
Piazzetta Leonardo Da Vinci, 2 - 38122 Trento
Tel. 0461.916604 - Fax. 0461.390993
E-mail: info@volontariatotrentino.it
ORARI: Lun - Ven 8.30/12.30 - 14.00/18.00
Modello EAS: nuovo termine per l'invio, 31 MARZO 2011
Il nuovo termine per l’invio del Modello è stato fissato al 31 marzo 2011

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” del 29 dicembre 2010, n.225, ha introdotto un nuovo termine per la compilazione e l’invio del Modello EAS (“Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi”) da parte degli Enti associativi obbligati alla solvenza di tale onere e rimasti inadempienti rispetto al termine originario del 31 dicembre 2009. Il nuovo termine per l’invio del Modello è stato fissato al 31 marzo 2011.
In particolare, l’obbligo di osservanza di tale nuovo termine riguarderà quindi:
1) gli Enti associativi già costituiti alla data del 2 novembre 2009, che non hanno provveduto all’invio del Modello entro il 31 dicembre 2009;
2) gli Enti associativi costituiti oltre la data del 2 novembre 2009, che non hanno provveduto all’invio del Modello entro 60 giorni dalla loro costituzione.
Oltre a ciò, tale termine riguarderà anche tutti gli Enti associativi costituiti fino al 30 gennaio 2011, ossia fino a 60 giorni prima del 31 marzo 2011.
Si ricorda, per dovere di precisazione, che il “Decreto Milleproroghe” prevedrebbe la possibilità di differire il termine del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011, con l’avvertenza che per tale ulteriore proroga diventerà necessario un apposito Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri. Allo stato attuale, quindi, il termine di riferimento rimane il 31 marzo 2011.
Modalità di invio: il Modello potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica. La trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità;
a) direttamente dall’Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti).
b) a mezzo di intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.). Questi ultimi rilasceranno al richiedente, all’atto del ricevimento del Modello compilato, l’impegno a provvedere alla trasmissione telematica mediante apposito riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Nondimeno, effettuata la trasmissione, gli intermediari consegneranno all’Associazione copia del Modello trasmesso e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione. In tal senso, si chiarisce che il Modello si intende presentato nel giorno in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre la prova della presentazione consta nella comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia. Si ricorda che il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi è reperibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Soggetti obbligati:
in riferimento alle disposizioni contenute nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2009, n.45/E, e 1 dicembre 2009, n.51/E, nonché con riguardo a successiva nota del 16 dicembre 2009, si riassumono nuovamente le tipologie di Enti obbligati alla compilazione totale o parziale del Modello:
- Enti obbligati alla compilazione integrale:
1) Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all’articolo 148, commi 1 e 2, del DPR n.917/1986 (TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;
2) Enti associativi privilegiati, di cui agli articoli 148, commi 3,5,6,7, DPR n.917/1986 (TUIR) e 4, comma 4 sec. periodo e comma 6, DPR n.633/1972. Tali Enti, caratterizzati dalla registrazione all’Ufficio del Registro dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 TUIR, si avvalgono della decommercializzazione delle corrispettivi resi dagli associati, per effetto delle attività compiute nei confronti di questi ultimi.
- Enti obbligati alla compilazione parziale:
1) Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, con P.IVA, ovvero, pur con il solo C.F., esercenti attività commerciali occasionali o attività decommercializzate.
2) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della L.Q. n.383/2000.
3) Organizzazioni di volontariato, esercenti attività diverse dalle attività “commerciali e produttive marginali”.
4) Associazioni titolari di personalità giuridica (c.d. “Associazioni riconosciute”), iscritte nel registro delle perone giuridiche private tenuto dalla Prefettura (o da Commissariato del Governo), ovvero dalle regioni o dalle province, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361.
Tali tipologie associative saranno soltanto obbligate alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell’Ente e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). In aggiunta, per le sole Associazioni e società sportive dilettantistiche è richiesta anche la compilazione del rigo 20). Nondimeno, le Associazioni titolari di personalità giuridica debbono barrare anche, nel secondo riquadro, la casella "sì" del rigo 3).
E’, altresì, obbligatoria la compilazione del primo riquadro e la compilazione del secondo riquadro per i soli righi 4), 5), 6), 25) e 26), per seguenti Enti:
a) Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno e Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
b) Movimenti politici e Partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali od europee;
c) Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel e quelle per le quali la funzione di tutela e rappresentanza risulta da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale;
d) Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Decreto del Consiglio dei Ministri e destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 14 D.L. 2005, n.35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80);
e) Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni;
f) Associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo tenuto dal ministero della Difesa.
Soggetti esonerati:
si richiama, infine, l’elenco degli Enti esonerati dalla compilazione e dall’invio del Modello:
1) Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) previsti dall’articolo 6 della stesse Legge, e non esercenti attività diverse dalle “attività commerciali e produttive marginali”.
2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività commerciali (o decommercializzate).
3) Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n.398/1991.
4) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui al D.Lgs. n.460/1997 ed iscritte all’Anagrafe Onlus delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 11 del citato D.Lgs. n.460/1997.
5) Altri Enti, quali gli Enti privi di natura associativa (es. le Fondazioni), gli Enti diritto pubblico, gli Enti commerciali e gli Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.

