche da bollo (da 16 euro l’una), che vanno apposte sulle 2 copie dell’atto costitutivo e dello statuto (la regola è 1 marca da bollo ogni 4 pagine o ogni 100 righe);

·         si ritorna infine all’Agenzia delle Entrate a registrare l’atto costitutivo e lo statuto, previa compilazione del Modello 69.

L’ultimo passaggio affinché il procedimento di costituzione possa davvero dirsi completo è l’invio (in forma telematica) all’Agenzia delle Entrate del Modello EAS (Enti associativi), che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Associazione.

2) E’ obbligatorio per un’associazione registrare l’atto costitutivo e lo statuto?

Per le associazioni non riconosciute (cioè che non hanno personalità giuridica) in generale non vi è alcun obbligo legale di registrare presso l’Agenzia delle Entrate l’atto costitutivo e lo statuto.

 

Il decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020 (il cosiddetto “Decreto Runts”) ha però disposto la registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate per gli enti del Terzo settore, quindi anche per quelli privi di personalità giuridica.

 

La registrazione è comunque opportuna e fortemente consigliata, anzitutto perché permette di attribuire a tali 2 atti data certa ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, e così poter dimostrare nei confronti dei soci e soprattutto dei terzi che alla data della registrazione è stata costituita l’associazione e che gli associati si sono dati uno statuto di quel contenuto.

3) Che cos’è il Modello EAS?

Il Modello EAS (“Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi”, detto anche e più semplicemente “Modello Enti associativi”) è un documento che la legge 2 del 2009 ha imposto alle associazioni già esistenti ed alle nuove costituite di inviare all’Agenzia delle Entrate. Per gli enti di nuova costituzione l’invio di tale Modello rappresenta il passaggio conclusivo dell’iter di costituzione.

 

Esso rappresenta una sorta di censimento e si compone di 38 domande, la cui compilazione serve all’Agenzia per capire e monitorare il tipo di attività che l’associazione in questione intende fare, e quindi controllare che essa non sfrutti indebitamente i vantaggi fiscali che il fisco attribuisce agli enti associativi.

 

Tale modello va trasmesso esclusivamente per via telematica entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione (la data che fa testo, da cui decorre il termine, è quella che si trova sull’atto costitutivo), pena una sanzione di 258 euro: l’invio entro tale termine è inoltre condizione imprescindibile per poter godere dei vantaggi fiscali che l’articolo 148 del D.P.R. 917 del 1986 assegna agli enti associativi, oltre che per poter considerare le quote associative non soggette a tassazione.

4) Che cos’è un’associazione culturale?

Un’associazione culturale è la figura “residuale” e generica di associazione: è tale un’associazione che sceglie di rimanere fuori dal Terzo settore e quindi di non iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) quando esso sarà costituito.

 

Pur non avendo un proprio registro di riferimento, l’associazione culturale può comunque svolgere le sue attività nei più diversi settori: cultura, sport, aggregazione, arte, ricerca etica e spirituale, ricreazione ed intrattenimento, solo per menzionarne alcuni.

 

Rimanendo fuori dal Terzo settore tale associazione non potrà però godere dei benefici fiscali che la Riforma ha previsto solamente per gli enti del Terzo settore (Ets), i quali entreranno però in vigore solo nel momento in cui la parte fiscale del Codice del Terzo settore sarà operativa.

5) Che cos’è un comitato? Quali sono le differenze fra comitato e associazione?

Il comitato è un’altra tipologia di ente non profit, prevista dagli articoli da 39 a 42 del codice civile.

La scarsità e lacunosità della disciplina codicistica ha portato a sollevare parecchie domande in relazione alla figura del comitato, la quale si presenta per alcuni aspetti analoga all’associazione e per altri alla fondazione.

 

Il comitato è un’organizzazione di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi specifici (e solitamente circoscritti) di interesse generale: essi possono consistere, ad esempio, in opere di soccorso, di beneficenza, o ancora relative alla promozione di opere pubbliche, monumenti, mostre o feste. 

L’elemento patrimoniale è quindi fondamentale in un comitato, così come lo è nella fondazione: il patrimonio, costituito dalle offerte dei terzi per il raggiungimento dello scopo annunciato, è amministrato dai promotori, i quali possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

 

Se ci si chiede però quale sia la reale natura giuridica dei comitati sembra ragionevole farli rientrare nel campo dell’associazionismo: ciò poiché il legame associativo fra i promotori emerge proprio dalla loro volontà di unirsi nel comitato per il raggiungimento di uno scopo comune, il quale non consiste nella semplice raccolta di fondi bensì, ad esempio, nella beneficenza, nel soccorso, nei festeggiamenti.

 

L’elemento personale è quindi quello fondamentale e caratterizzante la figura del comitato, che quindi, pur con le sue peculiarità, può essere fatta rientrare nell’ambito delle associazioni.

E ciò è confermato dal fatto che il tipico carattere temporaneo del comitato (il quale dovrebbe durare fino al raggiungimento dello scopo per cui è nato, e poi sciogliersi) può essere superabile da una decisione dei promotori, i quali possono prorogarne la durata in modo indefinito, rendendolo così simile in tutto e per tutto ad un’associazione.

 

Dato che la Riforma del Terzo settore prevede (all’art.4, c.1, del Codice del Terzo settore) che possano acquisire la qualifica di Ets “gli enti di carattere privato diversi dalle società”, sembra che in tale definizione possano e debbano rientrare anche i comitati.

6) Che cos’è una Onlus?

L’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) è stata introdotta dalla normativa tributaria, ed è quindi una qualifica che rileva a fini fiscali.

 

La Onlus è un sottoinsieme del più vasto insieme degli enti non commerciali ed ha come requisito fondamentale l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale: in altre parole, queste organizzazioni devono rivolgere la loro attività esclusivamente nei confronti di soggetti deboli o svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

Per quanto riguarda le associazioni, esse possono acquisire la qualifica di Onlus se, oltre a svolgere attività nel campo della solidarietà sociale, redigono lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Lo statuto deve quindi almeno essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e deve inoltre contenere tutta una serie di requisiti, elencati all’art.10, c.1 del d.lgs. 460 del 1997.

 

Condizione necessaria per acquisire la qualifica, e quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 460 del 1997, è l’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus, la quale avviene tramite una comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente: se entro 40 giorni dall’invio della comunicazione l’Agenzia non fa pervenire un rifiuto, l’associazione si intende automaticamente iscritta all’Anagrafe unica.

Le associazioni che acquistano la qualifica di Onlus tramite questa strada sono definite Onlus "di opzione".

 

La Riforma del Terzo settore ha abrogato le Onlus: la relativa qualifica, assieme all’Anagrafe unica delle Onlus, saranno soppresse però solo nel momento in cui diventerà operativa la parte fiscale del Codice del Terzo settore. Fino a quel momento, è ancora oggi possibile costituire una Onlus e chiederne l’iscrizione presso l’Anagrafe unica dell’Agenzia delle Entrate.

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