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5 per Mille 2011: confermati i termini

Con la Circolare n.9/E del 3 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità e i termini di iscrizione agli elenchi degli Enti destinatari del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2011.

Ciò, in richiamo e nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10.

Categorie degli Enti destinatari: a conferma di quanto predisposto per gli anni precedenti, le categorie di Enti potenzialmente beneficiari del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2011 sono stati così suddivisi:
1) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997;
2) Enti con qualifica di Onlus di diritto, di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997, quali le Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991 (iscritte, per la nostra provincia, nell’Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato), le Organizzazioni Non Governative di cui alla Legge n.49/1987 e le Cooperative Sociali di cui alla Legge n.381/1991 (ivi compresi i loro Consorzi composti interamente da Cooperative Sociali);
3) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della L.Q. n.383/2000 (iscritte, per la nostra provincia, nel Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale);
4) Associazioni e Fondazioni riconosciute (ossia titolari di personalità giuridica), senza finalità di lucro ed operanti in almeno uno dei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.460/1997;
5) Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ai sensi dell’articolo 90 della Legge n.289/2002, e svolgenti una rilevante attività di interesse sociale ;
6) Enti della ricerca scientifica e dell’Università;
7) Enti della ricerca sanitaria;
8) Comuni di residenza del contribuente, ai fini del sostegno delle attività sociali svolte dagli stessi Comuni.

Termini di iscrizione: in riferimento al DPCM del 23 aprile 2010, e con riguardo agli Enti del volontariato (Onlus, Onlus di diritto, Associazioni di promozione sociale, Associazioni e Fondazioni riconosciute e Associazioni e Società sportive dilettantistiche) sono stati mantenuti i termini previsti per gli anni precedenti. In particolare:
- 7 maggio 2011: termine entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione telematica (a partire dal 15 marzo 2011);
- 14 maggio 2011: pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco degli Enti del volontariato che hanno effettuato l’iscrizione;
- 20 maggio 2011: termine entro il quale possono essere rettificati gli errori di iscrizione nell’elenco degli Enti del volontariato;
- 25 maggio 2011: pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco aggiornato degli Enti del volontariato che hanno effettuato l’iscrizione;
- 30 giugno 2011: termine entro il quale devono essere inviate le dichiarazioni sostitutive da parte degli Enti del volontariato;
- 31 dicembre 2011: termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli Enti del volontariato;
- 31 marzo 2012: pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi degli Enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte e degli importi.
Relativamente alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per le quali i termini sopra indicati troveranno applicazione, si è precisato che entro il 31 dicembre 2011 le dichiarazioni sostitutive da esse presentate saranno controllate dal CONI, con l’aggiunta del termine del 15 marzo 2012 per la trasmissione dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio da parte del CONI all’Agenzia delle Entrate e con la conferma del termine del 31 marzo 2012 per la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte e degli importi.

Si ricorda che gli obblighi di effettuazione dell’iscrizione, con osservanza dei termini sopra esposti, dovranno essere assolti anche dagli Enti del volontariato già presenti negli elenchi degli anni precedenti.

Modalità di iscrizione:
la domanda di iscrizione nell’elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille 2011 dovrà essere presentata per via telematica, utilizzando il prodotto informatico scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate-gov.it
Ne consegue che la relativa domanda potrà essere inoltrata:
1) da soggetti abilitati ai servizi fisconline (in possesso di pin code);
2) da intermediari abilitati alla trasmissione telematica, secondo le vigenti disposizione di legge.
Nella domanda dovrà essere indicata la soggettività di Ente del volontariato, con l’indicazione di:
a) Codice Fiscale dell’Ente;
b) Tipologia di appartenenza (Sezione I del Modello per gli Enti del volontariato, ad eccezione della Sezione II per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche);
c) Denominazione e sede legale dell’Ente;
d) Dati anagrafici e fiscali del Rappresentante legale sottoscrivente.
Il modello contiene, altresì, campi facoltativi ove è possibile inserire l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell’Ente.

Dichiarazione sostitutiva: ottenuta l’iscrizione all’elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille 2011, con pubblicazione che sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate il 25 maggio 2011, i Rappresentanti Legali degli Enti così iscritti dovranno trasmettere, a penda di decadenza, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 30 giugno 2011. In tale dichiarazione, disciplinata dal DPR n.445/2000, si dovrà attestare la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuata con raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Ente e tale trasmissione diviene condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, sempre a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda di iscrizione .
Nella dichiarazione sostitutiva, oltre ai dati del Rappresentante legale dell’Ente, dovrà essere dichiarata l’identità dell’Ente anche in relazione alla sua iscrizione agli albi/registri previsti dalla normativa di settore, ovvero al registro delle persone giuridiche nel caso di Associazioni o Fondazioni riconosciute ed operanti in almeno uno dei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.460/1997. Apposito modello di dichiarazione sostitutiva potrà essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
In merito alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine, all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Ente. I relativi controlli saranno effettuati dall’Ufficio del CONI ricevente entro il 31 dicembre 2011, il quale provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio entro il 15 marzo 2012.

Obbligo di rendicontazione: anche per l’anno 2011, i beneficiari del 5 per mille saranno obbligati a redigere, entro un anno dall’avvenuto incasso del contributo, un apposito e separato rendiconto indicante la destinazione delle somme percepite. Si ricorda che gli Enti che avranno ricevuto un importo superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all’Amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l’erogazione del contributo. Relativamente alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la rendicontazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con data 2 aprile 2009.

Per informazioni
Stefano Margheri (consulenza@volontariatotrentino.it)
Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento
Piazzetta Leonardo Da Vinci, 2 - 38122 Trento
Tel. 0461 916604

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